ALLEGATO N. 5 ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI 1. Applicazione dell'art. 24, comma 1 1.1. Si supponga che un Dirigente, dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si assenti per malattia secondo il seguente schema: - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi); - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi); - dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi - ultimo episodio morboso). Per stabilire se e quando sara' superato il cosiddetto "periodo di comporto" e' necessario: - sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia; - sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso. Applicando tali regole si ha: - totale assenze effettuate dal 19.7.96 al 19.7.99: 12 mesi - ultimo episodio morboso: 7 mesi - totale 19 mesi Al 20.1.2000 il Dirigente avra' totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.2000 egli avra' quindi superato il periodo massimo consentito (salva la possibilita' di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita). 1.2. Si supponga ora che il Dirigente si assenti secondo il seguente schema: - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi); - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi); - dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi); - dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese - ultimo episodio morboso). Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si puo' verificare che il Dirigente ha ancora diritto alla conservazione del posto per un periodo di 11 mesi. Infatti: - totale assenze effettuate dal 19.12.97 al 19.12.2000: 6 mesi - ultimo episodio morboso: 1 mese - totale 7 mesi Al 20.6.99 il Dirigente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al 20.12.2000, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovra' andare a ritroso fino al 19.12.97. Al 20.1.2000 egli avra' totalizzato solo 7 mesi di assenza. 2. Applicazione dell'art. 24, comma 6 - Trattamento economico. 2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto e' innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 24. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il Dirigente avra' diritto al seguente trattamento economico: Caso illustrato nel punto 1.1.: - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi) Intera retribuzione; - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) Intera retribuzione fino al 15.8.97, 90% della retribuzione fino al 15.11.97; - dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi) 50% della retribuzione fino al 20.1.2000. Dal 21.1.2000 l'assenza non e' retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2 dell'art. 24) Caso illustrato nel punto 1.2.: - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi); Intera retribuzione; - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) Intera retribuzione fino al 15.8.97; 90% della retribuzione fino al 15.11.97; - dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi) 50% della retribuzione; - dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese) 100% della retribuzione. 3. Applicazione dell'art. 24 comma 11 - Fase transitoria. Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applichera' solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovra' mai tener conto, ne' ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, ne' ai fini della determinazione del trattamento economico. E' quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potra' funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto. Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato In conseguenza della non ammissione al visto della Corte dei conti dell'art. 16 del CCNL, il testo relativo all'esemplificazione delle assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato sara' allegato all'accordo integrativo di cui alla dichiarazione congiunta all'art. 16 del contratto.