ART. 70
                      Disposizioni particolari
    1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del presente contratto vengono portati a termine secondo le  norme  e
le procedure vigenti alla data del loro inizio.
    2.  Ai dirigenti destinatari dell'art. 4, comma 21 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, che - assegnati presso  un'azienda  o  ente  -
optino  per  l'inquadramento  nei  ruoli  di quest'ultime, si applica
l'art. 84, commi 1 e 4  del  D.P.R.  384/1990,  alle  condizioni  ivi
stabilite.
    3.  Nulla  e'  innovato  per  i dipendenti del servizio sanitario
nazionale operanti nel distretto  speciale  del  comune  di  Campione
d'Italia purche' ivi effettivamente residenti.
    4.  Ai  dirigenti in servizio presso le Agenzie Regionali e delle
Province Autonome istituite ai sensi dell'art. 3  del  D.L.  496/1993
convertito   nella   L.   61/1994,   in   attesa  della  stipulazione
dell'accordo di cui all'art. 1, comma 8, continuano ad  applicarsi  i
contratti  del  comparto degli enti di provenienza. Sono disapplicate
le norme di leggi regionali  che  attribuiscano  a  soggetti  diversi
dall'A.Ra.N.  la possibilita' di stipulare accordi per la definizione
del comparto di appartenenza del predetto personale.
    5. Il trattamento economico  omnicomprensivo  di  L.    8.640.000
annue  lorde  previsto  dall'art. 110 del D.P.R.  270/1987 per gli ex
medici condotti ed equiparati che, entro la data di entrata in vigore
del presente contratto, non risultino aver  ancora  optato  ai  sensi
dell'art. 133 del D.P.R. 384/1990, e' rideterminato in L. 9.158.000.
    6.  Dall'1  dicembre 1995, la componente fissa della retribuzione
di posizione dei dirigenti veterinari di II livello  e'  incrementata
di L. 3.400.000.
    7.  Ai  dirigenti che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui
all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994,  n.  770,  competono,  oltre
alle   voci   retributive  dell'art.  40,  punti  da  1  a  3,  anche
l'indennita' di specificita' medica e la  retribuzione  di  posizione
corrispondente all'incarico ricoperto al momento del distacco o altra
di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali
successivamente  al  distacco, comunque, non inferiore a quella della
tabella  allegato  n.  3  goduta  dal  dirigente.  Non   compete   la
retribuzione  di  risultato  e,  per  i  dirigenti  di II livello con
rapporto  ad  incarico   quinquennale   rinnovabile,   lo   specifico
trattamento economico di cui all'art. 58.
    8.  La retribuzione di posizione spettante al dirigente comandato
presso altre  aziende  od  enti  del  comparto  ovvero  presso  altre
pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
compete, nel rispetto dell'art.   3 comma 63 della  L.  537/1993,  e'
corrispondente  all'incarico  rivestito  presso  l'azienda  o ente di
provenienza  ovvero,  in   caso   di   graduazione   delle   funzioni
dirigenziali  avvenuta  successivamente  al comando, altra di valenza
pari alle funzioni svolte nell'Amministrazione presso la quale presta
servizio determinata da quest'ultima.
    9. Per i dirigenti collocati  in  aspettativa  per  svolgere  gli
incarichi di cui agli artt. 3, commi 6 e 7 e 4, comma 1 del D.Lgs. n.
502  del  1992,  il  trattamento  stipendiale sul quale devono essere
calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art.
3, comma  8  del  citato  decreto  legislativo  e'  costituito  dalla
retribuzione  tabellare, dall'indennita' integrativa speciale e dalla
retribuzione   individuale   di   anzianita',   dall'indennita'    di
specificita'  medica e dalla retribuzione di posizione determinata ai
sensi dell'art. 55, esclusivamente  nelle  componenti  fissate  nella
tabella  allegato  n.  3. Dal computo sono esclusi la retribuzione di
risultato, le indennita' connesse a particolari condizioni di  lavoro
e,   per   i  dirigenti  di  II  livello  con  rapporto  ad  incarico
quinquennale rinnovabile, lo specifico trattamento economico  di  cui
all'art. 58.
    10.  Sono  confermate le disposizioni di cui all'art. 28, comma 2
del D.P.R. 761/1979 nonche' quelle dell'art.  41 del D.P.R.  270/1987
e  dell'art.  88 del D.PR.  384/1990. E', altresi', confermato l'art.
56 comma 1, punto 2) del D.P.R.  761/1979  relativo  all'accertamento
della  sopravvenuta  incapacita'  professionale.  I soggetti titolari
della procedura prevista  dal  comma  3  e  seguenti  della  medesima
disposizione  sono sostituiti con quelli corrispondenti del D.Lgs 502
del 1992 secondo i regolamenti aziendali.
    11. La tabella allegato 1 del  D.P.R.  384/1990,  con  decorrenza
dall'entrata  in  vigore dello stesso decreto e' modificata nel senso
che dai tre livelli - IX, X, e XI del personale  laureato  del  ruolo
sanitario  e'  cancellata  la figura dell'odontoiatra. Dalla medesima
data e sino al presente  contratto  la  tabella  dell'area  medica  -
allegato 3 - del D.P.R. 384/1990 e' integrata secondo l'allegato n. 1
al presente contratto.