ALLEGATO N. 6 Per fornire alle aziende ed enti unita' di indirizzo per attuare le modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale e per la fissazione delle tariffe, fatte salve le disposizioni vigenti in materia nonche' le circolari del Ministero della Sanita', le parti concordano i seguenti punti: 1. La realizzazione degli artt. 67 e 68 rende opportuno che le aziende e gli enti,, sentite le organizzazioni sindacali di cui agli art. 10 e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando, altresi', il rispetto dei seguenti principi: b) l'attivita' libero professionale in regime ambulatoriale deve essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attivita' istituzionale, compresa la pronta disponibilita'; b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attivita' libero professionale in orari differenziati, dovra' essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero di prestazioni effettuate; c) non e' consentita attivita' libero professionale relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unita' coronariche e nei servizi di rianimazione ovvero per altre tipologie in relazione alla peculiarita' delle patologie, da individuare in sede aziendale; d) fermo restando il disposto dell'art. 4, comma 7 della legge 412/1991, l'incompatibilita' dello svolgimento di attivita' libero professionale esterna nei confronti: - delle stesse forme di rappresentanza delle associazioni di utenti per le quali si esercita l'attivita' professionale di cui all'art. 67 lettere b) e c); - nei casi di conferimento dell'incarico di responsabile di dipartimento, in deroga all'art. 58, comma 2, nel contratto individuale deve essere prevista una maggiorazione della retribuzione di posizione del dirigente interessato non inferiore al 40% del valore massimo previsto dall'art. 56, comma 1, lettera a) e, comunque, non superiore ad esso. 2. La disciplina aziendale dovra' prevedere le modalita' autorizzative dell'esercizio dell'attivita' libero professionale nelle quali dovranno essere indicati: - gli spazi orari disponibili; - i locali e le attrezzature necessari; - le modalita' organizzative, anche in relazione al personale di supporto; - le tariffe da applicare secondo le diverse tipologie di attivita' libero professionale. 3. La disciplina aziendale potra', altresi', individuare forme sperimentali di attivita' libero professionali individuali da svolgersi anche in forma associata come "Associazione di professionisti". 4. Nella fissazione delle tariffe le aziende o enti terranno comunque conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attivita' ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa e' riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del d.lgs. 502/1992, la tariffa e' forfetaria; c) le tariffe di cui alle lettere precedenti devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda o ente e devono evidenziare, pertanto, le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi - pro quota - per i materiali, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonche' la percentuale destinata all'azienda o ente, finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attivita' istituzionali. Tale quota puo' essere comprensiva di una percentuale da concordare in azienda con dirigenti interessati per essere destinata alle attivita' di aggiornamento professionale; d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni; e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; f) nell'attivita' libero professionale di equipe di cui all'art. 67, comma 3, lett. b), la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene - da parte dell'azienda o ente - su indicazione dell'equipe stessa; 5. Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 67, comma 3 lettere a) e b) sono definite dall'azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Per l'attivita' di cui alla lettera c) della disposizione citata, la tariffa e' definita dall'azienda, previa contrattazione decentrata per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 In considerazione del fatto che la sottoscrizione del contratto avviene successivamente alla data prevista dall'art. 2 comma quattro, le parti si danno atto che la disdetta del biennio economico viene data contestualmente. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti, visto anche il D.L. 163/1995, convertito con modifiche con legge dell'11 luglio 1995, n. 273, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti, nell'istituire - mediante i regolamenti richiamati dalla citata legge - i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai sensi dell'art. 59 del presente contratto, dovranno tenere conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere in relazione alle specifiche professionalita' operanti in azienda, prevedendone una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione con figure adeguate per professionalita' e qualifica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 9, comma 4, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti, in relazione agli artt. 9 e 32 del presente CCNL, concordano sulla necessita' che, a livello regionale, venga esperito ogni utile tentativo teso alla ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari, eventualmente dichiarati in esubero, tenuto conto delle problematiche e dei vincoli che a tale personale derivano dall'incardinamento in specifiche discipline, che nella fattispecie in esame, possono determinare una mancanza di flessibilita' nella ricollocazione del personale stesso. A tale scopo le parti, anche quale suggerimento alla Conferenza di cui all'art. 9, comma 3, individuano - quale strumento che puo' facilitare la citata ricollocazione - il conferimento di incarichi dirigenziali anche nell'ambito di strutture o unita' operative o servizi delle aziende ed enti nei quali il possesso o la mancanza di una specifica disciplina non determini un ostacolo ad un proficuo e funzionale inserimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 Le parti concordano sulla necessita' ed urgenza dell'approvazione di provvedimenti che affrontino il problema dell'utilizzazione di istituti di flessibilita' del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli del S.S.N., in cui vengono impiegate professionalita' per le quali l'utilizzazione part-time risulta particolarmente adeguata per le caratteristiche delle prestazioni lavorative, di contenuto prevalentemente professionale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e della riforma dell'indennita' premio di servizio. Le parti considerano la modifica del d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modificazioni condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N. In tale orientamento dovranno essere costruite le modalita' di costituzione e di funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei Dirigenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai Dirigenti lo svolgimento delle proprie attivita' nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrita' fisica. A tal fine le parti, per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrita' fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, a conclusione dell'accordo intercompartimentale in via di definizione. Le parti si impegnano altresi' a disciplinare la materia delle attivita' usuranti non appena sara' definito il quadro normativo di riferimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8 Le parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e delle esigenze di profonde modificazioni del trattamento dirigenziale, nel rispetto altresi' delle esigenze di equilibrio con altre conclusioni contrattuali gia' realizzate nel settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno in altre aree della dirigenza del Pubblico Impiego, fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero soluzioni sostanzialmente difformi rispetto ai corrispondenti istituti contrattuali di contenuto economico - normativo del presente CCNL, con particolare riferimento ai meccanismi di superamento del sistema di classi e scatti, esse si incontreranno per pervenire alla necessaria armonizzazione della presente intesa. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9 Le parti, in relazione all'art. 20 del presente CCNL, concordano che, nell'ambito del piano annuale adottato dall'Azienda o Ente, di cui al punto 1) del predetto articolo, si organizzi la pronta disponibilita' relativamente al singolo presidio e non a presidi multipli, al fine di garantire la piu' tempestiva assistenza. Le parti, inoltre, concordano sulla necessita' di prevedere la copertura assicurativa da parte dell'Azienda o Ente, particolarmente in quelle condizioni che prevedano l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, qualora sia indispensabile il riferimento a piu' presidi ovvero a spostamenti sul territorio. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10 Le parti convengono che vengano fornite direttive per l'attuazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione I bis, n. 640/1994, in base alla quale viene riconosciuto il diritto agli ex medici condotti di percepire la retribuzione individuale di anzianita' secondo la dinamica prevista dai DD.PP.RR. 348/83, 270/87 e 384/90. Le parti si danno altresi' atto che per l'attuazione della predetta sentenza i finanziamenti dovranno essere reperiti ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 29 del 1993. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11 Le parti auspicano che le Regioni pongano in atto sistemi per il monitoraggio del rapporto di collaborazione tra i medici dei presidi ospedalieri ed i medici di medicina generale convenzionati anche al fine di evitare ricoveri impropri con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello ospedaliero. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12 Le parti con riferimento all'applicazione dell'art. 18 comma 5 del presente contratto, relativo alla individuazione di due ore dell'orario lavorativo dei dirigenti veterinari da destinare ad attivita' di aggiornamento professionale, auspicano che nella prossima tornata contrattuale anche a detti dirigenti vengano riconosciute, per evidenti motivi di equiparazione, le stesse ore di aggiornamento settimanale godute dalla dirigenza medica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13 Le parti concordano sulla necessita' che sia data completa applicazione all'art. 124, comma 6 del D.P.R. 384/90 ai fini della corretta quantificazione del fondo aziendale della retribuzione di risultato previsto dall'art. 63 del presente contratto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 Il presente contratto ha realizzato le norme del d.lgs. 502/1992 e 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, unificando nel I livello dirigenziale gli assistenti e gli aiuti collocati rispettivamente nell'ex IX e X livello e con gli artt. 43 e 54, anche grazie alle risorse messe a disposizione del D.L. 377/1996 ha provveduto alla equiparazione tra i due ex livelli sotto il profilo della retribuzione tabellare e dell'indennita' di specificita' medica. Di conseguenza il contratto all'art. 75, lettera x) ha disapplicato l'art. 18 comma 2 bis del d.lgs. 502/1992 citato che prevedeva due fasce economiche. In relazione a cio' le parti auspicano ed invitano le aziende ed enti del presente contratto a non procedere all'espletamento di eventuali procedure concorsuali indette per la copertura di posti di aiuto ex X livello, fascia a) perche' non piu' previsti dalla normativa realizzata con il presente contratto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15 Le parti convengono che, qualora l'articolo 4 comma 3 della L. 724/1994 relativo alla sospensione del 15% dell'indennita' di Tempo Pieno, venisse superato dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria 1997, i valori della predetta percentuale, calcolati sulla citata indennita' abrogata con il presente contratto, saranno conformi a quelli indicati nella predetta emananda legge con riferimento alle voci retributive che essa indichera'. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 16 Le parti prendono atto dell'eliminazione dal testo delle disposizioni riguardanti l'attivita' di consulenza (art. 69 lett. B) verso i soggetti privati ed i consulti, per effetto delle osservazioni formulate dal Governo in data 12.9.1996 in sede di autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto. Le parti convengono sulla necessita' di reincontrarsi entro il 31.3.1997, data entro la quale il quadro legislativo derivante dall'emananda legge di accompagno della finanziaria 1997 in tema di attivita' libero professionale extra muraria sara' completato, al fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme censurate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Medici inquadrati ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 270/87 Le OO.SS. ritengono che il Governo, sentite le OO.SS. firmatarie del presente accordo, adottera' entro il 30 giugno 1997 i provvedimenti di competenza relativi agli inquadramenti di quei dipendenti che alla data del 31.12.1986, in forza dell'art. 116 del D.P.R. 270/87, avevano acquisito posizioni giuridico-economiche riconosciute da atti deliberativi adottati dalle Regioni e dalle rispettive amministrazioni e che successivamente a tale data hanno formato oggetto di sospensione o decisioni giurisdizionali. Si tratta di spese consolidate ormai da anni nei bilanci delle UU.SS.LL. S.I.ME.T. (Sindacato Medici del Territorio) DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 L'A.RA.N. ritiene che gli effetti che derivano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei confronti dei dirigenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL si producono automaticamente anche nei confronti dei dirigenti gia' in servizio a tale data. Non occorre pertanto che questi ultimi sottoscrivano un contratto individuale, fatta salva l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con la stessa o altra azienda, a seguito di vincita di concorso pubblico ovvero in caso di opzione per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale per i dirigenti di II livello. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 Le sottoscritte Organizzazioni sindacali mediche e veterinarie, preso atto della dichiarazione dell'A.Ra.N. circa la non competenza del presente CCNL alla soluzione del problema dei dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanita', e contestualmente della disponibilita' a dare attuazione al D.P.C.M. applicativo dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 502 del 1992, nell'ambito dello stipulando CCNL del II biennio dell'area della dirigenza ministeriale, richiedono una rapidissima soluzione della vertenza che dovra' affrontare e risolvere l'equiparazione normativa ed economica dei dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanita'. Sono fatti salvi tutti gli atti legali esperiti ed esperibili in materia dalle sottoscritte organizzazioni sindacali mediche. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le sottoscritte Organizzazioni sindacali sono impegnate alla costituzione di uno o piu' fondi sanitari integrativi per la categoria medica e per la dirigenza nel suo complesso oppure per le singole Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, sulla base della legislazione vigente e nella prospettiva di attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 Per quanto riguarda la previsione, contenuta negli artt. 43, 44 e 45 della bozza di contratto che stabilisce un diverso trattamento, rispettivamente ai dirigenti gia' appartenenti all'ex IX, X e XI livello, a seconda che gli stessi beneficino o meno dell'indennita' medico- veterinaria di ispezione vigilanza e polizia veterinaria, il S.I.Ve.M.P., pur pervenendo alla determinazione di sottoscrivere l'accordo, ritiene di dover esprimere le proprie riserve sulla legittimita', anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi costituzionali sull'equa retribuzione, di disposizioni sostanzialmente discriminanti nella determinazione dei trattamenti stipendiali fissi e ricorrenti con riferimento a fattori estranei al rapporto di lavoro, al suo svolgimento ed alla qualifica dirigenziale rivestita. In particolare, si evidenzia come i medici veterinari prestino tutti indistintamente un identico numero di ore lavorative. Si riafferma quindi l'esigenza di equiparare il trattamento economico dei medici veterinari in servizio a tempo pieno nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, cosi' come avviene per i medici chirurghi. Il S.I.Ve.M.P. si riserva inoltre di esperire tutte le azioni utili per giungere alla eliminazione della evidenziata sperequazione. Il Segretario Nazionale Dott. Aldo Grasselli DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 Le OO.SS. mediche che l'applicazione del presente accordo non puo' risultare in contrasto con l'equiparazione dei livelli minimi assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. ANAAO/ASSOMED FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA FESMED FED.NE CISL/MEDICI/COSIME ANPO SIVEMP SNR SIMET DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 Le sottoscritte OO.SS. mediche rilevata tuttora la presenza in servizio di "aiuti dirigenti capi servizio e/o sezioni autonome" ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 128/1969 ritengono che dette posizioni siano riconducibili agli incarichi di struttura di cui all'art. 56 del presente contratto. ANAAO/ASSOMED FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA FESMED FED.NE CISL/MEDICI/COSIME ANPO SIVEMP SNR SIMET DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 Le Organizzazioni Sindacali sottoscritte dichiarano che il CCNL per l'area Dirigenza Medica e Veterinaria si applica, ai sensi dell'articolo 13 Legge 222/1984 anche ai medici del ruolo sanitario del Servizio Medico Legale degli Enti Previdenziali. ANAAO/ASSOMED FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA FESMED FED.NE CISL/MEDICI/COSIME ANPO SIVEMP SNR SIMET DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9 Le sottoscritte OO.SS., al fine di realizzare la piena integrazione del personale medico all'interno delle strutture sanitarie in cui sono presenti dipendenti degli Enti del comparto sanitario ed operatori universitari convenzionati, sollecitano un tempestivo intervento del governo volto a: 1 definire l'equipollenza tra i due livelli della Dirigenza Medica del Comparto Sanita' ed i quattro livelli del personale medico dipendente dalle universita' convenzionato con le Aziende Sanitarie ai fini dell'espletamento di attivita' assistenziali; 2 indicare le modalita' ed i tempi di applicazione degli istituti giuridici ed economici di cui al presente contratto ai medici dipendenti dalle universita' convenzionati, per l'espletamento di attivita' assistenziali con le Aziende Sanitarie, individuando in particolare le fonti di finanziamento per la copertura dei seguenti oneri; 3 disciplinare le modalita' di verifica del personale medico dipendente dalle Universita' e convenzionato, ai fini assistenziali, con le Aziende Sanitarie nel caso in cui allo stesso siano attribuite responsabilita' equivalenti al II livello dirigenziale ex art. 15, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ovvero responsabilita' di dirigente di Dipartimento, di modulo e/o settore organizzativo, di altra articolazione organizzativa individuata dal O.G. della singola azienda sanitaria in applicazione del presente contratto. ANAAO/ASSOMED FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA FESMED FED.NE CISL/MEDICI/COSIME ANPO SIVEMP SNR SIMET ------------ MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 31 marzo 1994. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline ..... in materia di pubblico impiego ....."; Visto l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall'art. 26 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto che, ai sensi del predetto art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, deve sentire le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale prima di definire il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione del predetto codice di comportamento; Decreta Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta', imparzialita' che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio. 2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la responsabilita' penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i principi con la materia della responsabilita' disciplinare. 4. Gli unici delle singole amministrazioni, che hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi concreti. 