ART. 57
                 Incarichi non comportanti direzione
         di struttura: determinazione ed attribuzione della
        retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello
    1. Le aziende ed enti, nel prevedere  per  le  singole  strutture
organizzative  i  relativi  uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione  di  posizione
di  cui all'art. 55 per i dirigenti ai quali siano affidati incarichi
non comportanti direzione di struttura, in  relazione  ai  criteri  e
parametri definiti nell'art. 52 e nei limiti delle disponibilita' del
fondo  di  cui  agli  artt 60 e 61, nell'ambito delle fasce di valori
indicate nel comma 3.
    2. Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca,
nonche' di funzioni ispettive  o  di  verifica  e  controllo,  ovvero
incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione.
    3. Le retribuzioni di posizione di cui al comma 1 sono ricomprese
nell'ambito delle seguenti fasce:
    a)  da  un  minimo  di  L.  7.000.000  sino  ad  un massimo di L.
55.000.000. per le posizioni dirigenziali inerenti gli  incarichi  di
cui  ai  commi  1  e  2  comportanti attivita' o compiti di rilevanza
aziendale, attinenti ai criteri e  parametri  previsti  nell'art.  51
comma  2  o  di  rilevante competenza professionale o specialistico -
funzionale  (  a  titolo  meramente  esemplificativo  si  individuano
attivita'  quali il controllo di gestione, nonche' i settori o moduli
previsti  dall'art.  116  del  DPR  384/90  cui  siano  correlate  le
attivita'   del  comma  2,  ma  non  le  attivita'  di  direzione  di
struttura);
    b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo di  L.    35.000.000
per  le  posizioni  dirigenziali  i  cui  incarichi abbiano rilevanza
all'interno  della  struttura  di  appartenenza   ovvero   richiedano
competenza professionale o specialistico - funzionale di base.
    4.   Ad  ogni  dirigente  e'  riconosciuta  una  retribuzione  di
posizione comunque  non  inferiore,  a  titolo  personale,  a  quella
prevista  dall'art.  55  comma 7 e relativo allegato n. 3, secondo la
posizione funzionale di provenienza.  Tale retribuzione dovra' essere
coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili  a
quelle  indicate  a  titolo esemplificativo nelle lettere a) e b) del
comma 3, fatta salva la sua piu' favorevole rideterminazione in  sede
aziendale ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche per l'attribuzione di
incarichi di maggiore responsabilita'.
    5.   Le   modalita'  di  affidamento  e  revoca  degli  incarichi
dirigenziali sono quelle previste dall'art. 53.
    6. Al dirigente di I livello, assunto dopo  l'entrata  in  vigore
del  presente  contratto, il conferimento degli incarichi di cui agli
art. 56, comma 1 lett. b) e dal presente  articolo  avviene  dopo  il
superamento del periodo di prova, nel rispetto dell'art. 52, comma 4.