ART. 50 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione della Parte Seconda - Titolo I, Capi I e II del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 30, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici - ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione della Parte II - Titolo I - Capi I e II del presente contratto - hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, l'indennita' di specificita' medica prevista dall'art. 54 e la retribuzione di posizione per la parte indicata dall'art. 55, commi 3, 7 e relativa tabella allegato n. 3, essendo costituite dalle quote residue delle indennita' fisse e ricorrenti previste dagli artt. 110 e 117 del D.P.R. 384/1990 nella parte non utilizzata per la ricostruzione dello stipendio tabellare nonche' dagli artt. 114 e 116 - mantengono la natura delle predette indennita' e sono, pertanto, utili ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di servizio cosi' come gia' previsto dalle vigenti disposizioni per le indennita' che vi hanno dato origine. 4. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, l'indennita' di specificita' medica di cui all'art. 54, comma 6, e la retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. indicate nell'art. 48 - che, ai sensi dell'art. 55, per il presente biennio di parte economica sono costituite utilizzando l'indennita' di funzione gia' prevista dall'art. 38 del D.P.R. 333/90 nella quota residua dopo la ricostruzione dello stipendio tabellare - mantengono la natura della predetta indennita'. Come tali, sono utili ai fini pensionistici e dell'indennita' premio di servizio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la citata indennita' di funzione.