ART. 55
         La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e
                    veterinari di I e II livello
    1. La retribuzione di posizione e' una componente del trattamento
economico dei  dirigenti  di  I  e  II  livello  dell'area  medico  -
veterinaria   che,  in  relazione  alla  graduazione  delle  funzioni
prevista dall'art. 51, comma 3 e' collegata all'incarico agli  stessi
conferito dall'azienda o ente.
    2.  La  retribuzione  di posizione del comma 1 e' composta di una
parte fissa e di  una  parte  variabile,  la  cui  somma  complessiva
corrisponde  al  valore  economico degli incarichi attribuiti in base
alla graduazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.  29
del 1993. Essa compete per tredici mensilita'.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  72,  comma 3 del d.lgs. 29 del 1993, la
parte fissa della citata retribuzione, a  decorrere  dal  1  dicembre
1995, e' costituita dalla somma delle quote delle indennita' previste
dal  D.P.R.  384/1990  agli artt.   110, comma 1 lettere A), B) e C),
comma, 5, secondo capoverso e 6 (per  quanto  attiene  agli  istituti
zooprofilattici),  114,  116  -  ove  goduta - e 117, residue dopo la
ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli artt. 43, 44  e
45  e  la  definizione  dell'indennita'  di specificita' medica. Tale
parte della retribuzione di posizione essendo costituita -  anche  in
quota  residua  -  da  indennita'  che  erano  fisse e ricorrenti, ne
mantiene le caratteristiche  ed  e',  pertanto,  utile  ai  fini  del
trattamento  di  quiescenza  e  di previdenza con le stesse modalita'
gia' stabilite dalle vigenti disposizioni per le  indennita'  che  vi
hanno dato origine.
    4.  La  componente  fissa  della  retribuzione  di  posizione, e'
garantita al dirigente nella misura - in atto goduta  -  in  caso  di
trasferimento,  anche  per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, avvenuto dopo l'entrata  in  vigore
del presente contratto.  Le aziende o enti di nuova destinazione sono
tenuti  a  garantire  le  predette  somme  mediante  il  fondo per la
retribuzione di posizione dell'art. 60.
    5. Per le caratteristiche descritte ai commi 3 e 4, la componente
fissa della retribuzione di cui al  presente  articolo  e'  mantenuta
anche  nei  casi  previsti  dall'art.  59, comma 7, lettere a) e b) e
commi 10 e 11, operando gli effetti della valutazione  negativa  solo
sulla  parte  variabile  della  medesima  retribuzione  di posizione,
individuata ai sensi dei commi 6 e 7.
    6. La componente variabile della retribuzione di posizione, salvo
quanto  previsto  dal comma 7, e' determinata in sede aziendale sulla
base della graduazione delle funzioni in conformita' degli  incarichi
di  cui agli artt. 56 e 57 e con le procedure previste dagli artt. 53
e 54.
    7. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi  di
cui  al  comma  6,  la  retribuzione  di  posizione dei dirigenti, e'
costituita dai valori indicati  per  le  due  componenti  -  fissa  e
variabile - nella tabella allegato n.  3 del presente contratto.
    8.  Per  coloro  che  accedono per la prima volta alle qualifiche
dirigenziali del  Servizio  Sanitario  Nazionale  dopo  l'entrata  in
vigore del presente contratto, la componente fissa della retribuzione
di  posizione,  corrisponde ai valori indicati nella tabella allegato
n.3
    9. I commi precedenti trovano applicazione anche per i  dirigenti
medici delle I.P.A.B. aventi finalita' sanitarie, di cui all'art. 49,
commi 1 e 2, in quanto compatibili.
    10. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue
componenti  - fissa e variabile - si provvede con i fondi di cui agli
artt. 60 e 61.