(all. 1 - art. 1)
                   Al Presidente della Repubblica
  Con decreto del Presidente della  Repubblica,  datato  13  dicembre
1996,  e'  stato  disposto  lo scioglimento del consiglio comunale di
Pioltello (Milano) ai sensi dell'art. 20 della legge 25  marzo  1993,
n.  81,  e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma
1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   In base all'art. 20, comma 1, della citata legge 25 marzo 1993, n.
81, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.
   Invece, in data 16  dicembre  1996,  diciassette  consiglieri,  su
trenta  assegnati  dalla  legge all'ente, hanno rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica, efficaci ai  sensi  di  legge,  determinando
l'impossibilita'  di assicurare il normale funzionamento degli organi
e dei servizi.
   La situazione determinatasi costituisce un grave  pregiudizio  per
l'ente,  i  cui  compiti  di  amministrazione attiva devono essere in
grado di corrispondere con efficienza e speditezza all'individuazione
delle esigenze di carattere sia  ordinario  che  straordinario  della
comunita' locale.
   Atteso   quanto   sopra,  si  ritiene  necessaria  la  revoca  del
precedente  provvedimento  di  scioglimento,   considerato   che   le
dimissioni  dei  consiglieri  ostano all'applicazione del disposto di
cui al surrichiamato art. 20, comma 1.
   Il prefetto di Milano, ravvisata la necessita' che venga  adottato
un  nuovo  provvedimento  di scioglimento di quel civico consesso, ha
formulato la relativa proposta  ai  sensi,  dell'art.  39,  comma  1,
lettera  b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito
dall'art. 1, comma 2, del decreto legge  23  ottobre  1996,  n.  550,
nominando,  nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09602139/Gab. del
18  dicembre  1996,  un  commissario  per  la  provvisoria   gestione
dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.
   Considerato  che  nel  suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionanento degli  organi  e  dei  servizi,  essendo  stata
superato  la soglia di depauperanento oltre la quale il consiglio non
puo' rinnovarsi per  surrogazione,  si  ritiene  che,  nella  specie,
ricorrano  gli  estremi  per  far  luogo al proposto scioglimento, ai
sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge  8  giugno
1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 550.
   Nel  contempo,  si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la
revoca  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  datato  13
dicembre  1996,  in quanto non piu' rispondente all'assetto giuridico
determinatosi nell'ente.
   Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla  firma  della  S.V.  Ill.ma
l'unito  schema  di  decreto  con  il quale si provvede a disporre la
revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato 13 dicembre
1996 e, contestualmente, lo scioglimento del  consiglio  comunale  di
Pioltello  (Milano), con la nomina del commissario per la provvisoria
gestione  del  comune  nella  persona  del  dott.  Francesco  Saverio
Velardita.
    Roma, 19 dicembre 1996
                                 Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO