ALLEGATO ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITA' NORME GENERALI - Ambito di Applicazione - Il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Istituto Universitario Navale e' adottato in attuazione dell'art. 7 comma 7 della Legge 9 maggio 1989 n. 168 che riconosce alle Universita' autonomia finanziaria e contabile. Il presente regolamento disciplina i criteri di gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le spese in economia, nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento contabile dello Stato e degli Enti Pubblici. TITOLO I GESTIONE FINANZIARIA CAPO I BILANCIO DI PREVISIONE Art. 1) - Esercizio Finanziario e Bilancio di Previsione - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base ad un unico bilancio di previsione deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre. La gestione finanziaria dei Dipartimenti e' disciplinata dal titolo V. Art. 2) - Criteri di Formazione del Bilancio di Previsione - Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza. L'unita' elementare del bilancio e' il capitolo. Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve essere omogeneo e chiaramente definito; esso e' suscettibile di disaggregazione a fini conoscitivi. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'I.U.N. nel periodo di riferimento. Il bilancio e' predisposto - sulla base di linee programmatiche indicate dalle Autorita' Accademiche - dal Direttore Amministrativo, coadiuvato dal Direttore di Ragioneria, e presentato al Consiglio di Amministrazione dal Rettore entro il mese di dicembre, accompagnato da una relazione illustrativa che evidenzi il quadro complessivo delle risorse, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio nonche' le variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso e la consistenza del personale in servizio. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati e' inviata al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e per conoscenza al Ministero del Tesoro entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. I dipartimenti, i centri interdipartimentali compilano il bilancio di previsione secondo quanto disposto nell'art. 99). Art. 3) - Integrita' e Universalita' del Bilancio - Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione, per effetto di correlative spese o entrate. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. I bilanci dei Dipartimenti devono essere allegati al bilancio dell'I.U.N. ed i totali complessivi delle relative entrate e spese riportati negli appositi capitoli rispettivamente dei Titoli VII e IV. Art. 4) - Classificazione delle Entrate e delle Spese - Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate contributive; Titolo Il - Entrate derivanti da trasferimenti da parte dello Stato ed altri Enti; Titolo III - Entrate diverse; Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti; Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale; Titolo VI - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo VII - Partite di giro e contabilita' speciali. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni; Titolo IV - Partite di giro e contabilita' speciali. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Art. 5) - Partite di Giro - Contabilita' Speciali - Anticipazioni - Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si fanno per conto terzi e che - costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'I.U.N. - non incidono sulle risultanze economiche del bilancio. Le anticipazioni comprendono le spese anticipate all'economo ai sensi dell'art. 23 ed ai Direttori di istituto ai sensi dell'art. 80) del presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. In casi eccezionali si puo' provvedere ad anticipare dall'apposito capitolo di bilancio - iscritto nelle partite di giro - le somme accertate in entrata provenienti da contributi di organismi e di altri Enti. Le contabilita' speciali evidenziano le operazioni dei funzionari delegati, nonche' ogni altra spesa per le quali leggi e regolamenti consentono le contabilita' stesse. Art. 6) - Contenuto del Bilancio - Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso gia' definiti al momento della redazione del preventivo (al 15 novembre); le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste, nel rispetto dell'equilibrio finanziario. I contributi statali per il funzionamento e per la ricerca scientifica e le spese per il personale, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che non sia gia' stato comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno. I trasferimenti statali possono essere integrati con finanziamenti provenienti da contributi o donazioni di enti pubblici e privati. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli e categorie. Art. 7) - Contrazioni di Mutui - Il Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera, puo' autorizzare l'accensione di mutui per l'effettuazione di spese di investimento. L'onere annuo delle rate di ammortamento di mutui, di cui al precedente comma, non puo' superare globalmente il 15% della somma risultante dal contributo di funzionamento e dalle entrate proprie dell'I.U.N., ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lett.b), della legge 9/5/89 n. 168. Qualora le giacenze medie del fondo di cassa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare investimenti ricorrendo ad anticipazione extracontrattuale con il proprio cassiere, purche' prevista nella Convenzione con quest'ultimo stipulata, autorizzando contemporaneamente l'ufficio ragioneria a far gravare i necessari pagamenti sulla cassa corrente previa adozione di un piano di ammortamento massimo settennale al fine di bilanciare la relativa esposizione finanziaria. Art. 8) - Avanzo o Disavanzo di Amministrazione - Nel bilancio di previsione la prima posta, sia dell'entrata che della spesa, e' preceduta dall'indicazione, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione contenente anche l'indicazione delle quote indisponibili dello stesso avanzo di amministrazione, incluse le somme relative ai residui perenti. Su detti stanziamenti l'I.U.N. non puo' assumere impegni se non e' dimostrata l'effettiva esistenza dell'avanzo di amministrazione in misura non inferiore agli stessi. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva. Art. 9) - Fondo di Riserva - Nel bilancio di previsione e' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per spese impreviste nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non puo' superare il 5% delle spese correnti, ad esclusione di quelle finalizzate. Il relativo capitolo, sul quale non possono essere emessi ordinativi diretti di spesa, viene utilizzato mediante variazioni al bilancio. Sono da considerare come impreviste quelle spese che rispondono ad entrambi i requisiti dell'imprevedibilita' all'atto della redazione del bilancio e della indifferibilita' al successivo esercizio. Art. 10) - Assestamento e Variazioni di Bilancio - Il Consiglio di Amministrazione delibera l'assestamento di bilancio dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello in corso. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva o per storni di fondi da un capitolo all'altro, sono adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono essere proposte e deliberate soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. In caso di necessita' e di urgenza, le variazioni possono essere disposte con decreto motivato dal Direttore Amministrativo, da sottoporre per la ratifica al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Le variazioni di bilancio contestuali di entrata e di uscita, correlate ad entrate finalizzate in forza di legge, di atti contrattuali, convenzionali o di delibere del Consiglio di Amministrazione, sono adottate con decreto del Direttore Amministrativo, non sottoposto alle procedure del comma precedente e trasmesse per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, tra residui e competenza e viceversa e da capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione. Art. 11) - Rettore - Indennita' di Funzione - La misura dell'indennita' di carica spettante al Rettore, a carico del bilancio dell'Istituto Universitario Navale, e' determinata, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle disponibilita' finanziarie. CAPO II ENTRATE Art. 12) - Accertamento delle Entrate - L'entrata e' accertata quando l'I.U.N., sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del suo credito e la persona debitrice ed e' iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno. L'accertamento dell'entrata da' luogo ad annotazione, da parte dell'Ufficio di Ragioneria, nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono i residui attivi i quali sono iscritti tra le attivita' del conto patrimoniale. Art. 13) - Riscossione delle Entrate - Le entrate sono riscosse dall'istituto o azienda di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire mensilmente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto. Le somme pervenute direttamente all'I.U.N. sono annotate in apposito registro e versate all'istituto cassiere entro il mese successivo al loro arrivo, previa emissione di reversali di incasso. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'Istituto cassiere con le modalita' previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento. Ai terzi debitori sara' rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilita' esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente. Art. 14) - Reversali di Incasso - Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore Amministrativo e dal Direttore di Ragioneria o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscono. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: - a) esercizio finanziario; - b) capitolo di bilancio; - c) nome, cognome o denominazione del debitore; - d) causale della riscossione; - e) importo in cifre e in lettere; - f) numero progressivo e data di emissione; - g) indicazione di gestione competenza (o residui, con il relativo anno di riferimento); - h) tipologia del conto di tesoreria da accreditare. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio all'istituto cassiere. Le reversali di incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio, vengono restituite dall'istituto cassiere all'I.U.N. per l'annullamento e per la riemissione in conto residui. Art. 15) - Vigilanza sulla Riscossione delle Entrate - Il Direttore Amministrativo vigila, con il Direttore di Ragioneria, nei limiti delle loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilita', affinche' l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente. CAPO III SPESE Art. 16) - Impegni di Spesa - La gestione della spesa avviene attraverso le fasi dell'impegno, dell'ordinazione, della liquidazione e del pagamento. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti dagli ordinatori di spesa. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido, sempre che il perfezionamento dell'obbligazione avvenga entro il termine dell'esercizio stesso. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. La differenza tra la somma stanziata e la somma impegnata su ciascun capitolo costituisce economia di spesa. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono i residui passivi i quali sono iscritti tra le passivita' del conto patrimoniale. Gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, possono essere riportati nel conto competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta ai relativi stanziamenti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che esamina l'opportunita' della richiesta. Gli impegni devono essere assunti entro l'esercizio finanziario di assegnazione; il mancato impegno costituisce economia di gestione. Art. 17) - Registrazione degli Impegni di Spesa - Tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, al Servizio di Ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno di spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilita' del bilancio di previsione. Gli atti non ammessi a registrazione di impegno sono restituiti con le osservazioni dal Direttore di Ragioneria all'ufficio od Istituto di provenienza. Art. 18) - Prenotazioni di Impegni - Le Presidenze, gli Istituti, i centri di spesa e gli uffici amministrativi devono comunicare al Servizio di Ragioneria gli atti dai quali possono derivare impegni di spese, indicando l'ammontare presunto degli oneri correlativi ed il capitolo sul quale devono essere imputati. Il Servizio di Ragioneria, in separate scritture, prenota gli impegni in corso di formazione. Gli impegni prenotati che non vengono debitamente formalizzati entro la chiusura dell'esercizio, sono automaticamente annullati. Art. 19) - Liquidazione della Spesa - La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dell'esatto ammontare degli importi dovuti e nella individuazione precisa dei soggetti creditori; essa e' effettuata dal competente ufficio previo accertamento dell'esistenza degli impegni e verifica della regolarita' delle forniture di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti i diritti dei creditori. Art. 20) - Ordinazione della Spesa - Il pagamento delle spese e' ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e tratti sull'Istituto Cassiere. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore di Ragioneria o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscono. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni: - a) esercizio finanziario; - b) capitolo di bilancio; - c) nome e cognome o denominazione del creditore; - d) causale del pagamento; - e) importo in cifre e in lettere; - f) modalita' di estinzione del titolo; - g) data di emissione; - h) indicazione di gestione competenza o residui. Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. Ogni mandato di pagamento e' riferito ad un solo capitolo di bilancio. I trasferimenti ai Dipartimenti sono disposti con mandato di pagamento, numerati in ordine progressivo, tratti sull'Istituto Cassiere. Art. 21) - Documentazione dei Mandati di Pagamento - Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo richiesti, dai buoni di carico inventariali, dalla annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da quanto altro giustifichi il trasferimento stesso. La documentazione di cui al precedente comma e' allegata al mandato estinto. Art. 22) - Modalita' Particolari di Estinzione dei Mandati di Pagamento - L'I.U.N. puo' disporre, su richiesta scritta del creditore valida fino a revoca e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante: - a) accreditamento su conto corrente postale a favore del creditore, nonche' mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in tale ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale; - b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto Cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico; - c) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore. Le richieste di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'Istituto Cassiere. