ART. 68
             Attivita' libero professionale intramuraria
                      dei dirigenti veterinari
    1. In applicazione dell'art. 4, comma 10 del d.lgs.   502/1992  e
nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia, al personale
medico veterinario e' consentito lo svolgimento dell'attivita' libero
professionale all'interno dei locali dell'azienda o ente in linea con
la particolare natura di tale attivita' oppure presso il richiedente,
ai sensi dell'art. 69, comma 2.
    2. L'attivita' libero  professionale  dei  medici  veterinari  e'
esercitata alle condizioni che:
    a)  venga  prestata al di fuori del normale orario di lavoro, ivi
compreso lo straordinario e la pronta disponibilita';
    b) non sia in contrasto con i  compiti  di  istituto  e  con  gli
interessi  dell'azienda  o  ente  e  sia  subordinata  all'impegno di
garantire la piena funzionalita' dei servizi.
    3. Per gli aspetti compatibili si applica l'art.67.