ART. 9
                       Forme di partecipazione
    1. Nelle aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  o  negli  enti  ove
prestino   servizio   almeno   10   dirigenti,   su  richiesta  delle
rappresentanze sindacali di cui agli artt.10 e 11, senza oneri per le
aziende o  enti,  possono  essere  istituite  Commissioni  bilaterali
composte  da uno stesso numero di dirigenti responsabili degli uffici
e strutture sanitarie di livello piu'  elevato  e  di  rappresentanti
sindacali  dei  dirigenti. Il numero dei componenti e le modalita' di
designazione saranno definiti da ciascuna azienda o ente.
    2. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale,  svolgono
i seguenti compiti:
    a)  verifica  dell'eventuale  esistenza  di  elementi  normativi,
organizzativi  o  gestionali  che   si   ripercuotono   negativamente
sull'erogazione  dei  servizi  sanitari, sull'azione amministrativa e
sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
    b) formulazione di proposte di soluzione  di  eventuali  problemi
agli  organi  competenti  dell'azienda  o  ente,  anche  al  fine  di
elaborare  programmi,   progetti,   direttive,   regolamenti   ovvero
provvedimenti  che  abbiano particolare riguardo alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi.
    3. Presso ciascuna Regione puo' essere costituita una  conferenza
permanente  con  rappresentanti delle Regioni, dei Direttori Generali
delle  aziende  o  dell'organo  di  governo  degli  enti  secondo   i
rispettivi  ordinamenti  e  delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto, nell'ambito della  quale,  almeno  una  volta
all'anno  sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del
presente  contratto,   con   particolare   riguardo   agli   istituti
concernenti   l'affidamento  degli  incarichi,  l'attribuzione  della
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato,  le  politiche   della
formazione,  dell'occupazione,  la  qualita'  dei servizi prestati in
connessione con i risultati di produttivita' raggiunti e  l'andamento
della  mobilita',  con particolare riferimento ai casi di esubero dei
dirigenti medici e veterinari, allo scopo di verificare ed  elaborare
proposte  utili ai fini dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs. 502
del 1992.  Sono confermate le disposizioni di cui  all'art.  135  del
D.P.R. 384/1990.
    4.  Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevedera' gli
argomenti e le modalita' di confronto  con  le  OO.SS.  regionali  su
materia  aventi  riflessi  sugli  istituti  disciplinati dal presente
contratto,  in  particolare  su  quelli  a  contenuto   economico   e
sull'aggiornamento  professionale,  secondo  i protocolli definiti in
ciascuna Regione con le medesime OO.SS.  I  protocolli  eventualmente
sottoscritti  saranno  inviati dalle OO.SS.   all'A.Ra.N, ai fini del
comma 5.
    5.  E'  costituita  una  Conferenza  nazionale con rappresentanti
dell'A.Ra.N., della Conferenza permanente  per  i  rapporti  Stato  -
Regioni  e  delle  organizzazioni  sindacali  dell'area  dirigenziale
medica e veterinaria  che  hanno  stipulato  il  presente  contratto,
nell'ambito  della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli
effetti  derivanti  dall'applicazione  del  presente  contratto   con
particolare  riguardo  agli  istituti concernenti l'affidamento degli
incarichi,  l'attribuzione  della  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato  rispetto  ai  modelli  organizzativi  adottati  a  livello
aziendale  o  di  ente,  le  politiche   della   formazione   nonche'
l'andamento  della  mobilita'  degli  esuberi.  In  particolare nella
predetta sede saranno verificate anche  le  conseguenze  sui  bilanci
delle  aziende e degli enti dell'attivazione del sistema a tariffa ai
fini dell'eventuale  revisione  dei  fondi  per  la  retribuzione  di
risultato,  in  connessione  ai  recuperi di produttivita' accertati,
relativi ai flussi di mobilita' sanitaria,  determinandone  limiti  e
modalita'.