Art. 3.
  1. E' introdotto il seguente:
                            "Art. 8-bis.
              Investimenti per promozione e pubblicita'
                         del gioco del lotto
   1. L'amministrazione si riserva il potere di definire, sulla  base
dell'interesse  pubblico  indicato  in  premessa,  il  livello  degli
investimenti di promozione e pubblicita' che la concessionaria dovra'
effettuare.
   2. Entro il 30 aprile di ciascun  anno  Lottomatica  comunichera',
con  raccomandata  a.r.  al Ministero delle finanze la proposta degli
investimenti in  promozione  e  pubblicita'  ritenuti  necessari  per
l'anno  successivo,  variabile  tra  il  5%  ed  il  15% del compenso
maturato per l'anno precedente.
   3. Il Ministero delle finanze comunichera', con raccomandata a.r.,
entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della   proposta   della
concessionaria,   la   sua   accettazione  della  proposta  stessa  o
indichera', sulla base dei motivi di interesse pubblico connessi allo
sviluppo del sistema unitario dei giochi, la misura  della  eventuale
variazione   degli   investimenti   indicati   nella  proposta  della
concessionaria.
   4. Nel caso in cui  nessuna  comunicazione  fosse  effettuata  dal
Ministero  delle  finanze entro il termine sopraindicato, la proposta
della concessionaria si intendera' accettata senza bisogno di  alcuna
ulteriore formalita'".