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dell'esercizio finanziario vengono restituiti dall'Istituto Cassiere all'I.U.N. per l'annullamento e per la riemissione in conto residui. I mandati di pagamento collettivi, relativi a competenze varie destinate a personale dell'I.U.N., rimasti parzialmente inestinti alla data del 31/12, possono essere commutati d'ufficio - secondo modalita' stabilite con l'Istituto Cassiere - in assegni circolari non trasferibili all'ordine del creditore, da consegnare a cura dell'Economo dell'I.U.N. agli aventi diritto. CAPO IV SERVIZIO DI CASSA Art. 23) - Affidamento del Servizio di Cassa - Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico Istituto di credito, tra quelli di cui all'art. 5 del Regio Decreto n. 375/1936 e successive modificazioni, il quale custodisce e amministra altresi' i titoli pubblici e privati di proprieta' dell'I.U.N., con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29/10/1984 n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione della Tesoreria Unica per gli enti e gli organismi pubblici. La convenzione di cui al precedente comma, deve altresi' prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei dipartimenti e il pagamento degli stipendi al personale docente, non docente e ricercatore dell'I.U.N.. Per l'espletamento di particolari servizi l'I.U.N. puo' avvalersi di conti correnti postali. In tale caso, unico traente e' l'Istituto Cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale. Art. 24) - Gestione del Fondo Economale per Piccole Spese - L'Economo dell'I.U.N. e' dotato, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo di importo pari a L.20.000.000 reintegrabili durante l'esercizio finanziario, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con il fondo l'Economo puo' provvedere di norma al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese di pubblicita' anche a mezzo stampa, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi e di quelle per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e simili, nonche' di altre spese il cui pagamento per contanti si rende necessario o urgente, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo. Il fondo economale - ove la disponibilita' di cassa lo consenta - puo' essere utilizzato anche per il pagamento di: - a) anticipi per le spese di missioni quando per motivi di urgenza non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'Istituto Cassiere; - b) per compensi relativi a conferenze e collaborazioni scientifiche a personale italiano o straniero che venga presso l'I.U.N. Nella gestione del fondo l'Economo osservera' le norme previste, ove possibile, per l'effettuazione delle spese in economia. Al pagamento di cui ai commi precedenti, l'Economo provvede previa autorizzazione del Direttore Amministrativo. Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa. L'Economo, per le spese autorizzate dal Direttore Amministrativo che non eccedano L. 20.000 e che comunque non superino la somma di L. 200.000 mensili, e' esentato, sotto la sua personale responsabilita', dall'obbligo di documentazione e la prova dell'avvenuto pagamento e' sostituita da apposita dichiarazione dell'Economo stesso. I pagamenti ed i reintegri sono annotati dall'Economo su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo o da suo delegato. Le disponibilita' al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma, sono versate dall'Economo all'Istituto Cassiere con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate ai vari capitoli di spesa. CAPO V SCRITTURE CONTABILI Art. 25) - Scritture Finanziarie e Patrimoniali - Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali, l'I.U.N. puo' avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttivita' dei servizi. Art. 26) - Sistema di Scritture - L'I.U.N. tiene le seguenti scritture: - a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; - b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; - c) un partitario dei residui, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme da riscuotere o da pagare; - d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui; - e) i registri degli inventari. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate, i fogli saranno numerati e la vidimazione avverra' annualmente in sede di conto consuntivo. Trimestralmente, in occasione delle verifiche effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti, si procedera' all'archiviazione dei dati su supporto magnetico. Tali supporti verranno accompagnati da attestazioni a firma del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria circa la situazione rappresentata alle relative date. CAPO VI CONTO CONSUNTIVO Art. 27) - Deliberazione del Conto Consuntivo - Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il conto consuntivo e' presentato dal Magnifico Rettore, accompagnato dalla relazione illustrativa dello stesso e dagli allegati. Esso e' predisposto dal Direttore Amministrativo coadiuvato dal Direttore di Ragioneria almeno entro il 30 maggio ed e' sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che redige l'apposita relazione da allegare al conto stesso. La relazione del Rettore illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'I.U.N. ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio. Nella relazione devono essere inoltre posti in evidenza: a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio; b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio; c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei crediti e dei debiti; d) i risultati generali del conto economico. Il conto consuntivo e' approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, unitamente ai bilanci delle gestioni di cui al precedente art. 3. Viene inoltre trasmesso alla Corte dei Conti, corredato dalla relazione del Rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei Revisori dei Conti, non oltre 15 giorni dallo loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. Art. 28) - Rendiconto Finanziario - Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa per titoli, per categoria e per capitoli, distintamente per competenza e residui. Devono risultare per la competenza: - a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive; - b) le somme accertate o impegnate; - c) le somme riscosse o pagate; - d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare. Devono essere indicate per i residui: - a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario; - b) le variazioni in piu' o in meno per i riaccertamenti; - c) le somme riscosse o pagate in conto residui; - d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare. Art. 29) - Situazione Patrimoniale - La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo. Art. 30) - Conto Economico - Il conto economico espone le entrate e le spese correnti della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e passivi, nonche' le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali. Sono vietate compensazioni tra le componenti attive e passive del conto economico. Art. 31) - Situiazione Amministrativa - Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale indica: a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio; c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione. Art. 32) - Capitoli Aggiunti - Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito, con delibera consiliare - da