(all. 6 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 6
     Per fornire alle aziende ed enti unita' di indirizzo per attuare
le modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale e  per
la  fissazione  delle tariffe, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia nonche' le circolari del Ministero della  Sanita',  le  parti
concordano i seguenti punti:
    1.  La  realizzazione  degli artt. 67 e 68 rende opportuno che le
aziende e gli enti,, sentite le organizzazioni sindacali di cui  agli
art.  10  e 11, adottino - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente contratto una idonea disciplina regolamentare della materia,
nella quale fissare anche  i  criteri  per  la  determinazione  delle
tariffe  da  applicare  alle  prestazioni,  assicurando, altresi', il
rispetto dei seguenti principi:
    b) l'attivita' libero professionale in regime ambulatoriale  deve
essere organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi
tipo di attivita' istituzionale, compresa la pronta disponibilita';
    b) qualora, per ragioni tecnico - organizzative non sia possibile
l'articolazione   dell'attivita'   libero   professionale   in  orari
differenziati,   dovra'   essere   stabilito   un   tempo   standard,
corrispondente  al  tempo  mediamente necessario all'esecuzione delle
medesime  prestazioni  in  regime  istituzionale,  da  recuperare  in
relazione al numero di prestazioni effettuate;
    c) non e' consentita attivita' libero professionale relativamente
ai  ricoveri  nei  servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle
unita' coronariche e nei servizi di  rianimazione  ovvero  per  altre
tipologie   in   relazione  alla  peculiarita'  delle  patologie,  da
individuare in sede aziendale;
    d) fermo restando il disposto dell'art. 4, comma  7  della  legge
412/1991,  l'incompatibilita'  dello  svolgimento di attivita' libero
professionale esterna nei confronti:
    - delle stesse forme  di  rappresentanza  delle  associazioni  di
utenti  per  le  quali  si  esercita l'attivita' professionale di cui
all'art. 67 lettere b) e c);
    - nei casi  di  conferimento  dell'incarico  di  responsabile  di
dipartimento,   in   deroga  all'art.  58,  comma  2,  nel  contratto
individuale deve essere prevista una maggiorazione della retribuzione
di posizione del dirigente  interessato  non  inferiore  al  40%  del
valore  massimo  previsto  dall'art.  56,  comma  1,  lettera  a)  e,
comunque, non superiore ad esso.
    2.  La  disciplina  aziendale  dovra'  prevedere   le   modalita'
autorizzative   dell'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale
nelle quali dovranno essere indicati:
    - gli spazi orari disponibili;
    - i locali e le attrezzature necessari;
    - le modalita' organizzative, anche in relazione al personale  di
supporto;
    -  le  tariffe  da  applicare  secondo  le  diverse  tipologie di
attivita' libero professionale.
    3.  La  disciplina  aziendale potra', altresi', individuare forme
sperimentali  di  attivita'  libero  professionali   individuali   da
svolgersi   anche   in   forma   associata   come   "Associazione  di
professionisti".
    4. Nella fissazione delle tariffe  le  aziende  o  enti  terranno
comunque conto dei seguenti criteri generali:
    a)  relativamente  alle  attivita' ambulatoriali o di diagnostica
strumentale e di laboratorio, la tariffa  e'  riferita  alla  singola
prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
    b)    relativamente   alle   prestazioni   libero   professionali
individuali, in regime di ricovero, ai sensi dell'art.  4,  comma  10
del d.lgs. 502/1992, la tariffa e' forfetaria;
    c)  le  tariffe  di  cui  alle  lettere  precedenti devono essere
remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda o ente e  devono
evidenziare,  pertanto,  le  voci  relative  ai  compensi  del libero
professionista, dell'equipe, del personale di supporto, i costi - pro
quota - per i materiali, per l'ammortamento e la  manutenzione  delle
apparecchiature, nonche' la percentuale destinata all'azienda o ente,
finalizzata  all'ulteriore  sviluppo  delle  attivita' istituzionali.
Tale quota puo' essere comprensiva di una percentuale  da  concordare
in  azienda  con  dirigenti  interessati  per  essere  destinata alle
attivita' di aggiornamento professionale;
    d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e  di  diagnostica
strumentale  e di laboratorio non possono comunque essere determinate
in importi inferiori a quelli previsti dalle disposizioni  vigenti  a
titolo  di  partecipazione  del cittadino alla spesa sanitaria per le
corrispondenti prestazioni;
    e)  le  tariffe  sono  verificate  annualmente,  anche  ai   fini
dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    f)  nell'attivita' libero professionale di equipe di cui all'art.
