ART. 50
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.   Le    misure    degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione  della  Parte  Seconda  - Titolo I, Capi I e II del
presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul
compenso  per  lavoro  straordinario  sul  trattamento  ordinario  di
quiescenza,  normale  e  privilegiato,  sull'indennita'   premio   di
servizio,  sull'indennita' alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del
presente   contratto,   sull'equo    indennizzo,    sulle    ritenute
assistenziali  e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
    2. I benefici economici - ivi compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale - risultanti dall'applicazione della Parte II - Titolo I
-  Capi  I  e II del presente contratto - hanno effetto integralmente
sulla determinazione del  trattamento  di  quiescenza  dei  dirigenti
comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza  del  presente  biennio  contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni  richiamate  nel
presente  comma.  Agli  effetti  dell'indennita'  premio di servizio,
dell'indennita'  sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella   prevista
dall'art.    2122  del  C.C.  si  considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e  2,  l'indennita'  di
specificita'  medica  prevista  dall'art.  54  e  la  retribuzione di
posizione per la parte indicata dall'art.  55, commi 3, 7 e  relativa
tabella  allegato  n. 3, essendo costituite dalle quote residue delle
indennita' fisse e ricorrenti previste dagli  artt.  110  e  117  del
D.P.R.    384/1990  nella  parte  non utilizzata per la ricostruzione
dello stipendio tabellare nonche' dagli artt. 114 e 116 -  mantengono
la  natura  delle predette indennita' e sono, pertanto, utili ai fini
pensionistici e dell'indennita' premio di servizio  cosi'  come  gia'
previsto  dalle  vigenti  disposizioni per le indennita' che vi hanno
dato origine.
    4. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e  2,  l'indennita'  di
specificita' medica di cui all'art. 54, comma 6, e la retribuzione di
posizione  dei  dirigenti  in  servizio  presso  le I.P.A.B. indicate
nell'art. 48 - che, ai sensi dell'art.  55, per il  presente  biennio
di  parte  economica  sono  costituite  utilizzando  l'indennita'  di
funzione gia' prevista dall'art. 38 del  D.P.R.  333/90  nella  quota
residua  dopo la ricostruzione dello stipendio tabellare - mantengono
la natura della predetta indennita'. Come tali, sono  utili  ai  fini
pensionistici  e  dell'indennita'  premio  di servizio secondo quanto
previsto dalle vigenti  disposizioni  per  la  citata  indennita'  di
funzione.