ART. 72 Norma transitoria relativa alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari 1. Per la vigenza del presente contratto, le aziende ed enti possono consentire il passaggio dei dirigenti medici di I e II livello di cui agli artt. 43, 44 e 45, comma 1, lettere B), al trattamento stipendiale tabellare previsto dai medesimi articoli per i dirigenti ricompresi nelle lettere A), previa domanda degli interessati, al verificarsi della disponibilita' di posti nei relativi contingenti secondo la disciplina di appartenenza. In caso di pluralita' di domande si procede sulla base dell'anzianita' complessiva di servizio dei richiedenti. L'adeguamento del trattamento economico concerne anche l'indennita' di specificita' medica di cui all'art.54, mentre la retribuzione di posizione - per la componente fissa rimane determinata nella misura prevista dalla tabella di cui al comma 4 - e nella parte variabile puo' essere rideterminata dall'azienda in relazione all'incarico conferito. 2. Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44, 45, comma 1, lettere D), con le stesse modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. 3. Ai dirigenti di cui al 1 e 2 comma l'indennita' di specificita' medica compete dal 1 dicembre 1995 nelle seguenti misure: - dirigenti di II livello: L. 2.000.000 - dirigenti di I livello: L. 1.000.000 4. La retribuzione di posizione dell'art. 55 per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2, nelle componenti fissa e variabile e' determinata nella tabella allegato n. 3. La retribuzione di posizione essendo indipendente dalle caratteristiche del rapporto di lavoro originario, puo' essere rideterminata dall'azienda o ente nella parte variabile in coerenza con l'incarico affidato anche se non si verificano le condizioni di cui al comma 1. 5. Sino all'applicazione del comma 4, nei confronti dei dirigenti di cui al presente articolo, in via transitoria, la retribuzione di posizione e' svincolata dai parametri definiti negli artt. 56 comma 2 e 57, comma 4, in quanto legata alla particolare posizione degli interessati. 6. Ai dirigenti di II livello di cui al presente articolo si applica l'art. 58 comma 1 con l'attribuzione dello specifico trattamento economico in caso di rapporto ad incarico quinquennale o a seguito di opzione nella misura ricompresa tra il 3,57% ed il 35%. 7. Dall'entrata in vigore del presente contratto, sono disapplicati l'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, gli artt. 77, 78 e 92, comma 8 del DP.R. 270/1987 e l'art. 119 del D.P.R. 384/1990.