ART. 57 Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello 1. Le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione di posizione di cui all'art. 55 per i dirigenti ai quali siano affidati incarichi non comportanti direzione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti nell'art. 52 e nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui agli artt 60 e 61, nell'ambito delle fasce di valori indicate nel comma 3. 2. Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca, nonche' di funzioni ispettive o di verifica e controllo, ovvero incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione. 3. Le retribuzioni di posizione di cui al comma 1 sono ricomprese nell'ambito delle seguenti fasce: a) da un minimo di L. 7.000.000 sino ad un massimo di L. 55.000.000. per le posizioni dirigenziali inerenti gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti attivita' o compiti di rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri previsti nell'art. 51 comma 2 o di rilevante competenza professionale o specialistico - funzionale ( a titolo meramente esemplificativo si individuano attivita' quali il controllo di gestione, nonche' i settori o moduli previsti dall'art. 116 del DPR 384/90 cui siano correlate le attivita' del comma 2, ma non le attivita' di direzione di struttura); b) da un minimo di L.2.000.000 ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano competenza professionale o specialistico - funzionale di base. 4. Ad ogni dirigente e' riconosciuta una retribuzione di posizione comunque non inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall'art. 55 comma 7 e relativo allegato n. 3, secondo la posizione funzionale di provenienza. Tale retribuzione dovra' essere coerente con gli incarichi rientranti nelle tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere a) e b) del comma 3, fatta salva la sua piu' favorevole rideterminazione in sede aziendale ai sensi dell'art. 55, comma 6, anche per l'attribuzione di incarichi di maggiore responsabilita'. 5. Le modalita' di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono quelle previste dall'art. 53. 6. Al dirigente di I livello, assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto, il conferimento degli incarichi di cui agli art. 56, comma 1 lett. b) e dal presente articolo avviene dopo il superamento del periodo di prova, nel rispetto dell'art. 52, comma 4.