ART. 63
       Finanziamento della retribuzione di risultato e premio
                  per la qualita' della prestazione
     individuale per i dirigenti di I e II livello del Servizio
                         Sanitario Nazionale
    1. Le risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente   destinate   a  costituire  una  componente  retributiva
correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire  un
premio  per il conseguimento di livelli di particolare qualita' della
prestazione dei dirigenti.
    2. Al finanziamento della retribuzione di  cui  al  comma  1,  si
provvede  secondo  la  disciplina  prevista  negli  articoli  64 e 65
mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
    a) Fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli  di
produttivita' ed al miglioramento dei servizi:
    Dal  31  dicembre  1995  ed  a  valere  per  il 1996, senza alcun
pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo, il  fondo  per  i
dirigenti  medici  e'  costituito,  nel  suo  ammontare,  dalla somma
complessiva dei fondi di produttivita'  sub  1  e  del  fondo  sub  2
previsti   dagli   articoli  123  e  seguenti  del  D.P.R.  384/90  -
effettivamente  riferiti  alle  categorie  di  personale  di  cui  al
presente  contratto  -  determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla
percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n.  537/93.  Il
fondo  per  i  dirigenti veterinari e' costituito, nel suo ammontare,
dalla somma complessiva dei fondi  di  produttivita'  previsti  dagli
artt.   130 e 131 per gli Istituti zooprofilattici del D.P.R.  384/90
determinata per l'anno 1993. I fondi citati sono  incrementabili  con
eventuali  risorse aggiuntive di cui all'art 5, comma 2 lettera c). I
predetti  fondi  sono  decurtati  dell'importo  utilizzato  ai  sensi
dell'art. 60, comma 2 a decorrere dalla data ivi indicata.
    Le  aziende  ed  enti,  dal  1  gennaio  1997,  possono  altresi'
utilizzare una ulteriore quota dei fondi citati sino  ad  un  massimo
del 16 % per incrementare il fondo di cui all'art. 60. In tal caso, i
fondi della presente lettera a) sono ridotti in misura corrispondente
alle   risorse   utilizzate.   Le  decurtazioni  citate  avvengono  a
condizione del mantenimento dei livelli organizzativi,  assistenziali
e   di  produttivita'  ottenuti  con  l'applicazione  del  precedente
istituto delle incentivazioni.
    b)  Fondo  per  i  premi  per  la  qualita'   della   prestazione
individuale:
    Il  fondo  e'  costituito,  a decorrere dal 31 dicembre 1995 ed a
valere sulla competenza 1996 senza alcun  pregiudizio  sugli  aumenti
del  biennio  successivo,  da  una  somma pari allo 0,2 per cento del
monte salari. Le risorse sono destinate annualmente a costituire  una
componente  della  retribuzione  dei  dirigenti,  quale premio per il
conseguimento  di  livelli  di  particolare   qualita'   della   loro
prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed
enti, anche con riguardo alla qualita' dei servizi.
    3.  Tali  disposizioni  trovano  applicazione nei confronti delle
IPAB aventi finalita' sanitarie, di cui all'art. 49, comma 1.