ART. 5
                      Materie di contrattazione
    1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie  e
gli  istituti di cui alle clausole di rinvio del presente articolo ed
in conformita' ai criteri e procedure indicati nell'art.4, garantendo
il  rispetto  delle  disponibilita'  economiche  fissate  a   livello
nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art. 4, comma 8, del
d.lgs. n. 502/1992, modificato dall'art. 10, comma 1 della  legge  23
dicembre  1994,  n. 724, in tema di avanzi di amministrazione nonche'
dall'art.  13  del  medesimo  d.    lgs  n.  502.  La  contrattazione
decentrata si svolge sulle seguenti materie:
    a)  individuazione  delle  posizioni  dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146  del
1990,  secondo  quanto  previsto dall'accordo sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
    b) criteri generali  per  la  definizione  della  percentuale  di
risorse  da  destinare  alla  realizzazione  degli obiettivi generali
dell'azienda o ente affidati alle articolazioni aziendali individuate
dal d.lgs. 502/1992 (dipartimenti, distretti, presidi ospedalieri)  e
dalle  leggi regionali di organizzazione e dai regolamenti aziendali,
ai  fini  dell'attribuzione  della  retribuzione  di   risultato   ai
dirigenti;
    c)   criteri   generali   per   la  distribuzione  delle  risorse
aggiuntive, ai sensi della precedente lettera;
    d) criteri generali sulle modalita' di attribuzione ai  dirigenti
della  retribuzione  collegata  ai  risultati  ed  agli  obiettivi  e
programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti,
    e) spostamento di quote di risorse tra i fondi di cui agli  artt.
60, 62 e 63 e per le IPAB artt. 61 e 64;
    f)  linee  di  indirizzo generale per l'attivita' di formazione e
aggiornamento dei dirigenti;
    g) pari opportunita', anche  per  le  finalita'  della  legge  10
aprile  1991,  n.  125.  In  tale  materia  sono  confermate tutte le
disposizioni dell'art. 40 del DPR 20 maggio 1987, N. 270 e  dell'art.
91 del DPR 28 novembre 1990, n. 384;
    h)  mobilita'  di  cui  all'art. 35, comma 8, del d.lgs n. 29 del
1993 e all'art. 31;
    i) criteri generali sui tempi e modalita' di  applicazione  delle
norme  relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza
e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs  n.  626
del   1994  e  nei  limiti  stabiliti  dall'accordo  quadro  relativo
all'attuazione dello stesso decreto.
    l)  implicazioni relative all'applicazione della lettera h) ed i)
dell'art. 6 nonche' delle innovazioni  organizzative  e  tecnologiche
sulla  qualita'  del  lavoro,  sulla professionalita' e mobilita' dei
dirigenti.
    m) applicazione dell'art. 47, comma 4.
    2. L'erogazione della retribuzione di risultato  e'  strettamente
correlata  alla  realizzazione  degli obiettivi assegnati ed avviene,
quindi, a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero
per stati di avanzamento, in ogni caso dopo  la  necessaria  verifica
almeno trimestrale.
    3.   I   contratti   decentrati   non   possono  comportare,  ne'
direttamente  ne'  indirettamente  anche   a   carico   di   esercizi
successivi,  oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di  cui  al
comma  1,  lett.  c),  e  conservano  la  loro  efficacia  sino  alla
stipulazione dei successivi contratti.