ART. 69 Prestazioni di consulenza e consulti 1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 57. 2. La consulenza puo' essere, altresi', esercitata al di fuori dell'azienda o ente medesimo nei seguenti casi: A) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - il compenso e le modalita', ove l'attivita' abbia luogo fuori dell'orario di lavoro; Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza, entro quindici giorni dall'introito. B) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita' non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini: - la durata della convenzione; - la natura della prestazione, che non puo' configurare un rapporto di lavoro subordinato; - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - l'entita' del compenso, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro; - obbligo del recupero del debito orario, qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza del servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro; - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilita' con l'attivita' di istituto; Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza entro quindici giorni dall'introito. In particolare rientra fra le attivita' di consulenza di cui al presente punto quella di certificazione medico legale resa per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. 1124/1965.