assoggettare alla medesima procedura prescritta per la formazione e per le variazioni di bilancio - un capitolo aggiuntivo. Art. 33) - Riaccertamento dei Residui - Il Servizio di Ragioneria compila ogni anno la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. La situazione di cui al comma 1 indica la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o non piu' dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. La variazione dei residui attivi e passivi e' fatta con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati compiuti tutti gli atti per ottenere la riscossione; puo' essere disposta dal Consiglio di Amministrazione la rinuncia ai diritti di credito quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima. La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 3 sono allegate al conto consuntivo. Art. 34) - Perenzione - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere riscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi, quando sorga la necessita' del loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti. TITOLO II GESTIONE PATRIMONIALE Art. 35) - Beni - Il patrimonio dell'I.U.N. e' costituito da beni immobili e beni mobili descritti in separati inventari. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della presente normativa, provvede all'emanazione di un regolamento per la tenuta degli inventari. Nel regolamento il Consiglio deve indicare, tra l'altro, i beni che per loro modesto valore o per loro peculiari caratteristiche o per loro peculiare uso, non devono essere inventariati. Art. 36) - Inventario dei Beni Immobili - L'inventario dei beni immobili deve evidenziare: - a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati; - b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; - c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati; - d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; - e) gli eventuali redditi. Art. 37) - Consegnatari dei Beni Immobili - I beni immobili di uso dell'I.U.N. sono dati in consegna ad agenti dell'I.U.N., i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del Direttore Amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato. I beni immobili in uso all'Amministrazione sono presi in consegna dal Capo dell'Ufficio Tecnico, che cura e provvede alla manutenzione degli stessi e dei relativi impianti, segnalando tempestivamente gli interventi da effettuare. Il Capo dell'Ufficio Tecnico dispone direttamente l'esecuzione dei lavori in caso di somma urgenza, allorquando ogni indugio determini situazioni di pericolo, al fine della rimozione del pericolo stesso; i predetti provvedimenti saranno successivamente sottoposti a ratifica del C.d.A. nella prima seduta utile. I beni immobili in uso agli Istituti Scientifici, alle strutture assimilate ed ai dipartimenti sono dati in consegna ai rispettivi Direttori all'atto del loro insediamento. Art. 38) - Classificazione dei Beni Mobili - I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: - 1) mobili, arredi, macchine di ufficio; - 2) materiale bibliografico; - 3) collezioni scientifiche; - 4) strumenti tecnici, attrezzature in genere; - 5) automezzi ed altri mezzi di trasporto; - 6) fondi pubblici e privati; - 7) natanti; - 8) altri beni mobili. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico, devono essere descritti anche in separati inventari con le indicazioni atte ad identificarli. Art. 39) - Inventario dei Beni Mobili - L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: - a) il luogo in cui si trovano; - b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; - c) la quantita' e il numero; - d) il valore. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. I titoli e valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello dell'inventariazione. Essi sono descritti con indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta. Vengono altresi' tenuti separati inventari per i natanti e le relative attrezzature di bordo. Art. 40) - Consegnatari dei Beni Mobili - I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonche' dal Direttore Amministrativo o dal Funzionario da questi all'uopo delegato che assiste alla consegna. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'Amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. Gli agenti responsabili sono: - per l'Amministrazione: l'Economo; - per le biblioteche: Direttori biblioteche; - per i centri e scuole: Direttori di centri e scuole; - per gli Istituti e le Presidenze: i direttori di Istituto ed i Presidi; - per i dipartimenti: i direttori dei dipartimenti. Art. 41) - Carico e Scarico dei Beni Mobili - I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi, e' disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'I.U.N. sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile e con parere degli uffici competenti o del Centro di Calcolo. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. Il materiale fuori uso viene offerto da parte degli agenti responsabili alla Croce Rossa o ad altre istituzioni benefiche; in caso di accettazione, viene redatto apposito verbale di consegna. In caso di mancata accettazione, il predetto materiale viene destinato a macero. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Art. 42) - Ricognizione di Beni Mobili - Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari. La ricognizione dei beni mobili conferiti all'Amministrazione, e' effettuata dal Servizio Economato e per la Biblioteca dal Direttore della Biblioteca. La ricognizione dei beni mobili conferiti agli Istituti Scientifici, alle strutture assimilate ed ai Dipartimenti, e' effettuata a cura dei rispettivi Direttori, d'intesa con il Servizio Economato. Art. 43) - Beni Mobili non Inventariabili - Non devono essere inventariati i beni che sono fragili o che si consumino in tutto o in parte ovvero si deteriorino con l'uso, quelli di modico valore o di interesse effimero, le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariati. L'Economo provvede alla tenuta di idonea e separata contabilita' - a quantita' e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri beni mobili non inventariabili. Art. 44) - Automezzi e Natanti - I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: - a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; - b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati su appositi moduli. