Art. 13.
  1. L'art. 30 del decreto ministeriale n.  4832/Gab.  del  17  marzo
1993, e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 30.
                       Clausola compromissoria
  Le    controversie   tra   l'Amministrazione   finanziaria   e   la
concessionaria in ordine alla  interpretazione  ed  esecuzione  della
presente  concessione sono deferite ad un collegio arbitrale composto
da  tre  membri,  dei   quali   uno   nominato   dall'Amministrazione
finanziaria,  uno  dalla concessionaria, ed il terzo, con funzioni di
Presidente, d'accordo tra le parti e' scelto fra i  magistrati  delle
giurisdizioni superiori, anche in quiescenza.
  In  caso  di disaccordo, il presidente sara' nominato dal consiglio
di presidenza della Corte dei conti e sara' scelto fra  i  magistrati
sopra indicati, anche in quiescenza".