ART. 42
                  Stipendio tabellare dei dirigenti
                medici e veterinari di I e II livello
    1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto, in via
transitoria, dagli artt. 43  e 44, lo stipendio tabellare annuo,  per
dodici  mensilita',  del dirigente di I livello, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992,
e' stabilito in L. 32.977.000.
    2. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in  via
transitoria  dall'art.  45  ed  indipendentemente  dall'effettuazione
dell'opzione prevista ai  sensi  dell'art.  15  comma  4  del  d.lgs.
502/1992,  lo  stipendio  tabellare  annuo  per dodici mensilita' del
dirigente di II livello, previo conglobamento dell'elemento  distinto
della  retribuzione  di  cui  alla legge 438/1992, e' stabilito in L.
43.941.000.
    3. Con il presente contratto il rapporto di lavoro del  dirigente
medico  all'interno dell'azienda o ente, diviene unico. La differenza
tra gli stipendi tabellari di cui agli artt. 43,44 e 45, lettere B) e
D) ancora esistente alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
contratto  permane  ad esaurimento in capo ai dirigenti ivi indicati,
in virtu' delle originarie caratteristiche  del  rapporto  di  lavoro
degli stessi dirigenti, richiamato nei citati articoli.