ART. 51
              Graduazione delle funzioni dei dirigenti
        di I e II livello ai fini della determinazione della
                      retribuzione di posizione
    1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni  aziendali
individuate  dal  D.Lgs.  502  del  1992,  dalle  leggi  regionali di
organizzazione e dagli eventuali atti di  indirizzo  e  coordinamento
del   Ministero  della  Sanita',  determinano  la  graduazione  delle
funzioni dirigenziali cui e' correlato il  trattamento  economico  di
posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993.
    2.  L'individuazione  viene  effettuata  nel  rispetto  di quanto
previsto dall'art. 53 e 54  e  sulla  base  dei  seguenti  criteri  e
parametri  di  massima  che  le aziende ed enti possono integrare con
riferimento  alla  loro  specifica  situazione  organizzativa  e  nel
rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
    -   complessita'   della   struttura   in   relazione   alla  sua
articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
    - grado di autonomia in relazione anche  ad  eventuale  struttura
sovraordinata;
    - affidamento e gestione di budget;
    -  consistenza  delle  risorse  umane,  finanziarie e strumentali
ricomprese nel budget affidato;
    - importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse
e specifiche norme di legge;
    - svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo,  ispezione
e vigilanza, verifica di attivita' direzionali;
    - grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
    -  utilizzazione  nell'ambito  della  struttura  di metodologie e
strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica
per l'azienda od ente;
    - affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e
formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;
    -  produzione  di  entrate  proprie  destinate  al  finanziamento
generale dell'azienda od ente;
    - rilevanza degli incarichi di cui all'art. 53 interna all'unita'
operativa ovvero a livello aziendale;
    -   ampiezza  del  bacino  di  utenza  per  le  unita'  operative
caratterizzate da tale elemento e reale capacita' di  soddisfacimento
della domanda di servizi espressa;
    -  valenza  strategica  della  struttura  rispetto agli obiettivi
aziendali, purche'  collegata  oggettivamente  con  uno  o  piu'  dei
precedenti criteri.
    3.  Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione
di  cui  al  comma  precedente,  attribuiscono  ad   ogni   posizione
dirigenziale  prevista  nel  proprio  assetto organizzativo un valore
economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt.  56  e
57  previa  informazione  alle  rappresentanze  sindacali di cui agli
artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un  incontro.  A  parita'  di
struttura   organizzativa   e  corrispondenza  delle  funzioni,  alle
posizioni e' attribuita la stessa valenza economica.
    4. La graduazione delle funzioni relativa agli  incarichi  di  II
livello  dirigenziale  e'  effettuata  dalle  aziende  ed enti con le
modalita'  indicate  nel  comma  2,  in  modo  oggettivo  e,   cioe',
indipendentemente   dalla   circostanza   che  i  predetti  dirigenti
esercitino o meno l'opzione per il rapporto ad incarico  quinquennale
rinnovabile.   Essa   ha   effetto   solo  sulla  determinazione  del
trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione secondo
la disciplina dell'art. 55.
    5. Alla retribuzione della posizione, sulla base  dei  criteri  e
parametri  stabiliti  dal  presente articolo, si provvede mediante un
apposito Fondo - costituito presso ogni azienda o  ente  al  fine  di
assegnare  ai  dirigenti  un  trattamento  economico  correlato  alle
funzioni dell'incarico attribuito ed alle connesse responsabilita'  -
e  finanziato  con  le  modalita'  di  cui  agli  artt.  60  e  61  e
dell'art.63, comma 2 lettera a).
    6. La disciplina del conferimento degli  incarichi  prevista  dai
seguenti  articoli  del presente capo entra in vigore con il presente
contratto e presuppone, altresi', che le aziende ed  enti  realizzino
le seguenti innovazioni:
    a)  attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione previsti dal
D.Lgs. n. 29 del 1993 ed, in particolare, dagli artt.  3,4, 5, 7,  8,
9 e 14;
    b)  ridefinizione  delle strutture organizzative e delle funzioni
dirigenziali;
    c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo  interno  o
dei nuclei di valutazione.