ART. 64 Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualita' della prestazione individuale dei dirigenti delle IPAB aventi finalita' sanitarie 1. Al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti delle IPAB aventi finalita' sanitarie di cui all'art. 48, si provvede a decorrere dal 31.12.1995 ed a valere per il 1996 senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio successivo mediante la costituzione di un fondo che, in prima applicazione del presente contratto, e' formato: - da una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8% del Fondo di cui all'art.61; - dalle risorse aggiuntive indicate nel comma 3. 2. Possono avvalersi delle facolta' di cui al comma 1 secondo alinea le IPAB non dissestate e non strutturalmente deficitarie secondo le vigenti disposizioni e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni: a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del d.lgs. 29 del 1993; b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali; c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. 3. Le IPAB che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 possono incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, il Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993 e relativo ai dirigenti, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione. Tale somma puo' essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0, 2 % del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati al comma 5. 4. I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale dirigenziale derivanti dagli adempimenti organizzativi indicati al comma 5 che non incidano sulla gestione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti. 5. I risparmi di gestione sono determinati a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale dirigenziale, al netto della spesa per l'indennita' di funzione, al 31 agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo. 6. Le amministrazioni devono attestare attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione che detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti e non siano dovuti all'affidamento di attivita' all'esterno.