Art. 3. 1. E' introdotto il seguente: "Art. 8-bis. Investimenti per promozione e pubblicita' del gioco del lotto 1. L'amministrazione si riserva il potere di definire, sulla base dell'interesse pubblico indicato in premessa, il livello degli investimenti di promozione e pubblicita' che la concessionaria dovra' effettuare. 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno Lottomatica comunichera', con raccomandata a.r. al Ministero delle finanze la proposta degli investimenti in promozione e pubblicita' ritenuti necessari per l'anno successivo, variabile tra il 5% ed il 15% del compenso maturato per l'anno precedente. 3. Il Ministero delle finanze comunichera', con raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della concessionaria, la sua accettazione della proposta stessa o indichera', sulla base dei motivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo del sistema unitario dei giochi, la misura della eventuale variazione degli investimenti indicati nella proposta della concessionaria. 4. Nel caso in cui nessuna comunicazione fosse effettuata dal Ministero delle finanze entro il termine sopraindicato, la proposta della concessionaria si intendera' accettata senza bisogno di alcuna ulteriore formalita'".