(all. 1 - art. 1)
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PREMESSA
L'art.  12  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, ha completamente
riformulato il testo dell'art. 14 del decreto legislativo  21  aprile
1993,   n.  124,  riguardante  i  criteri  applicativi  e  la  misura
dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui  all'articolo  1
del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi
dello stesso art. 14.
Il  primo  comma  di  tale  articolo  prevede,  infatti,  che i fondi
pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle  imposte  sui
redditi  nella  misura  fissa  di  lire  10 milioni, ridotta a lire 5
milioni  per  i  primi  cinque  periodi  d'imposta  dalla   data   di
costituzione dei fondi.
Il  terzo  comma  del predetto art. 14 stabilisce, inoltre, che per i
fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile  1993,  sia
direttamente  investito  in  beni  immobili, l'imposta sostitutiva si
applica - fino a quando detti fondi  non  si  saranno  adeguati  alle
disposizioni  dell'art.  6  del medesimo decreto - nella misura dello
0,50 per  cento  del  valore  corrente  degli  immobili,  determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato
come  media  dei  valori  risultanti dai prospetti periodici previsti
dalla  medesima  legge,  recante  la  disciplina  dei  fondi   comuni
d'investimento immobiliare chiusi.
Ai sensi del comma 2 del ripetuto art. 14, l'imposta sostitutiva deve
essere  versata  alla  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato
entro il 31 gennaio di ciascun anno.
L'articolo 12, comma 2,  della  citata  legge  n.  335  del  1995  ha
stabilito,  inoltre,  che  l'imposta  sostitutiva  dovuta  dai  fondi
pensione per gli anni 1993 e  1994  -  che  non  e'  stato  possibile
versare in quanto non sono stati emanati i provvedimenti previsti dal
previgente  testo  dell'art.  17,  comma  1,  lett.  d),  del decreto
legislativo n. 124 del 1993 - doveva essere versata in  due  rate  di
uguale  importo,  entro il secondo mese (che e' scaduto il 31 ottobre
1995) e l'ottavo mese (che e' scaduto il 30 aprile 1995) successivi a
quello  di  entrata  in  vigore  della  medesima   legge,   con   una
maggiorazione,  a  titolo  di  interessi,  calcolata in base al tasso
annuo del 9 per cento, decorrenti dal 10 febbraio  dell'anno  in  cui
l'imposta  doveva  essere versata, oppure in unica soluzione entro il
termine previsto per il versamento della prima rata.
A norma del terzo comma dello stesso art. 12 della legge n.  335  del
1995,  dai  versamenti dell'imposta sostitutiva si scomputano, fino a
compensazione, i versamenti dell'imposta sul  reddito  delle  persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, effettuati per gli anni
1993  e  1994  da  parte  dei  fondi  pensione.  Dai versamenti della
predetta imposta sostitutiva puo' essere  scomputato,  ai  sensi  del
quinto  comma dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, il versamento
della soppressa imposta del 15 per  cento,  prevista  dal  previgente
testo dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1992.
Con  il  decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate
le modalita' per il versamento  dell'imposta  sostitutiva  e  per  lo
scomputo  dei  versamenti  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati per  il  1993
ed il 1994, nonche' della predetta imposta del 15 per cento.
I  fondi  pensione  gestiti  in  via  prevalente  secondo  il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione - che hanno presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di  cui  al  comma  8-bis  dell'art.  18  del
decreto  legislativo  n.  124  del  1993  -  devono  altresi' versare
un'addizionale  all'imposta  sostitutiva,  calcolata   nella   misura
dell'1%   del   patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato dal fondo.
Il versamento di tale addizionale dev'essere  effettuato  secondo  le
modalita' previste per l'imposta sostitutiva, a decorrere dal 1995 e,
quindi, entro il 31 gennaio 1997.
Tale addizionale si rende dovuta sino al termine del suddetto periodo
transitorio.
L'art. 12, comma 4, prevede che nel caso di fondi pensione costituiti
ai  sensi  dell'art. 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva e'
corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui  patrimonio  il
fondo e' costituito.
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SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
Sono  tenuti  ad  effettuare  il  versamento dell'imposta sostitutiva
tutti i fondi e le casse che erogano forme di previdenza  consistenti
in  trattamenti periodici ovvero in prestazioni in forma di capitale,
indipendentemente dalla struttura attraverso la quale detti  fondi  o
casse  sono  stati  costituiti  e, quindi, sia che si tratti di fondi
interni ad una societa' o ente sia che si tratti  di  fondi  esterni,
ancorche' privi di personalita' giuridica.
L'imposta proporzionale dello 0,50% si applica unicamente nel caso in
cui  il  patrimonio  del  fondo  risulti  direttamente  investito  in
immobili; pertanto per i fondi costituiti all'interno di societa'  od
enti  con  patrimonio  incluso o confuso con quello dell'ente o della
societa' e' dovuta unicamente l'imposta fissa.
