ART. 48 Struttura della retribuzione per la qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie 1. Presso le I.P.A.B. la qualifica di dirigente e' unica e corrisponde a quella di dirigente di I livello del S.S.N. Per i dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. che gia' applicano il trattamento economico e normativo del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, la struttura della retribuzione e' configurata secondo quanto previsto dagli articoli del Capo I. 2. Per i dirigenti in servizio presso I.P.A.B. che tuttora applicano la disciplina del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 in ordine alla struttura della retribuzione dei dirigenti medici, il trattamento economico stipendiale e' cosi' determinato: - dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L 136.000 che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato in L. 237.000; - dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale e' corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 174.000 che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato in L. 305.000. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall'art.51, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della legge n. 438/1992, e' stabilito in L.32.977.000; tale somma, per il dirigente della ex prima qualifica dirigenziale, ricomprende: a) lo stipendio tabellare gia' spettante alla ex prima qualifica come previsto dall'articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 2; b) un importo pari allo 0,35 della indennita' di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990; 4. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari previsti per i due ex livelli dall'art. 43 del D.P.R. 333/1990, sull'elemento distinto della retribuzione (EDR), sull'indennita' integrativa speciale in godimento nonche' sull'importo delle indennita' conglobata di cui al comma 3 per l'ex qualifica I dirigenziale. 5. La misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale e' stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.