ART. 64
       Finanziamento della retribuzione di risultato e premio
     per la qualita' della prestazione individuale dei dirigenti
                delle IPAB aventi finalita' sanitarie
    1. Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti
delle IPAB aventi finalita' sanitarie di cui all'art. 48, si provvede
a decorrere dal 31.12.1995 ed  a  valere  per  il  1996  senza  alcun
pregiudizio  per  gli  aumenti  del  biennio  successivo  mediante la
costituzione di un fondo che,  in  prima  applicazione  del  presente
contratto, e' formato:
    -  da  una  quota  non inferiore al 4% e non superiore all'8% del
Fondo di cui all'art.61;
    - dalle risorse aggiuntive indicate nel comma 3.
    2. Possono avvalersi delle facolta' di cui  al  comma  1  secondo
alinea  le  IPAB  non  dissestate  e  non strutturalmente deficitarie
secondo le vigenti disposizioni e che abbiano realizzato le  seguenti
innovazioni:
    a)  attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo
I del d.lgs. 29 del 1993;
    b) ridefinizione delle strutture organizzative e  delle  funzioni
dirigenziali;
    c)  istituzione  e attivazione dei servizi di controllo interno o
dei nuclei di valutazione.
    3. Le IPAB che si trovino nelle condizioni indicate nel  comma  2
possono  incrementare,  dal  31  dicembre  1995,  con oneri a proprio
carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di  una  somma
pari  allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 e
relativo  ai  dirigenti,   al   netto   dei   contributi   a   carico
dell'Amministrazione.   Tale   somma   puo'  essere  incrementata  di
un'ulteriore somma pari allo  0,  2  %  del  medesimo  monte  salari,
qualora siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente
corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5.
    4. I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al
personale  dirigenziale  derivanti  dagli  adempimenti  organizzativi
indicati al comma 5 che non incidano sulla gestione e sulla  qualita'
dei servizi resi agli utenti.
    5.  I  risparmi  di  gestione sono determinati a consuntivo sulla
base della differenza tra la spesa per il personale dirigenziale,  al
netto  della  spesa per l'indennita' di funzione, al 31 agosto 1995 e
quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e calcolate  secondo
i  criteri  di  cui  al  comma  19  dell'art. 3 della legge 537/1993,
tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo.
    6.  Le  amministrazioni  devono attestare attraverso i servizi di
controllo interno o i nuclei di valutazione che  detti  risparmi  non
abbiano  prodotto  effetti  negativi sull'estensione e sulla qualita'
dei servizi resi agli utenti e non siano  dovuti  all'affidamento  di
attivita' all'esterno.