ART. 41
                       Incrementi contrattuali
    1. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti  medici  e
veterinari  di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1,
lettere  A)  e  C)  e'   corrisposto   l'incremento   mensile   lordo
sottoindicato, che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale:
    ex IX livello:                      L. 110.000
    ex X livello:                       L. 136.000
    ex XI livello:                      L. 174.000
    2.  Dal  1  dicembre 1995 ai dirigenti del comma 1 e' corrisposto
l'incremento  mensile  lordo  sottoindicato,  che  riassorbe   quello
previsto dallo stesso comma:
    ex IX livello:                      L. 192.000
    ex X livello:                       L. 237.000
    ex XI livello:                      L. 305.000
    3.  Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti medici di
I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera B)  e'
corrisposto  l'incremento  mensile lordo sottoindicato, che riassorbe
l'indennita' di vacanza contrattuale:
    ex IX livello:                      L.  80.000
    ex X livello:                       L.  93.000
    ex XI livello:                      L. 120.000
    4. Dal 1 dicembre 1995 ai dirigenti del comma  3  e'  corrisposto
l'incremento   mensile  lordo  sottoindicato,  che  riassorbe  quello
previsto dallo stesso comma:
    ex IX livello:                      L. 140.000
    ex X livello:                       L. 163.000
    ex XI livello:                      L. 209.000
    5. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti veterinari
di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettera  D)
e'   corrisposto   l'incremento   mensile  lordo  sottoindicato,  che
riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale:
    ex IX livello: L. 94.000 con piu' di 5 anni; L. 90.000, con  meno
di 5 anni;
    ex X livello:                          L. 108.000
    ex XI livello:                         L. 139.000
    6.  Dal  1  dicembre 1995 ai dirigenti del comma 5 e' corrisposto
l'incremento  mensile  lordo  sottoindicato,  che  riassorbe   quello
previsto dallo stesso comma:
    ex  IX  livello:  L.  175.000 con piu' di 5 anni; L. 167.000, con
meno di 5 anni;
    ex X livello:                        L. 201.000
    ex XI livello:                       L. 258.000
    7.  Gli  incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi
tabellari previsti per i vari ex livelli dall'art.   108  del  D.P.R.
384/1990,    sull'elemento   distinto   della   retribuzione   (EDR),
sull'indennita'   integrativa   speciale   in    godimento    nonche'
sull'importo  della  quota  parte  delle indennita' conglobate di cui
agli artt. 43, 44 e 45.