67, comma 3, lett. b), la distribuzione della quota  parte  spettante
ai  singoli  componenti  avviene  - da parte dell'azienda o ente - su
indicazione dell'equipe stessa;
    5. Le tariffe  delle  prestazioni  libero  professionali  di  cui
all'art.  67,  comma 3 lettere a) e b) sono definite dall'azienda nel
rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i  dirigenti
interessati.   Per   l'attivita'   di   cui  alla  lettera  c)  della
disposizione citata, la  tariffa  e'  definita  dall'azienda,  previa
contrattazione   decentrata   per   la  determinazione  dei  compensi
spettanti ai soggetti interessati.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
    In considerazione del fatto che la sottoscrizione  del  contratto
avviene successivamente alla data prevista dall'art. 2 comma quattro,
le  parti  si  danno atto che la disdetta del biennio economico viene
data contestualmente.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
    Le parti, visto anche il D.L. 163/1995, convertito con  modifiche
con legge dell'11 luglio 1995, n. 273, esprimono il comune avviso che
le   Aziende   ed  enti,  nell'istituire  -  mediante  i  regolamenti
richiamati dalla citata legge - i servizi di controllo  interno  o  i
nuclei  di valutazione deputati la valutazione dei dirigenti ai sensi
dell'art. 59 del presente  contratto,  dovranno  tenere  conto  della
particolare  funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere
in relazione alle specifiche professionalita'  operanti  in  azienda,
prevedendone   una   adeguata   composizione  o,  se  del  caso,  una
integrazione con figure adeguate per professionalita' e qualifica.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
    Le  parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 9, comma
4, non dovranno assumere carattere di accordi integrativi regionali.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
    Le parti, in relazione agli artt.  9  e  32  del  presente  CCNL,
concordano  sulla necessita' che, a livello regionale, venga esperito
ogni utile tentativo teso alla ricollocazione dei dirigenti medici  e
veterinari,  eventualmente  dichiarati in esubero, tenuto conto delle
problematiche  e  dei  vincoli  che   a   tale   personale   derivano
dall'incardinamento  in  specifiche discipline, che nella fattispecie
in esame, possono determinare una  mancanza  di  flessibilita'  nella
ricollocazione  del  personale  stesso.  A tale scopo le parti, anche
quale suggerimento alla  Conferenza  di  cui  all'art.  9,  comma  3,
individuano   -   quale  strumento  che  puo'  facilitare  la  citata
ricollocazione - il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  anche
nell'ambito  di  strutture o unita' operative o servizi delle aziende
ed enti nei  quali  il  possesso  o  la  mancanza  di  una  specifica
disciplina  non  determini  un  ostacolo  ad un proficuo e funzionale
inserimento.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
    Le parti concordano sulla necessita' ed urgenza dell'approvazione
di provvedimenti che affrontino  il  problema  dell'utilizzazione  di
istituti  di  flessibilita'  del  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti
pubblici e, in particolare, di quelli  del  S.S.N.,  in  cui  vengono
impiegate  professionalita'  per  le  quali l'utilizzazione part-time
risulta  particolarmente  adeguata  per  le   caratteristiche   delle
prestazioni lavorative, di contenuto prevalentemente professionale.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
    Le  parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di gennaio
1997, i lavori preparatori per giungere alla  regolamentazione  della
costituzione  di  fondi  di  previdenza complementari e della riforma
dell'indennita' premio di servizio.
    Le parti considerano la modifica del d.lgs. n.  124  del  1993  e
successive modificazioni condizione preliminare per rendere attuabile
un  sistema  di  previdenza  complementare adeguata alle esigenze dei
Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N.
    In tale orientamento dovranno essere costruite  le  modalita'  di
costituzione  e  di  funzionamento  del  fondo  e  le clausole che ne
permettano la verifica.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
    Le parti riconoscono l'importanza peculiare  della  tutela  della
salute  dei  Dirigenti  e  della  sicurezza  sul  posto  di lavoro e,
conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per  una
evoluzione   costruttiva  della  materia  al  fine  di  garantire  ai
Dirigenti lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  nelle  migliori
condizioni  possibili,  nel  pieno rispetto della persona e della sua
integrita' fisica.
    A tal fine le parti,  per  dare  concretezza  ai  principi  della
tutela  della  salute  e  dell'integrita'  fisica  dei dipendenti, in
ottemperanza al disposto dell'art.  9  della  L.  n.  300  del  1970,
conformemente  a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in
materia ed in particolare dal d.lgs.  n. 626 del 19  settembre  1994,
si impegnano a definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura
del  rappresentante  per  la  sicurezza,  a  conclusione dell'accordo
intercompartimentale in via di definizione.
