ART. 65
     La produttivita' per i dirigenti medici e veterinari di I e
             II livello del Servizio Sanitario Nazionale
    1. La retribuzione di risultato dei dirigenti di I e  II  livello
e' strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti
aventi  come  obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali
prefissati e il rispetto della disponibilita'  complessiva  di  spesa
assegnata  alle singole strutture, sulla base della metodologia della
negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti
del d.lgs. n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del  d.lgs.  n.  29
del 1993.
    2. Il fondo di cui all'art. 63 e' pertanto destinato a promuovere
il  miglioramento  organizzativo  e  l'erogazione  dei servizi per la
realizzazione degli  obiettivi  generali  dell'azienda  o  dell'ente,
finalizzati  al  conseguimento di piu' elevati livelli di efficienza,
di efficacia e di  economicita'  dei  servizi  istituzionali,  tra  i
quali,  con  riferimento  anche  alle  disposizioni  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, sono particolarmente qualificanti:
    -   il miglioramento  degli  indici  di  rendimento  legati  alla
degenza;
    -     l'ottimizzazione  delle  condizioni  di  fruibilita'  delle
prestazioni  sanitarie  ed  ospedaliere  con  il  pieno  utilizzo   e
valorizzazione   dei   servizi  sanitari  pubblici  anche  attraverso
l'ampliamento degli orari di  apertura  al  pubblico  e  un  maggiore
orientamento all'utenza;
    -    la  razionalizzazione  della  spesa  per  consumi sanitari e
farmaceutici  anche  attraverso  l'adozione  di  adeguati  protocolli
clinici, diagnostici e terapeutici;
    -    il  miglioramento  dei  livelli qualitativi di intervento di
sanita' collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
    -  la razionalizzazione, la  personalizzazione  ed  umanizzazione
della funzione ospedaliera anche attraverso l'individuazione di forme
alternative,  quali  la  spedalizzazione  o l'assistenza a domicilio,
nonche'  l'incentivazione  delle  prestazioni   e   dei   trattamenti
deospedalizzanti e delle attivita' di ospedale diurno;
    -    la  realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le
attivita' delle articolazioni aziendali;
    -  l'avvio di tecniche per il controllo di gestione.
    3. Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione  per  risultato
dovranno,   comunque,   essere  garantiti  i  livelli  organizzativi,
assistenziali  e  di  produttivita'   ottenuti   con   l'applicazione
dell'istituto  di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 del D.P.R.
384/1990, lett. a).  La  retribuzione  di  risultato  compensa  anche
l'eventuale  superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e
18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
    4.  In  attuazione  dei  fini  indicati  nei commi precedenti, la
direzione generale, di norma con cadenza annuale e in  corrispondenza
con  l'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti  responsabili,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,   alle
strutture aziendali di piu' elevato livello:
    a)  definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando
le conseguenti direttive generali per l'azione  amministrativa  e  la
gestione;
    b)   assegna  a  ciascuna  articolazione  aziendale,  individuata
secondo i rispettivi ordinamenti, le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  necessarie al loro raggiungimento, indicando quale e' la
quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata  alla
medesima   e,   in   particolare,   quella   riservata  al  dirigente
responsabile, in base alla metodologia del comma 1;
    5.  I  dirigenti  responsabili  delle   articolazioni   aziendali
provvedono,  con le medesime procedure e metodologie del comma 4, nei
confronti   delle   singole   unita'   operative    che    compongono
l'articolazione medesima;
    6.   Gli  obiettivi,  preventivamente  illustrati  dal  dirigente
responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente
a tutti i dirigenti dell'unita' operativa secondo la tipologia  degli
incarichi  conferiti  a  ciascun di essi ai sensi degli artt. 55 e 56
con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
    7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 e'  strettamente
connessa  ai  risultati  conseguiti  in  relazione alla realizzazione
degli  obiettivi  assegnati.  Detti   risultati   sono   oggetto   di
valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno
o  del  nucleo  di  valutazione  di cui all'art. 59, che ne definisce
parametri e standard di riferimento.
    8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, la retribuzione di risultato e'
corrisposta a consuntivo, nei limiti  delle  quote  di  produttivita'
assegnate  all'unita'  operativa  e,  comunque,  nel  rispetto  delle
disponibilita' finanziarie complessivamente attribuite alla medesima,
in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato.  Tale
verifica puo' anche essere periodica, per stati di avanzamento.
    9.  Ferma  rimanendo  la  formazione  del  fondo  con  le  regole
stabilite all'art. 63. nei confronti delle aziende ed  enti  che  non
hanno  ancora attivato la metodologia di budget citata al comma 1, e'
consentita, sino al 31 dicembre 1996 e, comunque,  non  oltre  il  30
giugno  1997, la gestione dell'istituto incentivante secondo le norme
previste dall'art 123, comma 6, lett. b) del D.P.R.    384/1990,  nel
rispetto,  in  particolare, dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
5.
    10. Le IPAB aventi finalita' sanitarie di cui all'art. 48,  comma
2, utilizzano il fondo previsto dall'art. 64 secondo le modalita' del
presente  articolo, fatta salva la quota di cui all'art. 66, comma 2,
da destinare ai premi per la qualita' della prestazione individuale.
    11. Il servizio di controllo o nucleo di valutazione  di  cui  al
comma 7 svolge anche un'attivita' di monitoraggio che si conclude con
un  rapporto  da trasmettere all'A.Ra.N., da allegarsi alla relazione
annuale sullo stato dell'amministrazione.
    12.  Per le aziende e gli enti rientranti nella previsione di cui
al comma 8 tale rapporto dovra' in particolare evidenziare  lo  stato
di attuazione della nuova metodologia.