ART. 68 Attivita' libero professionale intramuraria dei dirigenti veterinari 1. In applicazione dell'art. 4, comma 10 del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, al personale medico veterinario e' consentito lo svolgimento dell'attivita' libero professionale all'interno dei locali dell'azienda o ente in linea con la particolare natura di tale attivita' oppure presso il richiedente, ai sensi dell'art. 69, comma 2. 2. L'attivita' libero professionale dei medici veterinari e' esercitata alle condizioni che: a) venga prestata al di fuori del normale orario di lavoro, ivi compreso lo straordinario e la pronta disponibilita'; b) non sia in contrasto con i compiti di istituto e con gli interessi dell'azienda o ente e sia subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalita' dei servizi. 3. Per gli aspetti compatibili si applica l'art.67.