ART. 49
                 Norma transitoria per il personale
       dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie
    1. Il trattamento economico stipendiale dei  dirigenti  della  ex
seconda qualifica dirigenziale, derivante dall'applicazione dell'art.
48, comma 3, a decorrere dal 1 dicembre 1995 e' cosi' determinato:
    a)  stipendio  tabellare nella misura stabilita all'art.48, comma
3;
    b) maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile  di
L.  5.007.000,  pari  al  maggior  importo,  rispetto  allo stipendio
tabellare di cui alla lett. a), del trattamento  economico  tabellare
in  godimento  al  1  dicembre  1995  ottenuto dalla sommatoria delle
seguenti voci:
    - stipendio tabellare ex articolo 43 D.P.R. 333/1990  comprensivo
dell'elemento  distinto  della  retribuzione  di cui all'art. 7 della
legge n.438/1992;
    - incrementi contrattuali di cui all'art. 48, comma 2;
    - differenza tra l'importo dell'indennita'  integrativa  speciale
in godimento e quella della ex prima qualifica dirigenziale.