(all. 5 - art. 1)
                                                        ALLEGATO N. 5
                ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
    1. Applicazione dell'art. 24, comma 1
    1.1. Si supponga che un Dirigente, dopo l'entrata in  vigore  del
presente  contratto,  si  assenti  per  malattia  secondo il seguente
schema:
    - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
    - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi);
    - dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi - ultimo episodio morboso).
    Per stabilire se e quando sara' superato il  cosiddetto  "periodo
di comporto" e' necessario:
    - sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova
malattia;
    - sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
    Applicando tali regole si ha:
    - totale assenze effettuate dal 19.7.96 al 19.7.99:  12 mesi
    - ultimo episodio morboso:  7 mesi
    - totale 19 mesi
    Al  20.1.2000  il Dirigente avra' totalizzato 18 mesi di assenza.
Dal  21.1.2000  egli  avra'  quindi  superato  il   periodo   massimo
consentito  (salva  la possibilita' di fruire di un ulteriore periodo
di assenza non retribuita).
    1.2. Si supponga ora che  il  Dirigente  si  assenti  secondo  il
seguente schema:
    - dal 10.9.96 al 10.11.96     (2 mesi);
    - dal 15.1.97 al 15.11.97     (10 mesi);
    - dal 20.12.98 al 20.6.99     (6 mesi);
    - dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese - ultimo episodio morboso).
    Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si puo' verificare
che  il  Dirigente ha ancora diritto alla conservazione del posto per
un periodo di 11 mesi. Infatti:
    - totale assenze effettuate dal 19.12.97 al 19.12.2000: 6 mesi
    - ultimo episodio morboso: 1 mese
    - totale 7 mesi
    Al 20.6.99 il Dirigente  completa,  ma  non  supera,  il  periodo
consentito;   successivamente  egli  non  effettua  assenze  fino  al
20.12.2000, con la conseguenza che al fine del computo dei  tre  anni
si  dovra' andare a ritroso fino al 19.12.97. Al 20.1.2000 egli avra'
totalizzato solo 7 mesi di assenza.
    2. Applicazione dell'art. 24, comma 6 - Trattamento economico.
    2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da  applicare
al  caso  concreto  e'  innanzitutto necessario stabilire, secondo le
regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono  state  effettuate
negli  ultimi  tre  anni  e  sommare a queste ultime quelle del nuovo
episodio morboso.
    Fatto  questo  si  tratta  di  applicare  meccanicamente   quanto
stabilito nel comma 6 dell'art. 24.
    Per  stare  agli  esempi  fatti  nel  punto 1, il Dirigente avra'
diritto al seguente trattamento economico:
    Caso illustrato nel punto 1.1.:
    - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi) Intera retribuzione;
    - dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) Intera retribuzione  fino  al
15.8.97, 90% della retribuzione fino al 15.11.97;
    -  dal  20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi) 50% della retribuzione fino
al 20.1.2000.
    Dal 21.1.2000 l'assenza non e' retribuita (questo  a  prescindere
dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2 dell'art. 24)
    Caso illustrato nel punto 1.2.:
    - dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi); Intera retribuzione;
    -  dal  15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) Intera retribuzione fino al
15.8.97; 90% della retribuzione fino al 15.11.97;
    - dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi) 50% della retribuzione;
    - dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese) 100% della retribuzione.
     3. Applicazione dell'art. 24 comma 11 - Fase transitoria.
    Il nuovo regime si applica solo alle  assenze  iniziate  dopo  la
data  di  stipulazione  del contratto o a quelle che, pur iniziate in
precedenza, proseguano dopo tale data.   In tale ultima  ipotesi,  il
nuovo  regime  si applichera' solo alla parte di assenza che prosegue
dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate  in
precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovra' mai tener
conto,  ne' ai fini della determinazione del periodo di conservazione
del  posto,  ne'  ai  fini  della  determinazione   del   trattamento
economico.  E'  quindi  di tutta evidenza che il nuovo sistema potra'
funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione  del
contratto.
Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato
    In  conseguenza  della  non  ammissione  al visto della Corte dei
conti dell'art. 16 del CCNL, il testo  relativo  all'esemplificazione
delle  assenze  per  malattia  nel rapporto a tempo determinato sara'
allegato all'accordo integrativo di cui alla dichiarazione  congiunta
all'art. 16 del contratto.