ART. 72
         Norma transitoria relativa alle caratteristiche del
        rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari
    1. Per la vigenza del presente  contratto,  le  aziende  ed  enti
possono  consentire  il  passaggio  dei  dirigenti  medici  di I e II
livello di cui agli artt. 43, 44  e  45,  comma  1,  lettere  B),  al
trattamento  stipendiale tabellare previsto dai medesimi articoli per
i  dirigenti  ricompresi  nelle  lettere  A),  previa  domanda  degli
interessati,   al  verificarsi  della  disponibilita'  di  posti  nei
relativi contingenti secondo la disciplina di appartenenza.  In  caso
di  pluralita'  di  domande  si  procede  sulla  base dell'anzianita'
complessiva  di  servizio  dei  richiedenti.      L'adeguamento   del
trattamento  economico  concerne  anche  l'indennita' di specificita'
medica di cui all'art.54, mentre la retribuzione di posizione  -  per
la  componente  fissa  rimane determinata nella misura prevista dalla
tabella di cui al comma 4 -  e  nella  parte  variabile  puo'  essere
rideterminata dall'azienda in relazione all'incarico conferito.
    2.  Il  comma  1  trova  applicazione  anche  nei  confronti  dei
dirigenti veterinari di I e II livello di cui agli artt. 43, 44,  45,
comma  1,  lettere  D),  con le stesse modalita' e nel rispetto delle
condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
    3.  Ai  dirigenti  di  cui  al  1  e  2  comma  l'indennita'   di
specificita'  medica  compete  dal  1  dicembre  1995  nelle seguenti
misure:
    - dirigenti di II livello: L. 2.000.000
    - dirigenti di I livello: L. 1.000.000
    4. La retribuzione di posizione dell'art. 55 per i  dirigenti  di
cui ai commi 1 e 2, nelle componenti fissa e variabile e' determinata
nella  tabella  allegato  n.  3. La retribuzione di posizione essendo
indipendente dalle caratteristiche del rapporto di lavoro originario,
puo' essere rideterminata dall'azienda o ente nella  parte  variabile
in  coerenza  con  l'incarico  affidato anche se non si verificano le
condizioni di cui al comma 1.
    5. Sino all'applicazione del comma 4, nei confronti dei dirigenti
di cui al presente articolo, in via transitoria, la  retribuzione  di
posizione e' svincolata dai parametri definiti negli artt. 56 comma 2
e  57,  comma  4,  in  quanto legata alla particolare posizione degli
interessati.
    6. Ai dirigenti di II livello di  cui  al  presente  articolo  si
applica   l'art.  58  comma  1  con  l'attribuzione  dello  specifico
trattamento economico in caso di rapporto ad incarico quinquennale  o
a seguito di opzione nella misura ricompresa tra il 3,57% ed il 35%.
    7.   Dall'entrata   in   vigore   del  presente  contratto,  sono
disapplicati l'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre  1979,  n.    761,  gli
artt. 77, 78 e 92, comma 8 del DP.R. 270/1987 e l'art. 119 del D.P.R.
384/1990.