ART. 48
       Struttura della retribuzione per la qualifica unica di
         Dirigente delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie
    1. Presso le I.P.A.B.  la  qualifica  di  dirigente  e'  unica  e
corrisponde  a  quella  di  dirigente  di I livello del S.S.N.  Per i
dirigenti in servizio  presso  le  I.P.A.B.  che  gia'  applicano  il
trattamento  economico  e  normativo  del D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384, la struttura della retribuzione e'  configurata  secondo  quanto
previsto dagli articoli del Capo I.
    2.  Per  i  dirigenti  in  servizio  presso  I.P.A.B. che tuttora
applicano la disciplina del D.P.R. 3 agosto  1990,  n.    333,  fermo
restando  quanto previsto dall'art. 40 in ordine alla struttura della
retribuzione  dei  dirigenti   medici,   il   trattamento   economico
stipendiale e' cosi' determinato:
    -  dal  1  gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex
prima  qualifica  dirigenziale  viene   corrisposto   un   incremento
stipendiale  mensile lordo di L 136.000 che riassorbe l'indennita' di
vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti,  a  decorrere  dal  1
dicembre  1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato
in L.  237.000;
    - dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al  personale  della  ex
seconda   qualifica   dirigenziale   e'   corrisposto  un  incremento
stipendiale mensile lordo di L. 174.000 che riassorbe l'indennita' di
vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti,  a  decorrere  dal  1
dicembre  1995, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato
in L.  305.000.
    3. A  decorrere  dal  1  dicembre  1995,  salvo  quanto  previsto
dall'art.51,  lo  stipendio  tabellare  annuo, per dodici mensilita',
della   qualifica   unica    dirigenziale,    previo    conglobamento
dell'elemento  distinto  della  retribuzione  di cui all'art. 7 della
legge n. 438/1992, e' stabilito in L.32.977.000; tale somma,  per  il
dirigente della ex prima qualifica dirigenziale, ricomprende:
    a)  lo stipendio tabellare gia' spettante alla ex prima qualifica
come previsto dall'articolo 43 del D.P.R.  333/1990, incrementato  ai
sensi del comma 2;
    b)  un  importo pari allo 0,35 della indennita' di funzione della
ex prima qualifica dirigenziale di cui  all'articolo  38  del  D.P.R.
333/1990;
    4.  Gli  incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi
tabellari previsti per i due  ex  livelli  dall'art.  43  del  D.P.R.
333/1990,    sull'elemento   distinto   della   retribuzione   (EDR),
sull'indennita'   integrativa   speciale   in    godimento    nonche'
sull'importo  delle  indennita' conglobata di cui al comma 3 per l'ex
qualifica I dirigenziale.
    5.  La  misura  dell'indennita' integrativa speciale spettante al
personale   della   qualifica   unica   dirigenziale   e'   stabilita
nell'importo   corrispondente   a   quello   spettante  al  personale
appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.