ART. 63 Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della prestazione individuale per i dirigenti di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale 1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualita' della prestazione dei dirigenti. 2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la disciplina prevista negli articoli 64 e 65 mediante l'utilizzo dei seguenti fondi: a) Fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttivita' ed al miglioramento dei servizi: Dal 31 dicembre 1995 ed a valere per il 1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, il fondo per i dirigenti medici e' costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttivita' sub 1 e del fondo sub 2 previsti dagli articoli 123 e seguenti del D.P.R. 384/90 - effettivamente riferiti alle categorie di personale di cui al presente contratto - determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/93. Il fondo per i dirigenti veterinari e' costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttivita' previsti dagli artt. 130 e 131 per gli Istituti zooprofilattici del D.P.R. 384/90 determinata per l'anno 1993. I fondi citati sono incrementabili con eventuali risorse aggiuntive di cui all'art 5, comma 2 lettera c). I predetti fondi sono decurtati dell'importo utilizzato ai sensi dell'art. 60, comma 2 a decorrere dalla data ivi indicata. Le aziende ed enti, dal 1 gennaio 1997, possono altresi' utilizzare una ulteriore quota dei fondi citati sino ad un massimo del 16 % per incrementare il fondo di cui all'art. 60. In tal caso, i fondi della presente lettera a) sono ridotti in misura corrispondente alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttivita' ottenuti con l'applicazione del precedente istituto delle incentivazioni. b) Fondo per i premi per la qualita' della prestazione individuale: Il fondo e' costituito, a decorrere dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, da una somma pari allo 0,2 per cento del monte salari. Le risorse sono destinate annualmente a costituire una componente della retribuzione dei dirigenti, quale premio per il conseguimento di livelli di particolare qualita' della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualita' dei servizi. 3. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti delle IPAB aventi finalita' sanitarie, di cui all'art. 49, comma 1.