UFFICIO DEL COMMISSARIO EVENTI ALLUVIONALI 19 GIUGNO 1996 (Ord. D.P.C. n. 2449/96) Regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996. L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno ........ del mese di ......... in Pietrasanta (Lucca) presso l'ufficio del commissario in piazza Duomo n. 13 f r a Fontanelli Paolo nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953 in qualita' di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformita' con l'ordinanza del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996. Autorizzato alla stipula del presente atto con ordinanza del commissario n. .......... ...... del ......................................................... ed in esecuzione della medesima. Codice fiscale 94060820480; e dott. arch. Luciano Casprini nato a Firenze il 23 aprile 1949 residente in Pietrasanta (Lucca), via Francesconi n. 4. Codice fiscale CSPLCN49C23D612H - Partita I.V.A. 01410150468. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il commissario affida al dott. arch. Luciano Casprini, l'incarico per lo studio dei criteri per la valutazione di danni alluvionali alle famiglie colpite dagli eventi del giugno 1996. Art. 2. In merito all'incarico il professionista dovra' fornire lo studio costituito da: 1. procedure di calcolo per la stima dei danni; 2. listino prezzi da usare per la valutazione dei danni; 3. definizione di un modello di perizia giurata. Il tutto come contenuto nella proposta tecnico-economica trasmessa al commissario in data 15 novembre 1996, allegata alla presente convenzione. Art. 3. Gli elaborati progettuali completi dovranno essere consegnati all'ufficio del commissario entro e non oltre dieci giorni. Qualora la presentazione dello studio fosse ritardata oltre il termine sopra fissato il commissario potra' dichiarare rescissa la convenzione e restera' libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che questi possa pretendere indennizzi di sorta. Art. 4. Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'ufficio del commissario senza che cio' dia diritto a speciali o maggiori compensi. Art. 5. Per l'incarico di progettazione di cui all'art. 1 e' corrisposto al professionista un compenso determinato e concordato in complessive L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) che comprende ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso o eccettuato. Il compenso come sopra si intende al netto di IVA e contributi alla cassa di previdenza che restano a carico del commissario. Art. 6. Il compenso per le prestazioni di cui all'art. 1 determinato come indicato all'art. 5 verra' corrisposto alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura o notula. Art. 7. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione il foro competente e' quello di Firenze. Art. 8. Sara' a carico del professionista il diritto alla tassazione delle notule. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico del progettista. La presente convenzione e soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Art. 9. Lo studio rimarra' di proprieta' piena della regione Toscana. Art. 10. Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo, 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare verra' fatto riferimento alla vigente legislazione in materia. Letto confermato e sottoscritto.