(all. 1 - art. 1)
                       UFFICIO DEL COMMISSARIO
                  EVENTI ALLUVIONALI 19 GIUGNO 1996
                      (Ord. D.P.C. n. 2449/96)
Regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali
   del 19 giugno 1996.
   L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno ........  del mese
di .........  in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario
in piazza Duomo n. 13
                                f r a
   Fontanelli  Paolo  nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953
in qualita' di sub-commissario delegato agli interventi di  emergenza
urgenti  ed  indifferibili  finalizzati al soccorso delle popolazioni
residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo  Garfagnana,
Forte   dei   Marmi,  Gallicano,  Pietrasanta,  Seravezza,  Stazzema,
Vergemoli, Aulla, Massa e  Montignoso,  nominato  con  ordinanza  del
commissario  n.  4  del 28 giugno 1996 in conformita' con l'ordinanza
del dipartimento della protezione civile  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla
stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. ..........
 ...... del .........................................................
ed in esecuzione della medesima. Codice fiscale 94060820480;
                                  e
   dott. arch. Luciano Casprini nato a  Firenze  il  23  aprile  1949
residente  in  Pietrasanta  (Lucca),  via  Francesconi  n.  4. Codice
fiscale CSPLCN49C23D612H - Partita I.V.A. 01410150468.
   Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
   Il commissario affida al dott. arch. Luciano Casprini,  l'incarico
per  lo  studio  dei  criteri per la valutazione di danni alluvionali
alle famiglie colpite dagli eventi del giugno 1996.
                               Art. 2.
   In merito all'incarico il professionista dovra' fornire lo  studio
costituito da:
    1. procedure di calcolo per la stima dei danni;
    2. listino prezzi da usare per la valutazione dei danni;
    3. definizione di un modello di perizia giurata.
   Il tutto come contenuto nella proposta tecnico-economica trasmessa
al  commissario  in  data  15  novembre  1996, allegata alla presente
convenzione.
                               Art. 3.
   Gli elaborati  progettuali  completi  dovranno  essere  consegnati
all'ufficio del commissario entro e non oltre dieci giorni.
   Qualora  la  presentazione  dello  studio fosse ritardata oltre il
termine sopra fissato il commissario potra'  dichiarare  rescissa  la
convenzione e restera' libero da ogni impegno verso il professionista
inadempiente senza che questi possa pretendere indennizzi di sorta.
                               Art. 4.
   Il  progettista  si  obbliga  ad  introdurre nel progetto tutte le
modifiche che siano  ritenute  necessarie  a  giudizio  insindacabile
dell'ufficio  del commissario senza che cio' dia diritto a speciali o
maggiori compensi.
                               Art. 5.
   Per  l'incarico  di progettazione di cui all'art. 1 e' corrisposto
al professionista un compenso determinato e concordato in complessive
L.  4.500.000  (quattromilionicinquecentomila)  che  comprende   ogni
onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato.
   Il  compenso  come  sopra  si intende al netto di IVA e contributi
alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario.
                               Art. 6.
   Il compenso per le prestazioni di cui all'art. 1 determinato  come
indicato  all'art. 5 verra' corrisposto alla consegna degli elaborati
su presentazione di regolare fattura o notula.
                               Art. 7.
   Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e
nell'esecuzione della presente  convenzione  il  foro  competente  e'
quello di Firenze.
                               Art. 8.
   Sara' a carico del professionista il diritto alla tassazione delle
notule.
   Tutte  le  spese  relative e conseguenti alla presente convenzione
saranno a carico del progettista.
   La presente convenzione e soggetta a registrazione  solo  in  caso
d'uso,  ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
634 e successive modifiche.
                               Art. 9.
   Lo studio rimarra' di proprieta' piena della regione Toscana.
                              Art. 10.
   Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio  presso
l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13.
   Per  quanto  non  espressamente previsto dal presente disciplinare
verra' fatto riferimento alla vigente legislazione in materia.
   Letto confermato e sottoscritto.