ART. 43
                  Norma transitoria per i dirigenti
                   gia' appartenenti al IX livello
    1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare  annuo
dei  dirigenti gia' di IX livello, previo conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, e'  stabilito
come di seguito indicato:
    A)  Per i dirigenti medici, gia' a tempo pieno, in L.  27.643.000
che ricomprendono:
    - lo stipendio tabellare dell'ex IX livello, ai  sensi  dell'art.
108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all'art.
41 commi 1 e 2;
    -  un importo pari al 52,9% dell'indennita' di tempo pieno di cui
all'art. 110, comma 1, lett. A), primo alinea, del D.P.R. 384/1990;
    B)  Per  i  dirigenti  medici,  gia'  a  tempo  definito,  in  L.
16.615.000 che ricomprendono:
    -  lo  stipendio tabellare dell'ex IX livello, ai sensi dell'art.
108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui  all'art.
41 commi 3 e 4.
    -  l'importo  dell'indennita'  di cui all'art.110, comma 1, lett.
B), primo alinea;
    C) Per i dirigenti  veterinari  che  beneficiano  dell'indennita'
medico-veterinaria,  ispezione,  vigilanza  e polizia veterinaria, in
L.27.643.000 che ricomprendono:
    - lo stipendio tabellare dell'ex IX livello, ai  sensi  dell'art.
108  del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art.
41, commi 1 e 2;
    - un importo pari al 52,9 % dell'indennita' indicata in  oggetto,
prevista  dall'art.  110  comma 1, lett. C), primo alinea, del D.P.R.
384/1990;
    D) Per i dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennita'
di cui alla lett. C) ai sensi  dell'art.  110,  comma  5  del  D.P.R.
384/1990:
    1) con piu' di cinque anni in L. 23.511.000 che ricomprendono:
    -  lo  stipendio  tabellare dell'ex IX livello di appartenenza ai
sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi
di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
    - l'importo dell'indennita' di cui all'art.110,  comma  1,  lett.
C), primo alinea, maggiorate ai sensi dell'art. 117 stesso decreto;
    2) con meno di cinque anni in L. 21.838.000 che ricomprendono:
    -  lo  stipendio  tabellare dell'ex IX livello di appartenenza ai
sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi
di cui all'art. 41, commi 5 e 6.
    -  l'importo  dell'indennita'  di cui all'art.110, comma 1, lett.
C), primo alinea.
    2. L'art. 117 del D.P.R. 384/1990 trova ancora  applicazione  nei
confronti  di  tutti  i  dirigenti  indicati  nel comma 1 con meno di
cinque anni di servizio. A  tal  fine  si  precisa  che  l'indennita'
medico  specialistica  di  cui  all'art. 110, comma 1 lettere A) e C)
primi alinea del D.P.R. 384/1990, viene  utilizzata  dal  1  dicembre
1995  nell'indennita'  di specificita' medica e nella retribuzione di
posizione  ai  sensi  dell'art.  55.  Per  effetto  dell'applicazione
dell'art. 117 citato - le maggiorazioni delle citate indennita' - che
avvengono  al  compimento del quinto anno di servizio previo giudizio
favorevole - nonche' l'indennita' di dirigenza medica che scatta  con
la medesima decorrenza sono utilizzate allo stesso fine di cui sopra.
Per  i  dirigenti  di  cui  alla lettera B), al compimento del quinto
anno, con le modalita' dell'art.  117 citato, saranno  utilizzate  ai
medesimi   fini   solo   la   maggiorazione   dell'indennita'  medico
specialistica e  l'indennita'  di  dirigenza  medica.  Alla  medesima
decorrenza,  per  i  dirigenti  veterinari  di cui alla lettera D) la
maggiorazione  dell'indennita'  medico  specialistica  e  quella   di
dirigenza medica confluiscono sullo stipendio tabellare.
    3.  Lo  stipendio  tabellare  dei  dirigenti di cui al comma 1 e'
incrementato nel  modo  seguente,  ai  sensi  dell'art.  3  del  D.L.
583/1996:
    1) Per i dirigenti di cui al comma 1, lett. A), C) e D):
    - dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000 annue
    -  dal  1  luglio  1997  di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono
l'incremento precedente
    2) Per i dirigenti di cui al comma 1, lett. B):
    - dal 1 gennaio 1996 di L. 1.295.000 annue
    - dal 1 luglio 1997 di  L.  4.000.000  annue,  che  ricomprendono
l'incremento precedente.
    4.  Dal 1 luglio 1997 lo stipendio tabellare dei dirigenti di cui
alle lettere A)  e  C)  del  comma  1  raggiungera'  quello  previsto
nell'art.  42. Dalla stessa data lo stipendio tabellare dei dirigenti
di  cui  alle  lettere  B)  e  D)  del  comma  1  sara'  determinato,
rispettivamente,  in  L.  20.615.000  ed  in  L.  28.845.000.  Per  i
dirigenti veterinari di cui alla lett. D) con meno di cinque anni  in
L. 27.172.000.
    5.   Lo   stipendio  tabellare  dei  dirigenti  assunti  dopo  la
stipulazione del presente contratto, corrisponde  a  quello  in  atto
goduto dai dirigenti gia' in servizio secondo il comma 1 lettere A) e
C) e ne segue la dinamica prevista dai commi 2 e 3.