ART. 7 Esame a seguito di informazione preventiva 1. Nelle seguenti materie gia' previste dall'art 6, ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 puo' richiedere all'azienda o ente, in forma scritta, un incontro, per l'esame dei criteri generali: a) per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) per l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione; c) sui sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti; d) per l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze. 2. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre rappresentanze sindacali. 3. L'esame si realizza attraverso il contraddittorio tra le parti che si svolge in appositi incontri - che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine piu' breve per oggettivi motivi di urgenza. 5. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alle stesse materie. 6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende ed enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.