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COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Il frontespizio del modello di dichiarazione si  compone  di  quattro
riquadri: il primo relativo ai dati riguardanti il fondo pensione; il
secondo relativo ai dati riguardanti la societa' o l'ente nell'ambito
del  cui  patrimonio  il  fondo  e' costituito con gli effetti di cui
all'art. 2117 del codice civile, anche se non risulti come patrimonio
di destinazione separato ed autonomo;   il  terzo  relativo  ai  dati
riguardanti  il rappresentante del fondo pensione (se costituito come
fondo esterno) ovvero della societa' o ente (se costituito come fondo
interno);   il   quarto   destinato   all'elenco   nominativo   degli
amministratori  e  dei  componenti  il  collegio  sindacale del fondo
pensione (per i fondi esterni) o della societa' o ente (per  i  fondi
interni).  Le  notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a
macchina o a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione.
- RIQUADRO RELATIVO AL FONDO PENSIONE
In questo quadro devono essere riportati alcuni dati  riguardanti  il
fondo pensione, secondo le seguenti indicazioni.
Denominazione:  dev'essere  indicata  in maniera esatta e completa la
denominazione del fondo  pensione,  nonche'  il  codice  fiscale  ove
richiesto  ed  attribuito.  Nel  caso  in  cui  il  fondo  sia  stato
identificato  attraverso  una  sigla,   dev'essere   indicata   anche
quest'ultima.  Nel  caso  di  fondi  interni  dev'essere  indicata la
denominazione della societa' o ente.
Data di istituzione: va indicata la data di costituzione  del  fondo,
quali  che siano le forme adottate (ad esempio: delibere degli organi
societari, ovvero altre iniziative adottate  dalla  societa'  o  ente
oppure da organismi rappresentativi dei lavoratori).
Luogo   di  conservazione  delle  scritture  contabili:  deve  essere
indicato  l'indirizzo  esatto.  Se  le   scritture   contabili   sono
conservate  presso  terzi, devono essere indicate le generalita' o la
denominazione di questi ultimi.
- RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA' O ENTE.
Questo  riquadro  dev'essere  compilato   dalla   societa'   o   ente
nell'ambito  del  cui  patrimonio  il  fondo  e'  stato costituito e,
quindi, solo qualora si tratti di fondi interni.
Ai fini della compilazione di questo riquadro si rinvia a quanto gia'
precisato  per  le  corrispondenti  voci   contenute   nel   riquadro
riguardante il fondo pensione.
- RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE
In  questo  riquadro  devono  essere indicati i dati anagrafici ed il
codice fiscale del legale rappresentante del fondo  pensione  (se  si
tratta di fondi esterni) ovvero della societa' o ente nell'ambito del
cui patrimonio e' costituito il fondo pensione (se si tratta di fondi
interni).  Ai  fini  della  individuazione della carica rivestita dal
soggetto all'atto della dichiarazione e' stato predisposto uno spazio
con due codici: si dovra'  barrare  il  codice  1  se  si  tratta  di
rappresentante legale; il codice 2 se si tratta di liquidatore.
Nell'apposito   spazio   riservato  all'indicazione  della  residenza
anagrafica  dev'essere  indicato   il   comune   di   residenza   del
rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da
quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Qualora  i  rappresentanti  siano piu' di uno, in un allegato a parte
devono essere indicati gli altri: in questo  caso,  per  ciascuno  di
essi  devono  essere  esposti  i medesimi dati richiesti nel riquadro
riportato sul frontespizio.
- RIQUADRO RELATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO.
Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo
degli amministratori e dei componenti  il  collegio  sindacale  o  di
altro  organo  di  controllo  del  fondo  pensione o della societa' o
dell'ente. Con riferimento alla  qualifica  si  deve  indicare  A  se
trattasi  di  amministratore,  B  se trattasi di collegio sindacale o
altro organo di controllo.
Sottoscrizione  della  dichiarazione:  la  dichiarazione   dev'essere
sottoscritta  dal  legale rappresentante del fondo o della societa' o
ente nell'ambito del cui patrimonio  e'  stato  costituito  il  fondo
pensione.
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COMPILAZIONE  DEL  PROSPETTO  RIGUARDANTE I DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA E DELL'ADDIZIONALE, NONCHE' I DATI  RELATIVI  AI  CREDITI
D'IMPOSTA COMPENSATI.
Sezione I - Tipologia delle imposte.
In  questa sezione devono essere indicati, a seconda della differente
tipologia:
- nel punto 1, l'imposta in misura fissa;
-  nel  punto 2, l'imposta nella misura proporzionale dello 0,50% del
               valore corrente degli immobili;
- nel punto 3, l'addizionale dell'1%, in quanto dovuta.
Per quanto concerne l'imposta in misura fissa, in corrispondenza  dei
diversi  righi  dovranno  essere  indicati:  nella prima colonna, gli
importi versati per gli anni 1993 e 1994,  comprensivi  dei  relativi
interessi, e per l'anno 1996, al netto di eventuali compensazioni con
le  imposte  sui  redditi e con l'imposta del 15%, da riportare nella
sezione seconda; nella  seconda  colonna,  l'eventuale  compensazione
mediante  barratura  dell'apposita  casella;  nella  terza,  quarta e
quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di
Tesoreria provinciale dello stato.
