ART. 74
                            Norma finale
    1. Per tutte le materie  e  gli  istituti  non  disciplinati  dal
presente  contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993,
continuano ad applicarsi le vigenti norme  di  legge,  nonche'  degli
accordi  di  lavoro  del  comparto gia' recepiti con D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270 e D.P.R.  28  novembre  1990,  n.  384,  in  quanto  non
disapplicate dall'art. 74.
    2.  Nel  primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le
somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 63 e
64, non siano state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari sono
riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.