ART. 44
                  Norma transitoria per i dirigenti
                   gia' appartenenti al X livello
    1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare  annuo
dei  dirigenti  gia' di X livello, previo conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, e'  stabilito
come di seguito indicato:
    A)  Per i dirigenti medici, gia' a tempo pieno, in L.  32.977.000
che ricomprendono:
    a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai  sensi  dell'art.
108  del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art.
41 commi 1  e  2  e  la  quota  di  indennita'  integrativa  speciale
eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
    b)  un  importo  pari al 26,1 % dell'indennita' di tempo pieno di
cui all'art. 110, comma  1,  lett.  A),  secondo  alinea  del  D.P.R.
384/1990;
    B)  Per  i  dirigenti  medici,  gia'  a  tempo  definito,  in  L.
20.615.000 che ricomprendono:
    a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai  sensi  dell'art.
108  del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art.
41 commi 3  e  4  e  la  quota  di  indennita'  integrativa  speciale
eccedente quella prevista per l'ex IX livello con pari rapporto;
    Ai  predetti  dirigenti, a decorrere dal 1.12.1995, e', altresi',
attribuito un assegno  personale  non  riassorbibile  e  pensionabile
nella misura annua di L. 812.000.
    C)  Per  i  dirigenti  veterinari che beneficiano dell'indennita'
medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, in L.
32.977.000 che ricomprendono:
    a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai  sensi  dell'art.
108  del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art.
41, commi 1 e  2  e  la  quota  di  indennita'  integrativa  speciale
eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
    b) un importo pari al 26,1 % dell'indennita' indicata in oggetto,
prevista  dall'art.  110,  comma 1, lett. C), secondo alinea, del DPR
384/1990;
    D) Per i dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennita'
di cui alla lett. C) ai sensi  dell'art.  110,  comma  5  del  D.P.R.
384/1990, in L. 28.845.000 che ricomprendono:
    a)  lo  stipendio  tabellare dell'ex X livello di appartenenza ai
sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi
di cui all'art. 41, commi 5 e 6 e la quota di indennita'  integrativa
speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello;
    b)  un  importo  pari  al 20% delle indennita' complessive di cui
all'art. 110, comma 1 lettera C) secondo alinea del D.P.R. 384/1990.