ART. 43 Norma transitoria per i dirigenti gia' appartenenti al IX livello 1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare annuo dei dirigenti gia' di IX livello, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, e' stabilito come di seguito indicato: A) Per i dirigenti medici, gia' a tempo pieno, in L. 27.643.000 che ricomprendono: - lo stipendio tabellare dell'ex IX livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 41 commi 1 e 2; - un importo pari al 52,9% dell'indennita' di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), primo alinea, del D.P.R. 384/1990; B) Per i dirigenti medici, gia' a tempo definito, in L. 16.615.000 che ricomprendono: - lo stipendio tabellare dell'ex IX livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 41 commi 3 e 4. - l'importo dell'indennita' di cui all'art.110, comma 1, lett. B), primo alinea; C) Per i dirigenti veterinari che beneficiano dell'indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, in L.27.643.000 che ricomprendono: - lo stipendio tabellare dell'ex IX livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2; - un importo pari al 52,9 % dell'indennita' indicata in oggetto, prevista dall'art. 110 comma 1, lett. C), primo alinea, del D.P.R. 384/1990; D) Per i dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennita' di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D.P.R. 384/1990: 1) con piu' di cinque anni in L. 23.511.000 che ricomprendono: - lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6. - l'importo dell'indennita' di cui all'art.110, comma 1, lett. C), primo alinea, maggiorate ai sensi dell'art. 117 stesso decreto; 2) con meno di cinque anni in L. 21.838.000 che ricomprendono: - lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6. - l'importo dell'indennita' di cui all'art.110, comma 1, lett. C), primo alinea. 2. L'art. 117 del D.P.R. 384/1990 trova ancora applicazione nei confronti di tutti i dirigenti indicati nel comma 1 con meno di cinque anni di servizio. A tal fine si precisa che l'indennita' medico specialistica di cui all'art. 110, comma 1 lettere A) e C) primi alinea del D.P.R. 384/1990, viene utilizzata dal 1 dicembre 1995 nell'indennita' di specificita' medica e nella retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 55. Per effetto dell'applicazione dell'art. 117 citato - le maggiorazioni delle citate indennita' - che avvengono al compimento del quinto anno di servizio previo giudizio favorevole - nonche' l'indennita' di dirigenza medica che scatta con la medesima decorrenza sono utilizzate allo stesso fine di cui sopra. Per i dirigenti di cui alla lettera B), al compimento del quinto anno, con le modalita' dell'art. 117 citato, saranno utilizzate ai medesimi fini solo la maggiorazione dell'indennita' medico specialistica e l'indennita' di dirigenza medica. Alla medesima decorrenza, per i dirigenti veterinari di cui alla lettera D) la maggiorazione dell'indennita' medico specialistica e quella di dirigenza medica confluiscono sullo stipendio tabellare. 3. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1 e' incrementato nel modo seguente, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 583/1996: 1) Per i dirigenti di cui al comma 1, lett. A), C) e D): - dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000 annue - dal 1 luglio 1997 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono l'incremento precedente 2) Per i dirigenti di cui al comma 1, lett. B): - dal 1 gennaio 1996 di L. 1.295.000 annue - dal 1 luglio 1997 di L. 4.000.000 annue, che ricomprendono l'incremento precedente. 4. Dal 1 luglio 1997 lo stipendio tabellare dei dirigenti di cui alle lettere A) e C) del comma 1 raggiungera' quello previsto nell'art. 42. Dalla stessa data lo stipendio tabellare dei dirigenti di cui alle lettere B) e D) del comma 1 sara' determinato, rispettivamente, in L. 20.615.000 ed in L. 28.845.000. Per i dirigenti veterinari di cui alla lett. D) con meno di cinque anni in L. 27.172.000. 5. Lo stipendio tabellare dei dirigenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto, corrisponde a quello in atto goduto dai dirigenti gia' in servizio secondo il comma 1 lettere A) e C) e ne segue la dinamica prevista dai commi 2 e 3.