ART. 6 Informazione preventiva 1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove siano in servizio almeno 5 dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 sui criteri generali relativi a: a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione; c) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti; d) modalita' di formazione dei fondi di cui agli artt. 60, 61, 62; e) articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze; f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; g) misure per favorire le pari opportunita'; h) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie; i) sperimentazioni gestionali; l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; m) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro. 2. Gli enti, di cui al comma 1, che abbiano in servizio piu' di 10 dirigenti possono individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel medesimo comma.