ART. 7
             Esame a seguito di informazione preventiva
    1. Nelle seguenti materie  gia'  previste  dall'art  6,  ciascuna
delle  rappresentanze  sindacali  di  cui  agli  artt.   10 e 11 puo'
richiedere all'azienda o ente, in forma  scritta,  un  incontro,  per
l'esame dei criteri generali:
    a)   per   l'affidamento,  mutamento  e  revoca  degli  incarichi
dirigenziali;
    b)  per  l'articolazione  delle  posizioni  organizzative,  delle
funzioni  e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione
di posizione;
    c) sui sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
    d) per l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare  le
emergenze.
    2.   Della   richiesta  di  esame  e'  data  notizia  alle  altre
rappresentanze sindacali.
    3. L'esame si realizza attraverso il contraddittorio tra le parti
che si svolge in appositi incontri - che iniziano di norma  entro  le
quarantotto  ore  dalla  richiesta;  durante  il  periodo  di  durata
dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai  principi
di responsabilita', correttezza e trasparenza.
    4.  L'esame  si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla
ricezione dell'informazione ovvero entro un termine  piu'  breve  per
oggettivi motivi di urgenza.
    5.  Dell'esito  dell'esame e' redatto verbale dal quale risultino
le posizioni delle parti  nelle  materie  oggetto  dell'esame.  Resta
ferma  l'autonoma  determinazione definitiva e la responsabilita' dei
dirigenti  preposti   agli   uffici   competenti   all'adozione   dei
provvedimenti relativi alle stesse materie.
    6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende ed enti
non   adottano   provvedimenti   unilaterali  nelle  materie  oggetto
dell'esame, e le organizzazioni  sindacali  che  vi  partecipano  non
assumono sulle stesse iniziative conflittuali.