ART. 53
                Affidamento e revoca degli incarichi
                     ai dirigenti di II livello
    1. Dopo l'entrata in vigore  del  d.lgs.  502  del  1992,  per  i
dirigenti  di  II  livello il conferimento dell'incarico quinquennale
rinnovabile costituisce modalita' di accesso alla qualifica stessa  e
risulta,  pertanto,  compiutamente  disciplinato - per tale aspetto -
dall'art.  15 del medesimo decreto. Per i dirigenti di II livello  ai
quali  l'incarico  e' conferito dopo l'entrata in vigore del presente
contratto, la tipologia dell'incarico, le  modalita'  di  revoca,  la
retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico di cui
all'art.  58,  sono  disciplinati  dal contratto individuale previsto
dall'art. 14.
    2. Per i dirigenti di II livello assunti dopo l'entrata in vigore
del d.lgs. 502 del 1992 o  che  abbiano  optato  prima  del  presente
contratto,  si applica il comma 1 con le modalita' previste dall'art.
58.
    3. Per i dirigenti di II livello gia' in servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore del d.lgs. 502 del 1992, il passaggio al rapporto
ad incarico quinquennale rinnovabile avviene dopo  l'opzione.  A  tal
fine  la  prima attuazione dell'art.   15, comma 4 del decreto stesso
con  riferimento  all'opzione,  deve   intendersi   coincidente   con
l'applicazione  del  presente  contratto, fatte salve le opzioni gia'
esercitate. Per i medesimi dirigenti l'opzione  per  il  rapporto  ad
incarico  quinquennale  rinnovabile  rende necessaria la stipulazione
del contratto individuale con le caratteristiche del  comma  1,  alla
quale si perviene dopo l'attuazione delle modalita' dell'art. 58.
    4.  Ai  dirigenti  di  II  livello  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3,
indipendentemente dall'opzione, sono conferibili solo  gli  incarichi
di  direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1 lett. a) fatto
salvo quanto  previsto  dall'art.59,  commi  10  e  11.  Al  fine  di
procedere  al  conferimento degli incarichi ai dirigenti in servizio,
le aziende ed enti  formulano,  in  via  preventiva,  i  criteri  per
l'affidamento  e  la  revoca degli incarichi stessi, nel rispetto dei
principi, criteri e procedure previsti dagli artt. 19 e 22,  comma  1
del  d.lgs.  n.  29  del  1993,  tenuto  conto,  per gli incarichi da
conferire,  della  professionalita'  ed  esperienza   acquisite   dai
dirigenti  di  II  livello  in  servizio,  anche  in  relazione  alle
posizioni organizzative gia' ricoperte dagli  stessi.  Tali  criteri,
prima  della  definitiva  determinazione sono oggetto di informazione
alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11,  seguita,  su
richiesta, da un incontro.
    5.  Il  conferimento degli incarichi di direzione di struttura di
cui all'art. 56, comma 1 lett. a) ai dirigenti di II livello  avviene
con atto scritto e motivato. Gli obiettivi e le risorse relativi agli
incarichi sono affidati ai medesimi dirigenti, ai sensi dell'art. 65,
comma 4.
    6.  La revoca dell'incarico per i dirigenti di II livello che non
hanno optato puo' avvenire in seguito all'accertamento dei  risultati
negativi  di gestione o della inosservanza delle direttive impartite,
con atto scritto e motivato secondo le procedure e  con  gli  effetti
indicati nell'art. 59.
    7.  Il comma 6 si applica anche nei confronti dei dirigenti di II
livello che abbiano optato per il rapporto ad incarico quinquennale e
ne  produce  i  medesimi   effetti   anche   prima   della   scadenza
dell'incarico.