ART. 44 Norma transitoria per i dirigenti gia' appartenenti al X livello 1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare annuo dei dirigenti gia' di X livello, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 438/1992, e' stabilito come di seguito indicato: A) Per i dirigenti medici, gia' a tempo pieno, in L. 32.977.000 che ricomprendono: a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 41 commi 1 e 2 e la quota di indennita' integrativa speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello; b) un importo pari al 26,1 % dell'indennita' di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, lett. A), secondo alinea del D.P.R. 384/1990; B) Per i dirigenti medici, gia' a tempo definito, in L. 20.615.000 che ricomprendono: a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 41 commi 3 e 4 e la quota di indennita' integrativa speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello con pari rapporto; Ai predetti dirigenti, a decorrere dal 1.12.1995, e', altresi', attribuito un assegno personale non riassorbibile e pensionabile nella misura annua di L. 812.000. C) Per i dirigenti veterinari che beneficiano dell'indennita' medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, in L. 32.977.000 che ricomprendono: a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 1 e 2 e la quota di indennita' integrativa speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello; b) un importo pari al 26,1 % dell'indennita' indicata in oggetto, prevista dall'art. 110, comma 1, lett. C), secondo alinea, del DPR 384/1990; D) Per i dirigenti veterinari che non beneficiano dell'indennita' di cui alla lett. C) ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D.P.R. 384/1990, in L. 28.845.000 che ricomprendono: a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello di appartenenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 384/1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 41, commi 5 e 6 e la quota di indennita' integrativa speciale eccedente quella prevista per l'ex IX livello; b) un importo pari al 20% delle indennita' complessive di cui all'art. 110, comma 1 lettera C) secondo alinea del D.P.R. 384/1990.