    Le parti si impegnano altresi' a disciplinare  la  materia  delle
attivita'  usuranti  non appena sara' definito il quadro normativo di
riferimento.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
    Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  le   conclusioni
raggiunte   con   il   presente   accordo   realizzano   un  delicato
bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto delle  risorse
finanziarie  disponibili  e  delle esigenze di profonde modificazioni
del trattamento dirigenziale, nel rispetto altresi' delle esigenze di
equilibrio con altre conclusioni  contrattuali  gia'  realizzate  nel
settore  pubblico. Conseguentemente le parti concordano che, nel caso
in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno in altre aree
della dirigenza  del  Pubblico  Impiego,  fossero  incoerenti  con  i
principi  di  cui  sopra  e  comportassero  soluzioni sostanzialmente
difformi  rispetto  ai  corrispondenti   istituti   contrattuali   di
contenuto  economico  -  normativo del presente CCNL, con particolare
riferimento ai meccanismi di superamento  del  sistema  di  classi  e
scatti,   esse   si   incontreranno  per  pervenire  alla  necessaria
armonizzazione della presente intesa.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
    Le parti, in relazione all'art. 20 del presente CCNL,  concordano
che,  nell'ambito  del piano annuale adottato dall'Azienda o Ente, di
cui al punto  1)  del  predetto  articolo,  si  organizzi  la  pronta
disponibilita'  relativamente  al  singolo  presidio  e non a presidi
multipli, al fine di garantire la piu' tempestiva assistenza.
    Le parti, inoltre, concordano sulla necessita'  di  prevedere  la
copertura  assicurativa da parte dell'Azienda o Ente, particolarmente
in quelle condizioni che prevedano l'utilizzo del  mezzo  proprio  di
trasporto,  qualora  sia indispensabile il riferimento a piu' presidi
ovvero a spostamenti sul territorio.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
    Le  parti  convengono   che   vengano   fornite   direttive   per
l'attuazione  della  sentenza  del  TAR  Lazio,  Sezione  I  bis,  n.
640/1994, in base alla quale viene riconosciuto il  diritto  agli  ex
medici   condotti   di   percepire  la  retribuzione  individuale  di
anzianita' secondo la dinamica prevista dai DD.PP.RR. 348/83,  270/87
e 384/90.
    Le  parti  si  danno  altresi'  atto  che  per l'attuazione della
predetta sentenza i finanziamenti dovranno essere reperiti  ai  sensi
dell'art. 66 del D.Lgs. 29 del 1993.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
    Le  parti auspicano che le Regioni pongano in atto sistemi per il
monitoraggio del rapporto di collaborazione tra i medici dei  presidi
ospedalieri  ed  i medici di medicina generale convenzionati anche al
fine di evitare ricoveri  impropri  con  il  conseguente  eccesso  di
carico assistenziale a livello ospedaliero.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
    Le  parti  con  riferimento all'applicazione dell'art. 18 comma 5
del presente contratto,  relativo  alla  individuazione  di  due  ore
dell'orario  lavorativo  dei  dirigenti  veterinari  da  destinare ad
attivita'  di  aggiornamento  professionale,  auspicano   che   nella
prossima   tornata  contrattuale  anche  a  detti  dirigenti  vengano
riconosciute,  per evidenti motivi di equiparazione, le stesse ore di
aggiornamento settimanale godute dalla dirigenza medica.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
    Le parti  concordano  sulla  necessita'  che  sia  data  completa
applicazione  all'art.  124, comma 6 del D.P.R.  384/90 ai fini della
corretta quantificazione del fondo aziendale  della  retribuzione  di
risultato previsto dall'art.  63 del presente contratto.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
    Il presente contratto ha realizzato le norme del d.lgs.  502/1992
e  29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, unificando nel
I  livello  dirigenziale  gli  assistenti  e  gli   aiuti   collocati
rispettivamente nell'ex IX e X livello e con gli artt. 43 e 54, anche
grazie  alle  risorse  messe  a  disposizione  del  D.L.  377/1996 ha
provveduto alla equiparazione tra i due ex livelli sotto  il  profilo
della   retribuzione  tabellare  e  dell'indennita'  di  specificita'
medica. Di conseguenza il contratto  all'art.    75,  lettera  x)  ha
disapplicato  l'art.  18  comma  2 bis del d.lgs. 502/1992 citato che
prevedeva  due  fasce  economiche.  In  relazione  a  cio'  le  parti
auspicano ed invitano le aziende ed enti del presente contratto a non
procedere all'espletamento di eventuali procedure concorsuali indette
per  la  copertura  di posti di aiuto ex X livello, fascia a) perche'
non  piu'  previsti  dalla  normativa  realizzata  con  il   presente
contratto.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
    Le  parti  convengono  che, qualora l'articolo 4 comma 3 della L.
724/1994 relativo alla sospensione del 15% dell'indennita'  di  Tempo
Pieno,   venisse   superato   dalla  legge  di  accompagnamento  alla
Finanziaria 1997, i  valori  della  predetta  percentuale,  calcolati
sulla  citata  indennita' abrogata con il presente contratto, saranno
conformi  a  quelli  indicati  nella  predetta  emananda  legge   con
riferimento alle voci retributive che essa indichera'.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 16
    Le   parti   prendono  atto  dell'eliminazione  dal  testo  delle
disposizioni riguardanti l'attivita' di consulenza (art. 69 lett.  B)
verso   i   soggetti   privati  ed  i  consulti,  per  effetto  delle
osservazioni formulate dal Governo  in  data  12.9.1996  in  sede  di
autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto.
