ART. 54
                  Indennita' di specificita' medica
    1. Nel quadro del riordino del Servizio Sanitario  nazionale,  la
dirigenza  medica  presenta  particolari  elementi di specificita'. A
tale  area  professionale,  oltre  alle  attivita'  organizzativo   -
gestionali  proprie  della  funzione  dirigenziale,  sono - infatti -
affidati, i compiti assistenziali, di diagnosi e  cura  e  di  tutela
della salute pubblica, che costituiscono non solo il perno produttivo
dell'attivita'  aziendale  ma  anche  il  fine istituzionale di essa,
diretto al raggiungimento degli obiettivi  generali  di  prevenzione,
cura e riabilitazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. 502/1992.
    2.  Nel  nuovo  assetto la dirigenza medica - pur nel rispetto di
tutte le altre  professionalita'  impiegate  nel  Servizio  Sanitario
Nazionale - rappresenta la componente piu' rilevante dei dirigenti ed
assume   una   connotazione   strategica   per  l'economia  sanitaria
aziendale, intesa  come  allocazione  delle  risorse  ai  fini  della
efficacia, efficienza, rendimento e qualita' dell'azione sanitaria.
    3.  Tale  peculiarita'  della  funzione  medico e' compensata con
l'attribuzione ai dirigenti medici e veterinari, a  decorrere  dal  1
dicembre 1995, di una indennita', fissa e ricorrente, corrisposta per
tredici mensilita', denominata "Indennita' di specificita' medica".
    4.  L'indennita'  di  specificita' medica e' fissata nei seguenti
valori:
    - II livello dirigenziale: L. 13.500.000
    - I livello dirigenziale: L. 7.370.000
    5. Al finanziamento dell'indennita'  di  specificita'  medica  si
provvede con il fondo di cui all'art. 60.
    6.  Per  i dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie di
cui  all'art.  48,  comma  2,  l'indennita'  di  specificita'  medica
prevista  nel  comma  4, secondo alinea e' corrisposta, anche in modo
graduale, in base alla disponibilita del  fondo  di  cui  all'art.61,
previo  accordo  con  i  dirigenti  interessati, utilizzando anche in
parte l'indennita' di funzione ex art. 38 del D.P.R. 333/1990.