ART. 6
                       Informazione preventiva
    1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti  dove
siano  in  servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il
tramite del  dirigente  cui  sia  assegnato  tale  specifico  compito
secondo  i  rispettivi  ordinamenti, informano in via preventiva, per
iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di  cui  agli
artt. 10 e 11 sui criteri generali relativi a:
    a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
    b)  articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e
delle  connesse  responsabilita'  ai  fini  della   retribuzione   di
posizione;
    c) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
    d)  modalita'  di  formazione dei fondi di cui agli artt. 60, 61,
62;
    e) articolazione  dell'orario  e  dei  piani  per  assicurare  le
emergenze;
    f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
    g) misure per favorire le pari opportunita';
    h)  piani  di  ristrutturazione  e  riconversione delle strutture
sanitarie;
    i) sperimentazioni gestionali;
    l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi di lavoro;
    m) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro.
    2. Gli enti, di cui al comma 1, che abbiano in servizio  piu'  di
10 dirigenti possono individuare modalita' di informazione preventiva
piu' articolate, anche in materie non comprese nel medesimo comma.