    Le  parti  convengono  sulla necessita' di reincontrarsi entro il
31.3.1997, data  entro  la  quale  il  quadro  legislativo  derivante
dall'emananda  legge  di accompagno della finanziaria 1997 in tema di
attivita' libero professionale extra  muraria  sara'  completato,  al
fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme censurate.
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
     Medici inquadrati ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 270/87
    Le OO.SS. ritengono che il Governo, sentite le OO.SS.  firmatarie
del   presente   accordo,   adottera'  entro  il  30  giugno  1997  i
provvedimenti di  competenza  relativi  agli  inquadramenti  di  quei
dipendenti  che  alla data del 31.12.1986, in forza dell'art. 116 del
D.P.R.  270/87,  avevano  acquisito  posizioni   giuridico-economiche
riconosciute  da  atti  deliberativi  adottati  dalle Regioni e dalle
rispettive amministrazioni e che successivamente a  tale  data  hanno
formato oggetto di sospensione o decisioni giurisdizionali.
    Si  tratta  di  spese consolidate ormai da anni nei bilanci delle
UU.SS.LL.
     S.I.ME.T.
     (Sindacato Medici del Territorio)
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
    L'A.RA.N.  ritiene   che   gli   effetti   che   derivano   dalla
sottoscrizione  del contratto individuale di lavoro nei confronti dei
dirigenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore  del
presente  CCNL  si  producono automaticamente anche nei confronti dei
dirigenti gia' in servizio a tale  data.  Non  occorre  pertanto  che
questi  ultimi  sottoscrivano  un  contratto individuale, fatta salva
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con la stessa o altra
azienda, a seguito di vincita di concorso pubblico ovvero in caso  di
opzione  per  il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale per i
dirigenti di II livello.
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
    Le sottoscritte Organizzazioni sindacali mediche  e  veterinarie,
preso  atto della dichiarazione dell'A.Ra.N.  circa la non competenza
del presente CCNL alla soluzione del problema dei dirigenti medici  e
veterinari  del  Ministero  della  Sanita',  e  contestualmente della
disponibilita' a dare attuazione al  D.P.C.M.  applicativo  dell'art.
18,  comma  8  del  D.Lgs. 502 del 1992, nell'ambito dello stipulando
CCNL  del  II  biennio  dell'area   della   dirigenza   ministeriale,
richiedono  una  rapidissima  soluzione  della  vertenza  che  dovra'
affrontare e risolvere l'equiparazione  normativa  ed  economica  dei
dirigenti medici e veterinari del Ministero della Sanita'. Sono fatti
salvi  tutti  gli atti legali esperiti ed esperibili in materia dalle
sottoscritte organizzazioni sindacali mediche.
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
    Le sottoscritte  Organizzazioni  sindacali  sono  impegnate  alla
costituzione  di  uno  o  piu'  fondi  sanitari  integrativi  per  la
categoria medica e per la dirigenza nel suo complesso oppure  per  le
singole Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, sulla base
della   legislazione   vigente  e  nella  prospettiva  di  attuazione
dell'art. 9 del D.Lgs. 502 del 1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
    Per  quanto riguarda la previsione, contenuta negli artt.  43, 44
e 45 della bozza di contratto che stabilisce un diverso  trattamento,
rispettivamente  ai  dirigenti  gia'  appartenenti  all'ex IX, X e XI
livello, a seconda che gli stessi beneficino o  meno  dell'indennita'
medico-  veterinaria di ispezione vigilanza e polizia veterinaria, il
S.I.Ve.M.P., pur  pervenendo  alla  determinazione  di  sottoscrivere
l'accordo,  ritiene  di  dover  esprimere  le  proprie  riserve sulla
legittimita', anche sotto il  profilo  dell'osservanza  dei  principi
costituzionali     sull'equa     retribuzione,     di    disposizioni
sostanzialmente discriminanti nella  determinazione  dei  trattamenti
stipendiali  fissi e ricorrenti con riferimento a fattori estranei al
rapporto di lavoro, al suo svolgimento ed alla qualifica dirigenziale
rivestita. In particolare, si  evidenzia  come  i  medici  veterinari
prestino tutti indistintamente un identico numero di ore lavorative.
    Si  riafferma  quindi  l'esigenza  di  equiparare  il trattamento
economico dei medici veterinari  in  servizio  a  tempo  pieno  nelle
aziende  del  Servizio  Sanitario Nazionale, cosi' come avviene per i
medici chirurghi.
    Il  S.I.Ve.M.P.  si  riserva  inoltre di esperire tutte le azioni
utili per giungere alla eliminazione della evidenziata sperequazione.
