ART. 67
  Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti medici
    1. In  applicazione  dell'art.  4,  commi  10  e  11  del  d.lgs.
502/1992  e  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti in materia, a
tutto il personale medico e' consentito lo svolgimento dell'attivita'
libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o ente,  sia
in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio
che in costanza di ricovero.
    2. L'esercizio dell'attivita' professionale intramuraria non deve
essere  in  contrasto  con  le finalita' istituzionali dell'azienda o
ente e lo  svolgimento  deve  essere  organizzato  in  modo  tale  da
garantire  l'integrale  assolvimento  dei  compiti  di  istituto e da
assicurare la piena funzionalita' dei servizi.
    3. L'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale  si  svolge
nelle seguenti forme:
    a)  libera  professione  individuale, caratterizzata dalla scelta
diretta - da parte del l'utente  -  del  singolo  professionista  cui
viene richiesta la prestazione;
    b)    attivita'   libero   professionale   svolta   in   e'quipe,
caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a  pagamento  da  parte
dell'utente,   singolo   o   associato   anche  attraverso  forme  di
rappresentanza,  all'e'quipe,  che  vi  provvede  nei  limiti   delle
disponibilita' orarie concordate.
    c)  attivita'  professionali  autonome  rese  su  richiesta ed in
favore dell'azienda  per  l'erogazione  di  prestazioni  alla  stessa
commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di
rappresentanza;
    d) attivita' di consulenza secondo la disciplina dell'art. 69.
    4. La libera professione individuale e di e'quipe di cui al comma
3,  lettere a) e b) riguarda le attivita' in regime ambulatoriale, di
diagnostica strumentale e di laboratorio, di sala operatoria  nonche'
le   prestazioni   svolte   in   regime   di   ricovero.  L'attivita'
professionale autonoma di cui alla  lettera  c)  del  medesimo  comma
riguarda le stesse attivita'.
    5.  Tra  le attivita' professionali autonome del comma 3, lettera
c) rientrano anche le attivita' di laboratorio e quelle strumentali o
non, di supporto alle attivita'  professionali  autonome  di  cui  al
comma  3,  lett.  a) e b), individuate dall'azienda o ente secondo le
modalita' definite nel CCNL. di riferimento del relativo personale.
    6. L'azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la
quota percentuale destinata a se stessa.   Un'ulteriore  quota  della
tariffa  -  da  concordare  in  azienda ai sensi dell'art. 5, comma 1
lettera f) comunque non inferiore al 5% - puo' essere destinata  alle
attivita'  di  formazione  ed  aggiornamento  professionale  ai sensi
dell'art. 33.
    7.  Le  parti,  allo  scopo  di  fornire alle aziende linee guida
uniformi in materia rinviano all'allegato n. 6.