Art. 13. 1. L'art. 30 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993, e' sostituito dal seguente: "Art. 30. Clausola compromissoria Le controversie tra l'Amministrazione finanziaria e la concessionaria in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente concessione sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dall'Amministrazione finanziaria, uno dalla concessionaria, ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti e' scelto fra i magistrati delle giurisdizioni superiori, anche in quiescenza. In caso di disaccordo, il presidente sara' nominato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti e sara' scelto fra i magistrati sopra indicati, anche in quiescenza".