5. Il dirigente dell'ufficio e' responsabile dell'osservanza delle norme del codice. Art. 2. Principi 1. Il comportamento del dipendente e' tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. 2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione 3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico a gli interessi privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni, ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato. 4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantita' di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgere nel modo piu' semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai propri compiti. 5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, ai fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di confitto di interessi. 7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima disponibilita' e non ne ostacola l'esercizio dei diritti, Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo, e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Art. 3. Regali e altre utilita' 1. Il dipendente non chiede, per se' o per altri ne' accetta, neanche in occasione di festivita', regali o altre utilita', salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente non offre regali o altre utilita' a un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, ne' accetta, per se' o per altri, regali o altre utilita' da un subordinato o da suoi parenti salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore. Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorche' le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, ne' si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici e ai sindacati. 4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, ne' li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Art. 5. Obblighi di dichiarazione 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari o non finanziari che egli o i suoi parenti o conviventi abbiano nelle attivita' o nelle decisioni inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio. 3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonche' le successive modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. 4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attivita' politiche professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovra' dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Art.6. Obblighi di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attivita' possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione. 2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia avuto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attivita' possa ingenerare sfiducia nella indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione. 3. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilita' alle sue spese elettorali. 4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di collaborazione. 5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari: a) di individui di cui egli sia commensale abituale; b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente. 6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente competente in materia di affari generali e personale. 7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. Art. 7. Attivita' collaterali 1. Il dipendente non svolge alcuna attivita' che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio. 2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. 3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio. 4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilita' per prestazioni alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente. Art. 8. Imparzialita' 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parita' di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne' accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime, ancorche' provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalita' di partecipazione all'attivita' amministrativa. 3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso pubblico, non accetta ne' tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di partecipanti o interessati. Il dipendente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non e' conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente. 4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della stessa amministrazione. 5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, ne' chiede o accetta che altri lo facciano. 6. Il dipendente che debba o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, ne' tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non e' conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente. Art. 9. Comportamento nella vita sociale 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Art. 10. Comportamento in servizio 1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' delega ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non puo' assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio. 3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio. 4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, ne' elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile. 6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 7. Il dipendente non accetta per uso personale, ne' detiene o gode a titolo personale, utilita' che siano offerte a causa dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio. Art. 11. Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantita' di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla sua attivita', o valutazione che vadano a detrimento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valutera' l'opportunita' di fare precisazione con un comunicato ufficiale. 3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se cio' possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialita'. 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. Art. 12. Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda comitati di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio e' coinvolto in queste attivita', dell'astensione informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. Art. 13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguite dall'ufficio al quale e' preposto, in relazione agli standard di qualita' e di quantita' dei servizi fissati dall'amministrazione apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione e resa con particolare riguardo alle finalita' di parita' di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli di qualita', agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerita' delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanza e segnalazioni. Art. 14. Aggiornamento del codice 1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonche' da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 1994 Il Ministro: CASSESE Registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile 1994 Registro n. 1, Presidenza, foglio n. 150