    Il Segretario Nazionale Dott. Aldo Grasselli
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
    Le OO.SS. mediche che l'applicazione  del  presente  accordo  non
puo'  risultare  in  contrasto con l'equiparazione dei livelli minimi
assistenziali  previsti  dalle  vigenti  disposizioni   nazionali   e
regionali in materia.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
    Le  sottoscritte  OO.SS.  mediche rilevata tuttora la presenza in
servizio di "aiuti dirigenti capi servizio e/o sezioni  autonome"  ai
sensi  dell'art. 9 del D.P.R.  128/1969 ritengono che dette posizioni
siano riconducibili agli incarichi di struttura di  cui  all'art.  56
del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
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                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
    Le  Organizzazioni  Sindacali sottoscritte dichiarano che il CCNL
per l'area Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  si  applica,  ai  sensi
dell'articolo  13  Legge 222/1984 anche ai medici del ruolo sanitario
del Servizio Medico Legale degli Enti Previdenziali.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
                    DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
    Le  sottoscritte  OO.SS.,  al  fine  di   realizzare   la   piena
integrazione   del   personale  medico  all'interno  delle  strutture
sanitarie in cui sono presenti dipendenti  degli  Enti  del  comparto
sanitario  ed  operatori  universitari  convenzionati, sollecitano un
tempestivo intervento del governo volto a:
    1  definire  l'equipollenza  tra  i  due  livelli della Dirigenza
Medica del Comparto Sanita' ed i quattro livelli del personale medico
dipendente dalle universita' convenzionato con le  Aziende  Sanitarie
ai fini dell'espletamento di attivita' assistenziali;
    2 indicare le modalita' ed i tempi di applicazione degli istituti
giuridici  ed  economici  di  cui  al  presente  contratto  ai medici
dipendenti dalle universita'  convenzionati,  per  l'espletamento  di
attivita'  assistenziali  con  le  Aziende Sanitarie, individuando in
particolare le fonti di finanziamento per la copertura  dei  seguenti
oneri;
    3    disciplinare  le  modalita' di verifica del personale medico
dipendente dalle Universita' e convenzionato, ai fini  assistenziali,
con le Aziende Sanitarie nel caso in cui allo stesso siano attribuite
responsabilita'  equivalenti  al  II livello dirigenziale ex art. 15,
comma  2,  del  D.Lgs.  30  dicembre  1992  n.   502   e   successive
modificazioni ovvero responsabilita' di dirigente di Dipartimento, di
modulo    e/o   settore   organizzativo,   di   altra   articolazione
organizzativa individuata dal O.G.  della singola  azienda  sanitaria
in applicazione del presente contratto.
ANAAO/ASSOMED
FED.NE FP CGIL/MEDICI - UIL/MEDICI - FIALS/MEDICI - CUMI/AMFUP
UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA
FESMED
FED.NE CISL/MEDICI/COSIME
ANPO
SIVEMP
SNR
SIMET
                            ------------
                  MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 31 marzo 1994.
    Codice   di   comportamento   dei   dipendenti   delle  pubbliche
amministrazioni.
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
    Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  contenente
"Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione e la revisione delle
discipline ..... in materia di pubblico impiego .....";
    Visto l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29,  aggiunto  dall'art. 26 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n. 546;
    Visto  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  58-bis  del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,    deve  sentire  le
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale prima di definire il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni;
    Sentite le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale;
    Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione del predetto
codice di comportamento;
                               Decreta
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
    1.  I  principi  e  i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,  lealta',
imparzialita'   che   qualificano   il   corretto  adempimento  della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il  personale
militare,  quello  della  polizia  di  Stato  ed  il Corpo di polizia
penitenziaria,   nonche'   i   componenti   delle   magistrature    e
dell'Avvocatura  dello  Stato  -  si impegnano ad osservarlo all'atto
dell'assunzione in servizio.
    2. Restano ferme le disposizioni riguardanti  la  responsabilita'
penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
    3.   Il   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  impartisce
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni,  direttive  volte  ad  assicurare il recepimento del
presente codice nei contratti collettivi di lavoro e a  coordinare  i
principi con la materia della responsabilita' disciplinare.
    4.  Gli unici delle singole amministrazioni, che hanno competenza
in materia di affari generali e personale,  vigilano  sulla  corretta
applicazione  del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi
concreti.
    5. Il  dirigente  dell'ufficio  e'  responsabile  dell'osservanza
delle norme del codice.
                               Art. 2.
                              Principi
    1.  Il  comportamento  del  dipendente  e'  tale  da stabilire un
rapporto  di   fiducia   e   collaborazione   tra   i   cittadini   e
l'amministrazione.
