ART. 69
                Prestazioni di consulenza e consulti
    1. L'attivita' di consulenza dei dirigenti medici  e  veterinari,
per   lo  svolgimento  di  compiti  inerenti  i  fini  istituzionali,
all'interno dell'azienda  o  ente  costituisce  particolare  incarico
dirigenziale ai sensi dell'art. 57.
    2.  La  consulenza  puo' essere, altresi', esercitata al di fuori
dell'azienda o ente medesimo nei seguenti casi:
    A) In servizi sanitari di altra  azienda  o  ente  del  comparto,
mediante  apposita  convenzione  tra  le  istituzioni interessate che
disciplini:
    - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche
dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,  compatibili  con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
    -  il  compenso e le modalita', ove l'attivita' abbia luogo fuori
dell'orario di lavoro;
    Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza  che
provvede  ad  attribuirne  il  95% al dipendente avente diritto quale
prestatore della consulenza, entro quindici giorni dall'introito.
    B) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie, mediante  apposita
convenzione  tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attivita'
non e' in contrasto con le finalita' ed i compiti  istituzionali  del
Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
    - la durata della convenzione;
    -  la  natura  della  prestazione,  che  non  puo' configurare un
rapporto di lavoro subordinato;
    -   i   limiti   di   orario   dell'impegno,   compatibili    con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
    -  l'entita'  del  compenso, ove l'attivita' sia svolta fuori del
debito orario di lavoro;
    - obbligo del recupero del debito orario, qualora la  consulenza,
compatibilmente   con   l'esigenza   del  servizio,  sia  stata  resa
nell'orario di lavoro;
    - motivazioni e fini della consulenza, al fine di  accertarne  la
compatibilita' con l'attivita' di istituto;
    Il  compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che
provvede ad attribuirne il 95% al  dipendente  avente  diritto  quale
prestatore della consulenza entro quindici giorni dall'introito.
    In  particolare  rientra fra le attivita' di consulenza di cui al
presente punto quella di certificazione medico legale resa per  conto
dell'Istituto  Nazionale  degli  Infortuni  sul lavoro (I.N.A.I.L.) a
favore degli infortunati sul  lavoro  e  tecnopatici,  ai  sensi  del
D.P.R. 1124/1965.