ART. 55 La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello 1. La retribuzione di posizione e' una componente del trattamento economico dei dirigenti di I e II livello dell'area medico - veterinaria che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 e' collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente. 2. La retribuzione di posizione del comma 1 e' composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 29 del 1993. Essa compete per tredici mensilita'. 3. Ai sensi dell'art. 72, comma 3 del d.lgs. 29 del 1993, la parte fissa della citata retribuzione, a decorrere dal 1 dicembre 1995, e' costituita dalla somma delle quote delle indennita' previste dal D.P.R. 384/1990 agli artt. 110, comma 1 lettere A), B) e C), comma, 5, secondo capoverso e 6 (per quanto attiene agli istituti zooprofilattici), 114, 116 - ove goduta - e 117, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 44 e 45 e la definizione dell'indennita' di specificita' medica. Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita - anche in quota residua - da indennita' che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le caratteristiche ed e', pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza con le stesse modalita' gia' stabilite dalle vigenti disposizioni per le indennita' che vi hanno dato origine. 4. La componente fissa della retribuzione di posizione, e' garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di trasferimento, anche per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, avvenuto dopo l'entrata in vigore del presente contratto. Le aziende o enti di nuova destinazione sono tenuti a garantire le predette somme mediante il fondo per la retribuzione di posizione dell'art. 60. 5. Per le caratteristiche descritte ai commi 3 e 4, la componente fissa della retribuzione di cui al presente articolo e' mantenuta anche nei casi previsti dall'art. 59, comma 7, lettere a) e b) e commi 10 e 11, operando gli effetti della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima retribuzione di posizione, individuata ai sensi dei commi 6 e 7. 6. La componente variabile della retribuzione di posizione, salvo quanto previsto dal comma 7, e' determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni in conformita' degli incarichi di cui agli artt. 56 e 57 e con le procedure previste dagli artt. 53 e 54. 7. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi di cui al comma 6, la retribuzione di posizione dei dirigenti, e' costituita dai valori indicati per le due componenti - fissa e variabile - nella tabella allegato n. 3 del presente contratto. 8. Per coloro che accedono per la prima volta alle qualifiche dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la componente fissa della retribuzione di posizione, corrisponde ai valori indicati nella tabella allegato n.3 9. I commi precedenti trovano applicazione anche per i dirigenti medici delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie, di cui all'art. 49, commi 1 e 2, in quanto compatibili. 10. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti - fissa e variabile - si provvede con i fondi di cui agli artt. 60 e 61.