ART. 41 Incrementi contrattuali 1. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti medici e veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere A) e C) e' corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale: ex IX livello: L. 110.000 ex X livello: L. 136.000 ex XI livello: L. 174.000 2. Dal 1 dicembre 1995 ai dirigenti del comma 1 e' corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma: ex IX livello: L. 192.000 ex X livello: L. 237.000 ex XI livello: L. 305.000 3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera B) e' corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale: ex IX livello: L. 80.000 ex X livello: L. 93.000 ex XI livello: L. 120.000 4. Dal 1 dicembre 1995 ai dirigenti del comma 3 e' corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma: ex IX livello: L. 140.000 ex X livello: L. 163.000 ex XI livello: L. 209.000 5. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera D) e' corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale: ex IX livello: L. 94.000 con piu' di 5 anni; L. 90.000, con meno di 5 anni; ex X livello: L. 108.000 ex XI livello: L. 139.000 6. Dal 1 dicembre 1995 ai dirigenti del comma 5 e' corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma: ex IX livello: L. 175.000 con piu' di 5 anni; L. 167.000, con meno di 5 anni; ex X livello: L. 201.000 ex XI livello: L. 258.000 7. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i vari ex livelli dall'art. 108 del D.P.R. 384/1990, sull'elemento distinto della retribuzione (EDR), sull'indennita' integrativa speciale in godimento nonche' sull'importo della quota parte delle indennita' conglobate di cui agli artt. 43, 44 e 45.