Art. 11.
  1. L'art. 21 del decreto ministeriale n.  4832/Gab.  del  17  marzo
1993 e' sostituito come segue:
                              "Art. 21.
                     Compenso per la concessione
   1. A titolo di compenso, determinato nell'attuale regime dell'IVA,
al  concessionario  verra'  corrisposto  un  importo risultante dalle
seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso  lordo  delle
giocate    effettuate   sui   terminali   meccanizzati,   a   partire
dall'attivazione della ruota di Cagliari:
   1 scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi) - aliquota 6,916%;
   2 scaglione di incasso (da 1.001  a  1.500  miliardi)  -  aliquota
6,910%;
   3  scaglione  di  incasso  (da  1.501 a 2.000 miliardi) - aliquota
6,880%;
   4 scaglione di incasso (da 2.001  a  3.000  miliardi)  -  aliquota
6,850%.
   2.  Per  gli  scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, una
riduzione  costante  dello  0,160%  rispetto  alla   aliquota   dello
scaglione precedente.
   3.   In   relazione  al  livello  annuale  degli  investimenti  in
promozione e pubblicita' che l'amministrazione definira'  secondo  le
modalita'  di  cui  all'art.  8-bis, la concessionaria provvedera' ad
effettuare gli investimenti cosi' definiti, ottenendone  il  rimborso
dall'amministrazione,  sulla  base  di  documentazione  probatoria di
carattere analitico, attraverso l'adeguamento percentuale,  nell'anno
successivo,  delle  aliquote  di  aggio di cui al precedente comma 1,
fino alla totale concorrenza dei costi sostenuti dalla concessionaria
stessa.
   4.  Allorche'  sara'  impiegata  a  regime  la  rete  Itapac,   il
corrispettivo della concessionaria sara' ridotto nella misura del 6%,
pari alle economie dei costi complessivi del sistema conseguibili per
effetto  di  detto  impiego.  Di  conseguenza  l'aliquota  del  primo
scaglione sara' pari al 6,501% e in analoga misura saranno ridotte le
aliquote  degli  scaglioni  successivi.  Su  dette  aliquote  saranno
applicati gli adeguamenti annuali di cui al precedente comma 3.
   5.  L'applicazione delle aliquote ai diversi scaglioni di incasso,
ai  fini  della  determinazione  del   compenso,   sara'   effettuata
considerando  l'incremento  degli  incassi  al netto dell'inflazione,
calcolata in funzione della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi
al consumo riferito al 30 giugno 1993.
   6.  Per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi,
sara' operata una riduzione del compenso come di seguito indicata:
    a) fra 7 e 8.000 miliardi, l'importo sara'  calcolato  applicando
la relativa aliquota sull'85% dello scaglione di incasso;
    b)  tra  8 e 9.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso;
    c) tra 9 e 10.000 miliardi, l'importo sara' calcolato  applicando
la relativa aliquota del 68% dello scaglione di incasso;
    d) tra 10 e 11.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso;
    e) tra 11 e 12.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso;
    f) tra 12 e 14.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso;
    g)   oltre   14.000  miliardi  annui  l'importo  sara'  calcolato
applicando la relativa aliquota sul 10% dello scaglione di incasso.
  7. L'Amministrazione non corrispondera'  alcuna  anticipazione  sui
compensi".