ART. 53 Affidamento e revoca degli incarichi ai dirigenti di II livello 1. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992, per i dirigenti di II livello il conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile costituisce modalita' di accesso alla qualifica stessa e risulta, pertanto, compiutamente disciplinato - per tale aspetto - dall'art. 15 del medesimo decreto. Per i dirigenti di II livello ai quali l'incarico e' conferito dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la tipologia dell'incarico, le modalita' di revoca, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico di cui all'art. 58, sono disciplinati dal contratto individuale previsto dall'art. 14. 2. Per i dirigenti di II livello assunti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992 o che abbiano optato prima del presente contratto, si applica il comma 1 con le modalita' previste dall'art. 58. 3. Per i dirigenti di II livello gia' in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 502 del 1992, il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile avviene dopo l'opzione. A tal fine la prima attuazione dell'art. 15, comma 4 del decreto stesso con riferimento all'opzione, deve intendersi coincidente con l'applicazione del presente contratto, fatte salve le opzioni gia' esercitate. Per i medesimi dirigenti l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del contratto individuale con le caratteristiche del comma 1, alla quale si perviene dopo l'attuazione delle modalita' dell'art. 58. 4. Ai dirigenti di II livello di cui ai commi 1, 2 e 3, indipendentemente dall'opzione, sono conferibili solo gli incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1 lett. a) fatto salvo quanto previsto dall'art.59, commi 10 e 11. Al fine di procedere al conferimento degli incarichi ai dirigenti in servizio, le aziende ed enti formulano, in via preventiva, i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi stessi, nel rispetto dei principi, criteri e procedure previsti dagli artt. 19 e 22, comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, tenuto conto, per gli incarichi da conferire, della professionalita' ed esperienza acquisite dai dirigenti di II livello in servizio, anche in relazione alle posizioni organizzative gia' ricoperte dagli stessi. Tali criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. 5. Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 56, comma 1 lett. a) ai dirigenti di II livello avviene con atto scritto e motivato. Gli obiettivi e le risorse relativi agli incarichi sono affidati ai medesimi dirigenti, ai sensi dell'art. 65, comma 4. 6. La revoca dell'incarico per i dirigenti di II livello che non hanno optato puo' avvenire in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 59. 7. Il comma 6 si applica anche nei confronti dei dirigenti di II livello che abbiano optato per il rapporto ad incarico quinquennale e ne produce i medesimi effetti anche prima della scadenza dell'incarico.