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo. Consegnatari degli automezzi sono per l'Amministrazione l'economo, per gli Istituti Scientifici, le strutture assimi1ate ed i dipartimenti, i rispettivi direttori. Il personale dipendente comandato al servizio esterno, autorizzato all'uso dell'autovettura, dovra' osservare tutte le norme in vigore per quanto attiene all'uso della stessa, alla registrazione dei percorsi e dei chilometri effettuati e delle localita' raggiunte nell'apposito registro fornito dall'Amministrazione, nonche' provvedere alla conservazione di ogni documento di spesa relativo all'autovettura. Esso e' , altresi', responsabile della custodia e detenzione della strumentazione tecnica e scientifica trasportata ed utilizzata in missione. Tutte le spese relative all'uso e alla manutenzione dell'autovettura devono recare, unitamente alla specifica autorizzazione alla spesa, la dicitura "vista la regolarita' della fornitura...". I documenti di spesa devono comunque essere esibiti con note separate da qualsiasi altra documentazione di spesa, in conformita' ad apposito prospetto predisposto dall'Amministrazione. Consegnatario dei natanti, fatte salve le ipotesi per le quali trova applicazione la speciale normativa vigente in materia, e' il Rettore o altro agente responsabile da lui designato. Art. 45) - Magazzini di Scorta - Possono essere costituiti, con delibera del C.d.A., ove se ne ravvisi l'opportunita', magazzini per il deposito e la conservazione dei materiali costituenti scorta. Art. 46) - Inesigibilita' dei Crediti - Le inesigibilita' che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Dipartimento, in sede di approvazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilita'. TITOLO III AUTONOMIA NEGOZIALE CONTRATTI Art. 47) - Norme Generali - L'I.U.N. ha piena autonomia negoziale nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle disposizioni legislative che operano espresso riferimento alle Universita' ed Istituzioni Universitarie. L'I.U.N. puo' stipulare convenzioni, contratti tipici ed atipici, contratti di locazione finanziaria ed emanare atti unilaterali anche per lo svolgimento di attivita' di supporto e/o integrativa dei propri compiti istituzionali. Art. 48) - Ambito di Applicazione - Le norme del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da norme di legge che hanno per destinatarie le Universita' o che non siano ricompresi tra le leggi di adeguamento alla normativa della C.E.E. Art. 49) - Tipologia Contrattuale - Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante contratti conseguenti a "asta pubblica" o "procedura aperta", "licitazione privata" o "procedura ristretta", "trattativa privata" o "procedura negoziata", ovvero con il sistema in "economia". Nell'ambito della procedura ristretta l'I.U.N. puo' chiedere alle ditte concorrenti di presentare un progetto - offerta sulla base di un piano di massima predisposto dall'I.U.N. medesimo. La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, nonche' la determinazione delle modalita' essenziali dello stesso ed i criteri per la selezione delle ditte da invitare sono di competenza del C.d.A. La definizione del contratto, dei capitolati d'oneri o disciplinari, l'individuazione del sistema di scelta del contraente tra procedura aperta, ristretta, negoziata, e del criterio di aggiudicazione e delle modalita' di esperimento della gara sono di competenza del Direttore Amministrativo. Art. 50) - Edilizia Universitaria - Si applicano, per le opere di edilizia universitaria, le norme speciali in materia, quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche per conto dello Stato. Si applicano altresi' i successivi articoli ove compatibili con la normativa richiamata al precedente comma. Il ricorso alla trattativa privata e' consentito oltre il limite fissato nell'art. 56 nei casi previsti dalle norme sui Lavori Pubblici. Salvo casi di impossibilita' espressamente motivati dovra' essere interpellato un numero di Imprese non inferiore a tre (3). Art. 51) - Delibera a Contrattare - Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni, alle locazioni finanziarie ed ai servizi in genere si provvede con il seguente procedimento: a) presentazione delle proposte corredate da - specifica tecnica con individuazione della quantita' e della qualita'; - stima economica; - indicazione del capitolo di bilancio. b) adozione del provvedimento di addivenire al contratto assunto a seconda delle rispettive competenze dal: - Consiglio di Amministrazione; - Consiglio di Dipartimento; - Rettore, quale Presidente del C.d.A. nei casi di necessita' ed urgenza; - Direttore Amministrativo; - Preside di Facolta'; - Direttore di Dipartimento o di Centro Interdisciplinare; - Direttore di Istituto o struttura assimilata. c) Adozione degli atti conseguenti all'assunzione del provvedimento di cui alla lettera b) finalizzati alla realizzazione dei lavori e/o della fornitura. Art. 52) - Scelta della Procedura Contrattuale - Per i contratti attivi e' , di norma, adottato il sistema della "procedura aperta". Per i contratti passivi si adotta: - la "procedura aperta , - la "procedura ristretta"; - la "procedura negoziata"; - il "sistema in economia". Art. 53) - Metodi di Scelta del Contraente - Nelle gare svolgentisi con "procedura aperta", per la scelta del contraente sono valide ed accoglibili le offerte dei concorrenti che dimostrino di possedere i requisiti richiesti dal bando. Nelle gare svolgentesi con "procedura ristretta" sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalla Amministrazione e preventivamente individuate sulla base dei criteri stabiliti dal C.d.A. Nei casi in cui e' prevista la presentazione di un progetto-offerta l'eventuale aggiudicazione sara' deliberata dal C.d.A. secondo la proposta formulata da apposita Commissione. Per l'acquisto, la permuta e la locazione, sia essa attiva o passiva, di immobili immediatamente utilizzabili, da ristrutturare, adeguare o risanare, ovvero di immobili in corso di costruzione o su progetto, nonche' per la vendita di immobili ad Enti pubblici si puo' ricorrere ad un contraente determinato. In tal caso i relativi contratti devono essere preceduti da apposito parere di congruita' dell'Ufficio Tecnico dell'I.U.N., o dell'Ufficio Tecnico Erariale, o di un altro organo individuato dal Consiglio di Amministrazione. In casi eccezionali il Consiglio di Amministrazione puo' autorizzare l'acquisto ad un prezzo maggiore, purche' la maggiorazione non superi il 10%. Per l'acquisto di immobili da restaurare e/o da adeguare agli usi universitari da parte del venditore, sara' necessario che il parere di congruita' di cui al comma precedente, oltre al costo complessivo dell'immobile comprensivo delle spese di ristrutturazione e/o adeguamento, indichi anche il valore dell'immobile senza le spese di ristrutturazione. In tal caso l'I.U.N., dopo il perfezionamento del contratto, potra' corrispondere al venditore il prezzo stimato dell'immobile non ancora ristrutturato, e, ove opportuno, un'ulteriore anticipazione a carattere confirmatorio sul prezzo totale di acquisto previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria in misura non superiore al 30%. L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione e' consentito, sempreche' siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture. Il contratto in tale ipotesi deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'art. 1470 c.c. anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato. Dopo il perfezionamento del contratto potra' corrispondersi il prezzo dell'area e dei manufatti gia' esistenti e, ove opportuno, ulteriore anticipazione a carattere confirmatorio sul prezzo totale di acquisto previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria sul totale delle opere. L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso in cui la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area. L'acquisto sara' regolato dalle norme del codice civile sulla compravendita di cose future (art. 1472 c.c.). Nei casi di acquisto di immobili da ristrutturare ovvero di fabbricati in corso di costruzione, le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo prima dell'ultimazione delle opere o della costruzione. Art. 54) - Procedura Aperta - L'iter per lo svolgimento della procedura aperta segue le fasi di: - formazione dell'avviso di gara; - pubblicazione dello stesso, anche solo per estratto; - ammissione dei concorrenti; - aggiudicazione. L'avviso di gara conterra' notizie in merito a: - soggetto appaltante; - oggetto della gara con