ART. 67 Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. In applicazione dell'art. 4, commi 10 e 11 del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, a tutto il personale medico e' consentito lo svolgimento dell'attivita' libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o ente, sia in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero. 2. L'esercizio dell'attivita' professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalita' istituzionali dell'azienda o ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalita' dei servizi. 3. L'esercizio dell'attivita' libero professionale si svolge nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte del l'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione; b) attivita' libero professionale svolta in e'quipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'e'quipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilita' orarie concordate. c) attivita' professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell'azienda per l'erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o associati anche attraverso forme di rappresentanza; d) attivita' di consulenza secondo la disciplina dell'art. 69. 4. La libera professione individuale e di e'quipe di cui al comma 3, lettere a) e b) riguarda le attivita' in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di sala operatoria nonche' le prestazioni svolte in regime di ricovero. L'attivita' professionale autonoma di cui alla lettera c) del medesimo comma riguarda le stesse attivita'. 5. Tra le attivita' professionali autonome del comma 3, lettera c) rientrano anche le attivita' di laboratorio e quelle strumentali o non, di supporto alle attivita' professionali autonome di cui al comma 3, lett. a) e b), individuate dall'azienda o ente secondo le modalita' definite nel CCNL. di riferimento del relativo personale. 6. L'azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la quota percentuale destinata a se stessa. Un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) comunque non inferiore al 5% - puo' essere destinata alle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 33. 7. Le parti, allo scopo di fornire alle aziende linee guida uniformi in materia rinviano all'allegato n. 6.