ART. 5 Materie di contrattazione 1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui alle clausole di rinvio del presente articolo ed in conformita' ai criteri e procedure indicati nell'art.4, garantendo il rispetto delle disponibilita' economiche fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992, modificato dall'art. 10, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di avanzi di amministrazione nonche' dall'art. 13 del medesimo d. lgs n. 502. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale; b) criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri) e dalle leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti; c) criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive, ai sensi della precedente lettera; d) criteri generali sulle modalita' di attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti, e) spostamento di quote di risorse tra i fondi di cui agli artt. 60, 62 e 63 e per le IPAB artt. 61 e 64; f) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione e aggiornamento dei dirigenti; g) pari opportunita', anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del DPR 20 maggio 1987, N. 270 e dell'art. 91 del DPR 28 novembre 1990, n. 384; h) mobilita' di cui all'art. 35, comma 8, del d.lgs n. 29 del 1993 e all'art. 31; i) criteri generali sui tempi e modalita' di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto. l) implicazioni relative all'applicazione della lettera h) ed i) dell'art. 6 nonche' delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei dirigenti. m) applicazione dell'art. 47, comma 4. 2. L'erogazione della retribuzione di risultato e' strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale. 3. I contratti decentrati non possono comportare, ne' direttamente ne' indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui al comma 1, lett. c), e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.