l'indicazione del luogo dove dovranno svolgersi le prestazioni; - prezzo a base d'asta; - indicazione dei capitolati e dei documenti complementari che sono a base della gara e l'indirizzo presso il quale gli stessi possono essere acquisiti; - requisiti per la partecipazione alla gara; - luogo, giorno ed ora fissati per la gara; - eventuali documenti e/o dichiarazioni richieste; - indicazione delle eventuali garanzie da prestare; - termine entro cui dovranno essere presentate le offerte e l'indirizzo cui le stesse dovranno pervenire; - clausola che, di norma, si procedera' ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta; - criterio di aggiudicazione; - ogni altra indicazione utile. L'avviso di gara sara' affisso all'Albo Ufficiale dell'I.U.N. e, a seconda dei casi, anche a quello del Dipartimento, nonche' pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale. La pubblicazione dell'avviso deve avvenire almeno (20) venti giorni prima di quello fissato per la gara. Art. 55) - Procedura Ristretta - La procedura ristretta per l'appalto di opere, lavori, servizi e forniture ha luogo mediante l'invio alle imprese ritenute idonee, di una lettera d'invito con indicati gli elementi essenziali dell'atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali del contratto, corredata, all'occorrenza della necessaria documentazione tecnica. Le ditte dovranno essere invitate a prendere visione delle condizioni particolari dei capitolati cosi' da poter presentare entro il giorno stabilito la propria offerta documentata con indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base ove stabilito. Nella lettera d'invito devono essere precisate le modalita' della gara ed il criterio scelto in base al quale si procedera' alla aggiudicazione. L'individuazione delle Imprese da invitare alla gara e' fatta attraverso la pubblicazione di avvisi, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale, anche solo per estratto, contenenti le opportune notizie inerenti alla gara con la indicazione di un termine e delle relative modalita' affinche' chi vi abbia interesse e sia in possesso dei requisiti richiesti possa chiedere di essere invitato alla stessa. Il bando integrale verra' affisso all'Albo Ufficiale dell'I.U.N. Apposita Commissione procedera' alla preselezione delle richieste. A tutte le gare, indipendentemente dall'importo della prestazione, possono partecipare, oltre che Imprese o ditte singole, anche Imprese o ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, purche' si presentino con la stessa identita' e veste giuridica con cui sono state scelte in fase di prequalificazione. Puo' essere previsto, in sede di approvazione della proposta di cui all'art. 51, che le Commissioni di gara non procedano alla aggiudicazione definitiva che e' demandata, invece, all'organo deliberante. Le sedute di gara sono pubbliche e ad esse possono partecipare - previa richiesta di costituzione a verbale - i concorrenti direttamente o a mezzo procuratore. Quando la graduatoria delle offerte vede piu' concorrenti ex aequo al 1 posto, la Commissione di gara procede ad aggiudicare dopo sorteggio tra i sopra citati concorrenti. L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta' di non invitare alla gara coloro i quali, pur risultando aggiudicatari in precedenti appalti, abbiano rinunziato ad eseguire le prestazioni oggetto della gara, nonche' quelli che hanno gia' dato prova di non sufficiente affidabilita' tecnico-economica ovvero abbiano determinato ritardi nell'esecuzione di precedenti contratti. Art. 56) - Procedura Negoziata - Il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso: - a) quando le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o si abbiano inequivoci elementi di previsione che, se si sperimentassero, andrebbero deserte; - b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi, l'esecuzione di lavori che una sola e determinata impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o quando l'acquisto riguarda beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; - c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, sia essa attiva o passiva, di immobili immediatamente fruibili, da ristrutturare, adeguare o risanare ovvero di immobili in corso di costruzione o su progetto, nonche' per la vendita di immobili a pubbliche amministrazioni ; - d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture dei beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consente di attendere i tempi necessari all'esperimento della gara pubblica; - e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta e comprovata competenza tecnica o scientifica; - f) per i lavori ed i servizi complementari non figuranti nel contratto originario e resisi necessari per circostanze inizialmente non prevedibili, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non possano essere tecnicamente o economicamente separabili ed il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario ovvero per l'affidamento di servizi di manutenzione e conduzione di edifici, impianti, attrezzature, ai soggetti che abbiano concorso alla loro realizzazione; - g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'I.U.N. ad acquistare materiale con caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche, sempre che' il ricorso allo stesso fornitore sia nel complesso economicamente conveniente; - h) quando trattasi di contratto per lavori il cui importo non sia superiore a lire 100 milioni e di contratto per forniture di beni o di servizi il cui importo non sia superiore a lire 70 milioni purche' il predetto importo non risulti dal frazionamento del complessivo importo dello stesso lavoro, fornitura o servizio; - i) per stipulare contratti di locazione finanziaria di beni mobili e immobili. La ragione per la quale si intende ricorrere alla trattativa privata deve essere idoneamente documentata, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla lettera h). Nei casi previsti alla lettera h) deve essere interpellato contestualmente per iscritto un numero di imprese non inferiore a tre. Nella richiesta devono essere precisate le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, le modalita' di pagamento, la misura della penalita' da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione, la necessita' che l'assuntore si obblighi ad uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. Deve essere altresi' prevista la facolta' per l'amministrazione di procedere alle spese in danno e, quindi, a rischio e pericolo del contraente e/o di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero alle sopraindicate condizioni e, infine, l'indicazione della competenza del Foro di Napoli per eventuali controversie. Inoltre nella richiesta deve essere espressamente previsto che i preventivi devono essere consegnati, entro il prefissato termine, in plichi chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura. Art. 57) - Sistemi di Aggiudicazione - Per i contratti attivi: - l'aggiudicazione avverra' unicamente a favore di chi presenta l'offerta contenente il prezzo piu' alto che dev'essere pari o comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito. Per i contratti passivi: - l'aggiudicazione avverra' in uno dei seguenti modi: - a) A favore di chi offre il prezzo piu' basso. - b/1) Per offerta prezzi. - In questa circostanza l'Amministrazione invia ai concorrenti, unitamente alla lettera di invito, una "scheda tecnica", ovvero l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavori e/o forniture richieste con l'indicazione puntuale delle loro caratteristiche, senza l'indicazione dei corrispettivi prezzi unitari e un modulo a piu' colonne denominato "lista delle categorie di lavoro e/o forniture previste per l'esecuzione dell'appalto". Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'Amministrazione, si riporta per ogni categoria di lavoro e/o fornitura: - a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro e/o fornitura, con specifico riferimento all'elenco descrittivo (c.d. scheda tecnica); - b) nella seconda colonna, l'unita' di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'Amministrazione il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e/o fornitura e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che e' rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso. I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere; vale, per il caso di discordanza, il prezzo in lettere. Il modulo, che non puo' in nessun modo essere modificato nelle prime due colonne, dovra' essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente medesimo e non puo' presentare correzioni nelle parti da riempirsi a cura del concorrente che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. La Commissione di gara apre i plichi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma, legge il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte. Quindi la Commissione procede alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per l'Amministrazione tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente punto b/1) Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa, la Commissione che presiede la gara formula la proposta di aggiudicazione in favore di tale concorrente al prezzo complessivo eventualmente rettificato. Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu' vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la proposta di aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati. Successivamente i risultati di gara sono sottoposti - a cura della struttura che ha elaborato l'ipotesi contrattuale e corredati dal parere sulla congruita' dei prezzi offerti espresso dalla medesima struttura - all'esame dell'Organo deliberante per i provvedimenti di competenza. - b/2) Offerta-prezzi per l'acquisizione di servizi - In tale caso vengono prese in considerazione, e mediate fra loro, le offerte, nel complesso, piu' vantaggiose per l'I.U.N. in ragione del 50% di tutte le offerte ammesse, se in numero complessivo pari e del 50% arrotondato all'unita' superiore se in numero complessivo dispari. La proposta di aggiudicazione si effettua in favore del concorrente che abbia presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu' si avvicina per eccesso alla media rilevata. Qualora siano prese in considerazione solo due offerte, la proposta e' effettuata a favore del concorrente che ha presentato l'offerta piu' vantaggiosa per l'Amministrazione. Successivamente i risultati di gara sono sottoposti - a cura della struttura che ha elaborato l'ipotesi contrattuale e corredati dal parere sulla congruita' dei prezzi offerti espresso dalla medesima struttura - all'esame dell'Organo deliberante per i provvedimenti di competenza. - c) Offerta economicamente piu' vantaggiosa - In tale ipotesi l'aggiudicazione viene fatta in favore del concorrente che ha presentato l'offerta piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto e attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico della prestazione ovvero all'organizzazione del servizio che i concorrenti si impegnano a fornire. Nel Capitolato d'oneri e nel bando di gara saranno menzionati tutti gli elementi di valutazione che verranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita. In sede di gara la Commissione Amministrativa esamina e controfirma la documentazione prodotta dai concorrenti ed ammette al prosieguo della gara quelli in possesso dei requisiti prescritti. Successivamente apre le offerte, formula la graduatoria provvisoria solo in base all'elemento prezzo e trasmette gli atti di gara - attraverso la competente struttura amministrativa - alla Commissione di esperti all'uopo nominata dall'Organo deliberante perche' , esaminati e valutati gli altri elementi, formuli la graduatoria di merito con l'ipotesi di aggiudicazione che poi - sempre a cura della struttura amministrativa competente - sara' sottoposta all'esame dell'Organo deliberante per i provvedimenti di competenza. - d) Progetti offerta Quando l'Organo deliberante intende ricorrere alla collaborazione e all'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte della offerente per l'elaborazione del progetto definitivo relativo a lavori, forniture o servizi, i concorrenti, individuati alla stregua degli articoli precedenti, sono invitati a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera, del lavoro, ovvero il piano della fornitura o del servizio, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spesa puo' essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto o del piano. In sede di gara la Commissione Amministrativa esamina e controfirma la documentazione prodotta dai concorrenti, ammette al prosieguo della gara quelli in possesso dei requisiti prescritti, apre, inoltre, le offerte, ne registra le risultanze e rimette gli atti all'Amministrazione. Con deliberazione assunta dal C.d.A., viene costituita una Commissione di esperti la quale compie l'esame comparativo dei diversi progetti o piani, accerta la congruita' dei relativi prezzi, tenendo conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, e redige un processo verbale con la proposta di aggiudicazione. Il processo verbale sopra detto, con le relative risultanze dei lavori viene trasmesso - attraverso la competente struttura amministrativa - all'Organo che ha deliberato di contrarre che, in base al parere della Commissione, delibera con giudizio insindacabile in ordine all'aggiudicazione o che si proceda ad una nuova gara con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni. L'Organo deliberante puo' prevedere che nel capitolato, nell'avviso e/o nell'invito a gara sia inserita la facolta' da parte dell'Amministrazione di affidare l'esecuzione di un'aliquota della prestazione ad un concorrente diverso dall'aggiudicatario principale. La quota in parola non potra', in ogni caso, superare il 30% dell'importo totale della prestazione stessa. Le proposte di affidamento a concorrenti diversi da quello principale devono essere opportunamente motivate a cura della Commissione. Il bando di gara per la presente procedura deve prevedere di norma, salvo diversa statuizione dell'Organo che delibera di contrarre, la presenza di almeno (3) tre offerte valide. La Commissione di esperti e' formata da un numero dispari di componenti ed e' un collegio perfetto. Art. 58) - Svolgimento delle Gare - 1.) Nei casi previsti la Commissione di preselezione comunica all'Organo deliberante il numero dei partecipanti alla successiva fase. 2.) Le gare con procedura aperta e ristretta si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito. 3.) L'apposita Commissione di gara, il giorno e nell'ora fissata apre e controfirma le offerte, provvede alla conseguente aggiudicazione secondo la disciplina sopra dettata, salvo che l'aggiudicazione stessa non sia stata riservata all'Organo che ha deliberato di contrarre. Quest'ultima circostanza deve essere indicata nel provvedimento con il quale e' stata deliberata la gara e riportata nel capitolato, nello avviso e/o nell'invito. 4.) La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno (3) tre offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera di invito. 5.) Tutte le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra data. In tale circostanza resteranno comunque immutati i termini precedentemente fissati per la presentazione delle offerte. Art. 59) - Commissioni - Le Commissioni preposte alle gare svolgentisi con procedura aperta o ristretta, nelle fasi di preselezione, di ammissione alle gare e della relativa aggiudicazione, quelle preposte all'esame dei progetti-offerta e quelle che valutano le offerte piu' vantaggiose, sono costituite, di norma, da almeno (3) tre componenti forniti di comprovata qualificazione e specifica esperienza, uno dei quali assume funzioni di Presidente. Il Rettore, con proprio decreto costituisce le Commissioni. Le Commissioni di preselezione provvedono ad esaminare le domande di partecipazione selezionando per le gare i richiedenti ritenuti idonei. Le Commissioni di gara esaminano, controfirmandola, la documentazione prodotta dai concorrenti ed ammettono al prosieguo quelli in possesso dei requisiti prescritti. Successivamente, aprono le offerte e, secondo i casi, redigono la graduatoria aggiudicando al concorrente che ha presentato l'offerta risultata al 1 posto ovvero, dopo aver stilato la graduatoria provvisoria sottopongono, attraverso la competente struttura amministrativa, i relativi atti di gara, alla valutazione della Commissione di esperti. Art. 60) - Norme Generali in Materia di Contratti - 1) I contratti devono avere oggetto e durata certi. Parimenti, deve essere ben determinato ogni altro elemento del contratto stesso. La durata non puo' superare i nove anni, salvo che per particolari ragioni di necessita' o convenienza da indicare nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 51. I contratti devono contenere clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, da far valere da parte dell'I.U.N., nel caso di gravi inadempienze, preventivamente determinate nell'atto contrattuale. 2) Il Foro competente per eventuali controversie e' quello di Napoli. 3) Tutti i contratti devono inoltre contenere almeno i seguenti elementi: - indicazione del rappresentante e del domicilio legale del contraente; - le spese a carico del contraente; - indicazione della regolarita' delle posizioni contributive e assicurative; - obbligo di notifica all'Amministrazione delle ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di societa' o trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta; - cauzione; - collaudo o attestazione di regolare esecuzione; - tempi e modalita' di pagamento ed eventuale anticipazione e/o pagamenti in acconto; - penali; - sub appalto. Le clausole onerose o derogatorie dovranno essere espressamente accettate dal contraente ai sensi degli artt. 1341 -1342 del Codice Civile. Art. 61) - Lavori, Forniture e Servizi: Norme Generali - I lavori, le forniture ed i servizi sono regolamentati oltre che della presente disciplina dai capitolati d'oneri generali e/o speciali. La consegna dei lavori viene di norma effettuata dalla competente struttura tecnica dopo l'individuazione del contraente, anche nelle more della stipula del contratto. La ricezione delle forniture di beni viene effettuata dalla competente struttura tecnica o amministrativa indicata, per competenza, nei capitolati generali e/o speciali. L'autorizzazione formale al sub appalto per prestazioni di importo fino a lire 100 milioni viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica. Art. 62) - Stipulazione di Contratti - L'I.U.N. da' comunicazione alla controparte dell'avvenuta aggiudicazione o della volonta' di addivenire alla stipula del contratto, specificando, nel caso in cui si proceda dopo esperimento di gara, che la mancata sottoscrizione del contratto nel termine indicato dall'Amministrazione, senza giustificato motivo comporta l'automatica decadenza dall'aggiudicazione. Le spese di bollo e registrazione relative alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi sono a carico dei privati contraenti. Per i contratti relativi a compravendite immobiliari le citate spese sono a carico della parte acquirente. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato, dal Direttore Amministrativo e per il Dipartimento dal Direttore dello stesso, nell'ambito delle rispettive competenze in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Nei contratti stipulati dal Direttore Amministrativo e dai Direttori di Dipartimento dev'essere contenuta la clausola che la legittimazione processuale attiva e passiva e' devoluta agli stessi. Tale clausola dovra' essere espressamente accettata ai sensi degli art. li 1341 e 1342 C.c. Un funzionario dell'Amministrazione, viene delegato con Decreto del Rettore, a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti dell'Amministrazione Universitaria e dei Dipartimenti ed a assistere alle gare redigendo il relativo verbale. Il funzionario sopra detto custodisce i contratti per ordine cronologico tenendo apposito Repertorio a norma ed in conformita' della legge notarile, di quella concernente il repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie. Il Repertorio e' unico come unico e' il funzionario delegato agli atti e contratti. Il decreto di cui al comma 4 deve prevedere, in caso di assenza o impedimento del funzionario-ufficiale rogante, altro funzionario per la sostituzione. L'Amministrazione puo' conferire ad un Notaio l'incarico di rogare i contratti di compra-vendita di immobili ed atti di particolare complessita'. Art. 63) - Collaudo - I contratti relativi ai servizi saranno sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione secondo quanto previsto dai rispettivi capitolati speciali. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme generali stabilite nel presente articolo e quelle specifiche riportate nei relativi contratti, fatti salvi quelli disciplinati da particolari disposizioni legislative. Il collaudo ha per scopo di verificare e certificare: - se l'opera sia stata eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali; - se i dati risultanti dalla contabilita' e dai documenti giustificativi siano rispondenti fra loro e con le risultanze di fatto, cio' anche per qualita' dei materiali e/o provviste; - se i prezzi attribuiti ed i compensi liquidati siano conformi ai patti contrattuali; - se nella gestione dell'opera si sia avuto cura degli interessi della struttura amministrativa che ha autorizzato la spesa. Nell'atto della collaudazione dovranno inoltre esaminarsi eventuali contenziosi sorti tra le parti, proponendo motivate ipotesi di risoluzione degli stessi. Per i lavori di importo non superiore a lire 100 milioni, in luogo del certificato di collaudo verra' rilasciato da chi ha diretto i lavori certificato di regolare esecuzione. Per le forniture di importo non superiore a lire 50 milioni in luogo del certificato di collaudo verra' rilasciato da chi ha ricevuto la fornitura certificato di regolare esecuzione. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei (6) mesi dalla ultimazione dei lavori e/o dalla consegna della fornitura; parimenti la regolare certificazione deve intervenire non oltre quattro (4) mesi. L'organo collegiale deliberante all'atto dell'autorizzazione della spesa potra' disporre di procedere al collaudo e non alla