    2.  Il  pubblico  dipendente  conforma  la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i principi di buon  andamento  e  imparzialita'
dell'amministrazione
    3.  Nell'espletamento  dei propri compiti, il dipendente antepone
il rispetto della  legge  e  l'interesse  pubblico  a  gli  interessi
privati  propri  ed  altrui; ispira le proprie decisioni, ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli e' affidato.
    4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il  dipendente  dedica  la
giusta  quantita'  di  tempo e di energie allo svolgimento dei propri
compiti, si impegna a svolgere nel modo piu' semplice  ed  efficiente
nell'interesse  dei cittadini e assume le responsabilita' connesse ai
propri compiti.
    5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui  dispone
per  ragioni  di  ufficio.  Egli  non  utilizza  a  fini  privati  le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
    6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, ai  fine
di  evitare  di prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche  solo  apparenti,  di  confitto  di
interessi.
    7.  Nei  rapporti  con  il  cittadino,  il dipendente dimostra la
massima disponibilita' e non ne  ostacola  l'esercizio  dei  diritti,
Favorisce  l'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  a  cui essi
abbiano titolo, e, nei limiti in cui cio' non sia  vietato,  fornisce
tutte  le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
    8. Nella  vita  sociale,  il  dipendente  si  impegna  a  evitare
situazioni  e  comportamenti  che  possano  nuocere  agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
                               Art. 3.
                       Regali e altre utilita'
    1.  Il  dipendente  non  chiede, per se' o per altri ne' accetta,
neanche in occasione di festivita', regali o  altre  utilita',  salvo
che  si  tratti  di  regali  d'uso  di modico valore, da soggetti che
abbiano tratto o possano trarre benefici  da  decisioni  o  attivita'
inerenti all'ufficio.
    2.  Il  dipendente  non  offre  regali  o  altre  utilita'  a  un
sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, ne' accetta,
per se' o per altri, regali o altre utilita' da un subordinato  o  da
suoi parenti salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.
                               Art. 4.
        Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
    1.   Nel   rispetto  della  disciplina  vigente  del  diritto  di
associazione,   l'adesione   del   dipendente   ad   associazioni   e
organizzazioni,  i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti
dallo svolgimento delle  funzioni  dell'amministrazione  deve  essere
comunicata   al   dirigente  dell'ufficio  e  all'organo  di  vertice
dell'amministrazione.
    2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorche'
le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere  riservato,
ne'  si  propongano  l'ottenimento  per i propri soci di posizioni di
rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
    3. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  partiti
politici e ai sindacati.
    4.  Il  dipendente  non  costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni di  cui  egli  faccia  parte,  ne'  li  induce  a  farlo
promettendo vantaggi di carriera.
                               Art. 5.
                      Obblighi di dichiarazione
    1.  Il  dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio
degli interessi, finanziari o  non  finanziari  che  egli  o  i  suoi
parenti  o  conviventi  abbiano  nelle  attivita'  o  nelle decisioni
inerenti all'ufficio.
    2. Il dipendente informa per iscritto il  dirigente  dell'ufficio
degli  interessi  finanziari  che soggetti, con i quali abbia o abbia
avuto  rapporti  di  collaborazione  in  qualunque  modo  retribuita,
abbiano in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio.
    3.  Il  dirigente  comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri  interessi  finanziari  che  possano  porlo  in
conflitto  di  interessi con la funzione pubblica che svolge, nonche'
le  successive  modifiche.  Su  motivata  richiesta   del   dirigente
competente  in  materia di affari generali e personale, egli fornisce
ulteriori  informazioni  sulla  propria  situazione  patrimoniale   e
tributaria.
    4.  Il  dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se
abbia  parenti  o  conviventi  che  esercitano  attivita'   politiche
professionali  o  economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli  dovra'  dirigere  o  che  siano  coinvolte  nelle
decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio.
                               Art.6.
                       Obblighi di astensione
    1.   Il   dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione
decisioni o ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente,  interessi  finanziari  o  non finanziari propri o di
parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui,  pur  non
essendovi  un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del
dipendente  all'adozione  della  decisione  o   all'attivita'   possa
ingenerare     sfiducia     nell'indipendenza     e     imparzialita'
dell'amministrazione.
    2. Il dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni  o  ad  attivita'  che  possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari di soggetti con  i  quali  abbia
rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni
successivi  alla  cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di
collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione
di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente  interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per
il dipendente che abbia avuto cariche direttive  in  imprese  o  enti
pubblici  o  privati,  l'obbligo di astensione ha la durata di cinque
anni. L'obbligo vale anche nel caso in  cui,  pur  non  essendovi  un
effettivo  conflitto  di  interessi, la partecipazione del dipendente
all'adozione  della  decisione  o  all'attivita'   possa   ingenerare
sfiducia nella indipendenza e imparzialita' dell'amministrazione.
    3.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni e ad attivita'  che  possano  coinvolgere,  direttamente  o
indirettamente,  interessi  finanziari di individui od organizzazioni
che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre
utilita' alle sue spese elettorali.
