ART. 49 Norma transitoria per il personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie 1. Il trattamento economico stipendiale dei dirigenti della ex seconda qualifica dirigenziale, derivante dall'applicazione dell'art. 48, comma 3, a decorrere dal 1 dicembre 1995 e' cosi' determinato: a) stipendio tabellare nella misura stabilita all'art.48, comma 3; b) maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di L. 5.007.000, pari al maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a), del trattamento economico tabellare in godimento al 1 dicembre 1995 ottenuto dalla sommatoria delle seguenti voci: - stipendio tabellare ex articolo 43 D.P.R. 333/1990 comprensivo dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della legge n.438/1992; - incrementi contrattuali di cui all'art. 48, comma 2; - differenza tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale in godimento e quella della ex prima qualifica dirigenziale.