ART. 54 Indennita' di specificita' medica 1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario nazionale, la dirigenza medica presenta particolari elementi di specificita'. A tale area professionale, oltre alle attivita' organizzativo - gestionali proprie della funzione dirigenziale, sono - infatti - affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e cura e di tutela della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno produttivo dell'attivita' aziendale ma anche il fine istituzionale di essa, diretto al raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione, cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992. 2. Nel nuovo assetto la dirigenza medica - pur nel rispetto di tutte le altre professionalita' impiegate nel Servizio Sanitario Nazionale - rappresenta la componente piu' rilevante dei dirigenti ed assume una connotazione strategica per l'economia sanitaria aziendale, intesa come allocazione delle risorse ai fini della efficacia, efficienza, rendimento e qualita' dell'azione sanitaria. 3. Tale peculiarita' della funzione medico e' compensata con l'attribuzione ai dirigenti medici e veterinari, a decorrere dal 1 dicembre 1995, di una indennita', fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilita', denominata "Indennita' di specificita' medica". 4. L'indennita' di specificita' medica e' fissata nei seguenti valori: - II livello dirigenziale: L. 13.500.000 - I livello dirigenziale: L. 7.370.000 5. Al finanziamento dell'indennita' di specificita' medica si provvede con il fondo di cui all'art. 60. 6. Per i dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie di cui all'art. 48, comma 2, l'indennita' di specificita' medica prevista nel comma 4, secondo alinea e' corrisposta, anche in modo graduale, in base alla disponibilita del fondo di cui all'art.61, previo accordo con i dirigenti interessati, utilizzando anche in parte l'indennita' di funzione ex art. 38 del D.P.R. 333/1990.