    4. Il dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni  e  ad  attivita'  che  possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari, di individui od  organizzazioni
presso  cui  egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira
ad avere incarichi di collaborazione.
    5. Il dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni  o  ad  attivita'  che  possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:
    a) di individui di cui egli sia commensale abituale;
    b) di individui od  organizzazioni  con  cui  egli  stesso  o  il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito
o debito;
    c)  di  individui  od  organizzazioni  di  cui  egli  sia tutore,
curatore, procuratore o agente;
    d)  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.
    6.  Il  dipendente  si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza.  Sull'astensione  decide  il  dirigente
dell'ufficio  quando  l'astensione  riguarda  quest'ultimo, decide il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
    7. Nel caso in cui, presso  l'ufficio  in  cui  presta  servizio,
siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui
o  organizzazioni  rispetto  ai  quali  sia prevista l'astensione, il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
                               Art. 7.
                        Attivita' collaterali
    1. Il dipendente non svolge alcuna attivita' che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
    2.   Il   dipendente   non   sollecita  ai  propri  superiori  il
conferimento di incarichi remunerati.
    3. Il dirigente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  con
individui  od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita'  inerenti
all'ufficio.
    4.    Il    dipendente    non   accetta   da   soggetti   diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre  utilita'  per  prestazioni
alle quali e' tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
    5.   Il   dipendente   non   frequenta   abitualmente  persone  o
rappresentanti di imprese  o  altre  organizzazioni  che  abbiano  in
corso,  presso  l'ufficio  dove  egli  presta  servizio, procedimenti
contenziosi o  volti  ad  ottenere  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi,  sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi
economici  di  qualunque  genere,  ovvero  autorizzazioni,   licenze,
abilitazioni,  nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque
denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano
parenti o conviventi del dipendente.
                               Art. 8.
                            Imparzialita'
    1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione  lavorativa,
assicura  la  parita'  di  trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine,  egli  non
rifiuta  ne'  accorda  ad  alcuno  prestazioni  che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.
    2. Il dipendente respinge  le  pressioni  illegittime,  ancorche'
provenienti  dai  suoi  superiori, indicando le corrette modalita' di
partecipazione all'attivita' amministrativa.
    3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara
di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o  concorso
pubblico,   non   accetta   ne'  tiene  conto  di  raccomandazioni  o
segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore  o  a
danno  di  partecipanti  o  interessati. Il dipendente che riceva una
simile segnalazione per iscritto consegna il  relativo  documento  al
dirigente  dell'ufficio  e  all'ufficio procedente. Il dipendente che
riceva  una  simile  segnalazione  oralmente  la  respinge,   facendo
presente  all'interlocutore  che  quanto richiesto non e' conforme al
corretto comportamento di un pubblico dipendente, e  ne  informa  per
iscritto l'ufficio procedente.
    4.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare all'adozione di
decisioni  o  ad  attivita'  relative  allo  stato  giuridico  o   al
trattamento   economico  di  suoi  parenti  o  conviventi  che  siano
dipendenti della stessa amministrazione.
    5.  Il  dipendente  che  aspiri  ad   una   promozione,   ad   un
trasferimento  o  ad  un  altro  provvedimento,  non  si  adopera per
influenzare  coloro  che  devono  o  possono  adottare  la   relativa
decisione  o  influire  sulla  sua adozione, ne' chiede o accetta che
altri lo facciano.
    6.  Il  dipendente  che  debba  o  possa  adottare   o   influire
sull'adozione  di  decisioni  in ordine a promozioni, trasferimenti o
altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti,  non  accetta,  ne'
tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in
qualunque  forma,  a  loro  favore  o  a loro danno. Il dirigente che
riceva una simile segnalazione  per  iscritto  consegna  il  relativo
documento  al  dirigente dell'ufficio.   Il dipendente che riceva una
simile   segnalazione   oralmente   la   respinge,  facendo  presente
all'interlocutore che quanto richiesto non e'  conforme  al  corretto
comportamento  di  un  dipendente pubblico, e ne informa per iscritto
l'ufficio procedente.
                               Art. 9.
                  Comportamento nella vita sociale
    1.  Il  dipendente  non  sfrutta   la   posizione   che   ricopre
nell'amministrazione  per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei
rapporti   privati,   in   particolare   con    pubblici    ufficiali
nell'esercizio  delle  loro  funzioni, non menziona ne' fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio'  possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
                              Art. 10.
                      Comportamento in servizio
    1.  Il  dirigente,  salvo  giustificato  motivo,  non ritarda ne'
delega ad altri dipendenti il compimento di attivita' o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
    2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non puo'  assentarsi
dal   luogo   di   lavoro   senza   l'autorizzazione   del  dirigente
dell'ufficio.
