ART. 8
                       Informazione successiva
    1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli  enti  nei
quali  siano  in  servizio  almeno  5  dirigenti,  su richiesta delle
rappresentanze sindacali, di cui agli artt.10 e 11 e con le modalita'
indicate  nell'art.  6,  sono  fornite  adeguate   informazioni   sui
provvedimenti   e   sugli   atti  di  gestione  adottati  riguardanti
l'organizzazione del lavoro,  la  costituzione,  la  modificazione  e
l'estinzione  dei rapporti di lavoro della dirigenza, l'utilizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.
    2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e  nelle  forme
opportune, tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuita'
dell'azione amministrativa.