Per  quanto  concerne   l'imposta   in   misura   proporzionale,   in
corrispondenza  dei  diversi  righi  dovranno  essere indicati: nella
prima colonna,  gli  importi  versati  per  gli  anni  1993  e  1994,
comprensivi  dei  relativi  interessi, e per l'anno 1996, al netto di
eventuali compensazioni con le imposte sui redditi  e  con  l'imposta
del  15%,  da  indicare nella sezione seconda; nella seconda colonna,
l'eventuale compensazione mediante barratura  dell'apposita  casella;
nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla
competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato.
L'importo  dell'addizionale  dell'1%  dovra'  essere  sempre indicato
nell'apposito punto 3, indipendentemente dal fatto  che  il  relativo
importo sia stato versato congiuntamente o meno con l'imposta fissa o
con quella proporzionale.
Sezione II - Dati relativi ai crediti d'imposta.
In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti
relativi   all'imposta   sul   reddito   delle   persone  giuridiche,
all'imposta locale sui  redditi  e  all'imposta  del  15%  che  hanno
formato oggetto di compensazione:
- nel punto A, con riferimento alle imposte sui redditi;
- nel punto B. con riferimento all'imposta del 15%.
Per  quanto concerne le imposte sui redditi, nel rigo a1) va indicato
il credito residuo al 31 gennaio 1996 (desumendolo dal  rigo  a4  del
mod.  780-ter/96);  nel  rigo  a2  va  indicato l'importo del credito
effettivamente compensato con i versamenti dell'imposta  sostitutiva;
nel  rigo  a3 va indicato l'esatto ammontare del credito residuo alla
data del 31 gennaio 1997.
Per quanto concerne l'imposta del 15% sui contributi versati al fondo
pensione, nel rigo b1) va indicato il residuo credito al  31  gennaio
1996  (desumendolo  dal  rigo b4 del mod. 780-ter/96); nel rigo b2 va
indicato, l'importo del credito compensato; nel rigo b3  va  indicata
la  parte  dell'imposta  del  15%  chiesta a rimborso con gli estremi
dell'istanza presentata; nel rigo b4 va indicato  l'esatto  ammontare
del  credito  residuo  che  alla  data del 31 gennaio 1997 si intende
destinare a future compensazioni e  per  il  quale,  quindi,  non  e'
possibile presentare istanza di rimborso.
Dovranno  in  ogni  caso  essere  allegati  in fotocopia, i documenti
attestanti i versamenti della imposta sostitutiva e dell'addizionale,
indicando nell'apposita casella il numero complessivo dei documenti.
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PRESENTAZIONE   DELLA   DICHIARAZIONE   E   VERSAMENTO   DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA
Come gia' anticipato, l'imposta sostitutiva dev'essere versata, entro
il  31 gennaio di ciascun anno, alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, facendola affluire al capo VI,
capitolo 1177, intitolato  "Imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi   da  applicare  ai  fondi  pensione  nelle  misure  previste
dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  come
sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n.  335". Entro lo
stesso   termine   e  con  le  stesse  modalita'  dev'essere  versata
l'addizionale dell'1%.
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva relativa agli anni  1993  e
1994,  il  versamento  doveva essere effettuato in due rate di uguale
importo, entro il secondo mese (che e' scaduto il 31 ottobre 1995)  e
l'ottavo  mese (che e' scaduto il 30 aprile 1996) successivi a quello
di entrata in vigore della predetta legge, con una  maggiorazione,  a
titolo  di  interessi,  calcolata  in  base  al tasso annuo del 9 per
cento, decorrente dal termine previsto per il versamento dell'imposta
relativa a ciascuna delle predette annualita'. Il versamento  per  il
1993  ed il 1994 poteva essere effettuato in un'unica soluzione entro
il termine previsto per la prima rata.
La  dichiarazione  dev'essere  presentata,  entro   il   31   gennaio
all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio
fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione.  L'ufficio
comunale e' tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione dev'essere
presentata  su un modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze; a  tal  fine  puo'  essere  utilizzata  anche
fotocopia  del  modello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, annesso
al predetto decreto. La dichiarazione puo' anche essere  spedita  per
raccomandata, senza avviso di ricevimento, soltanto all'ufficio delle
imposte  o,  se  esistente,  al  Centro  di  Servizio: in tal caso si
considera presentata nel giorno in cui viene  consegnata  all'ufficio
postale.
La  dichiarazione  presentata con ritardo non superiore ad un mese e'
valida, ma si applicano le pene pecuniarie di  cui  all'art.  46  del
D.P.R.  29.9.1973  n.  600,  ridotte  ad  un quarto. La dichiarazione
presentata entro 90 giorni dalla scadenza del  termine  prescritto  o
presentata  ad  ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta
su stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti
penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del  D.L.    10.7.1982  n.
429,  convertito dalla legge n. 516 del 7.8.1982, come modificato dal
decreto legge 16.3.1991, n. 83, convertito dalla legge 15.5.1991,  n.
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