    3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti  rinfreschi  o
cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.
    4.  Il  dipendente  non utilizza a fini privati carta intestata o
altro materiale di cancelleria,  ne'  elaboratori,  fotocopiatrici  o
altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
    5.  Salvo  casi  eccezionali,  dei  quali  informa  il  dirigente
dell'ufficio,  il  dipendente  non  utilizza  le  linee   telefoniche
dell'ufficio  per  effettuare  telefonate personali. Durante l'orario
d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate  personali
sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.
    6.   Il   dipendente   che   dispone   di   mezzi   di  trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi  compiti
d'ufficio   e   non   vi   trasporta  abitualmente  persone  estranee
all'amministrazione.
    7. Il dipendente non accetta per uso  personale,  ne'  detiene  o
gode   a  titolo  personale,  utilita'  che  siano  offerte  a  causa
dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
                              Art. 11.
                      Rapporti con il pubblico
    1. Il dipendente in  diretto  rapporto  con  il  pubblico  presta
adeguata   attenzione  alle  richieste  di  ciascuno  e  fornisce  le
spiegazioni che  gli  siano  richieste  in  ordine  al  comportamento
proprio  e di altri dipendenti dell'ufficio.  Nella trattazione delle
pratiche egli rispetta l'ordine cronologico  delle  richieste  e  non
rifiuta  prestazioni  a  cui  sia  tenuto, motivando genericamente il
rifiuto con la quantita' di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo
a disposizione.
    2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere
informazioni  a  tutela  dei  diritti  sindacali  e dei cittadini, il
dipendente  si  astiene  da  dichiarazioni  pubbliche  che  vadano  a
detrimento  dell'immagine  dell'amministrazione  Il  dipendente tiene
sempre informato il dirigente dell'ufficio dei  propri  rapporti  con
gli  organi  di  stampa.  Nel  caso in cui organi di stampa riportino
notizie  inesatte  sull'amministrazione  o  sulla  sua  attivita',  o
valutazione   che   vadano   a  detrimento  della  sua  immagine,  la
circostanza  va  fatta  presente  al  dirigente   dell'ufficio,   che
valutera'  l'opportunita'  di  fare  precisazione  con  un comunicato
ufficiale.
    3. Il dipendente non prende impegni ne' fa promesse in  ordine  a
decisioni  o  azioni  proprie  o altrui inerenti all'ufficio, se cio'
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita'.
    4. Nella  redazione  dei  testi  scritti  e  in  tutte  le  altre
comunicazioni  con  i  cittadini,  il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
                              Art. 12.
                              Contratti
    1.    Nella    stipulazione    di     contratti     per     conto
dell'amministrazione,  il  dipendente  non  ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a
titolo di intermediazione, ne' per facilitare o  aver  facilitato  la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
    2.  Il  dipendente  non  conclude, per conto dell'amministrazione
contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
assicurazione  con  imprese  con le quali abbia stipulato contratti a
titolo  privato   nel   biennio   precedente.   Nel   caso   in   cui
l'amministrazione  concluda comitati di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le  quali  egli  abbia
concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente si astiene
dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni  ed  alle  attivita'
relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio e' coinvolto
in  queste  attivita',  dell'astensione  informa  per   iscritto   il
dirigente dell'ufficio.
    3.  Il  dipendente  che  stipula  contratti  a titolo privato con
imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti  di
appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne  informa  per  iscritto  il  dirigente
dell'ufficio.
    4.  Se  nelle  situazioni  di  cui  ai  commi  2  e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto  il  dirigente  competente  in
materia di affari generali e personale.
                              Art. 13.
          Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
    1.  Il  dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte
le informazioni necessarie ad una  piena  valutazione  dei  risultati
conseguite  dall'ufficio  al  quale  e'  preposto,  in relazione agli
standard  di  qualita'   e   di   quantita'   dei   servizi   fissati
dall'amministrazione   apposite   carte   dei   diritti  dell'utente.
L'informazione e resa con  particolare  riguardo  alle  finalita'  di
parita'  di  trattamento  tra  le  diverse categorie di utenti, piena
informazione sulle modalita' dei servizi e sui livelli  di  qualita',
agevole   accesso  agli  uffici,  specie  per  gli  utenti  disabili,
semplificazione e celerita' delle procedure, osservanza  dei  termini
prescritti  per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai
reclami, istanza e segnalazioni.
                              Art. 14.
                      Aggiornamento del codice
    1.  Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei
suggerimenti che  provengano  dalle  singole  amministrazioni,  dalle
organizzazioni   sindacali   nonche'  da  associazioni  di  utenti  o
consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel
presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai
sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  nelle direttive per la
stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.
    Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 marzo 1994
                                                 Il Ministro: CASSESE
Registrato alla Corte dei Conti il 22 aprile 1994
Registro n. 1, Presidenza, foglio n. 150