Art. 11. 1. L'art. 21 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993 e' sostituito come segue: "Art. 21. Compenso per la concessione 1. A titolo di compenso, determinato nell'attuale regime dell'IVA, al concessionario verra' corrisposto un importo risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso lordo delle giocate effettuate sui terminali meccanizzati, a partire dall'attivazione della ruota di Cagliari: 1 scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi) - aliquota 6,916%; 2 scaglione di incasso (da 1.001 a 1.500 miliardi) - aliquota 6,910%; 3 scaglione di incasso (da 1.501 a 2.000 miliardi) - aliquota 6,880%; 4 scaglione di incasso (da 2.001 a 3.000 miliardi) - aliquota 6,850%. 2. Per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, una riduzione costante dello 0,160% rispetto alla aliquota dello scaglione precedente. 3. In relazione al livello annuale degli investimenti in promozione e pubblicita' che l'amministrazione definira' secondo le modalita' di cui all'art. 8-bis, la concessionaria provvedera' ad effettuare gli investimenti cosi' definiti, ottenendone il rimborso dall'amministrazione, sulla base di documentazione probatoria di carattere analitico, attraverso l'adeguamento percentuale, nell'anno successivo, delle aliquote di aggio di cui al precedente comma 1, fino alla totale concorrenza dei costi sostenuti dalla concessionaria stessa. 4. Allorche' sara' impiegata a regime la rete Itapac, il corrispettivo della concessionaria sara' ridotto nella misura del 6%, pari alle economie dei costi complessivi del sistema conseguibili per effetto di detto impiego. Di conseguenza l'aliquota del primo scaglione sara' pari al 6,501% e in analoga misura saranno ridotte le aliquote degli scaglioni successivi. Su dette aliquote saranno applicati gli adeguamenti annuali di cui al precedente comma 3. 5. L'applicazione delle aliquote ai diversi scaglioni di incasso, ai fini della determinazione del compenso, sara' effettuata considerando l'incremento degli incassi al netto dell'inflazione, calcolata in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al 30 giugno 1993. 6. Per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi, sara' operata una riduzione del compenso come di seguito indicata: a) fra 7 e 8.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sull'85% dello scaglione di incasso; b) tra 8 e 9.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso; c) tra 9 e 10.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota del 68% dello scaglione di incasso; d) tra 10 e 11.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso; e) tra 11 e 12.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso; f) tra 12 e 14.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso; g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 10% dello scaglione di incasso. 7. L'Amministrazione non corrispondera' alcuna anticipazione sui compensi".