Art. 4.
  1. E' introdotto il seguente:
                            "Art. 9-bis.
                      Rete di telecomunicazioni
   1. Lottomatica avviera', in via provvisoria, il  servizio  per  il
lotto  automatizzato  utilizzando  il sistema gia' realizzato, basato
sull'impiego della rete di telecomunicazione  dedicata  prevista  nel
progetto tecnico.
   2.  Lottomatica dovra' condurre - d'intesa con la Sip e secondo le
direttive del Ministero delle finanze - entro  novanta  giorni  dalla
data   di   efficacia   della  concessione,  una  sperimentazione  di
utilizzazione della rete Itapac, come  secondaria,  su  una  porzione
territoriale significativa.
   3.  Al  termine della sperimentazione, previa valutazione da parte
del  Ministero  delle  finanze  dell'opportunita'  della  progressiva
utilizzazione  della  rete Itapac come secondaria, Lottomatica dovra'
utilizzare direttamente, come secondaria, la rete Itapac su tutto  il
territorio   nazionale,  mediante  la  migrazione  del  sistema  gia'
realizzato. Il compenso sara' conseguentemente ridotto come  previsto
dal  successivo  art. 21, comma 4. La sperimentazione e la migrazione
del sistema saranno effettuate  sotto  la  sorveglianza  tecnica  del
Ministero delle finanze.
   4. Qualora il servizio Itapac venga poi ulteriormente potenziato e
sia  in  grado  di assorbire anche la gestione della rete primaria, a
tre  anni  dalla  data  del  presente  decreto,  nel  rispetto  degli
investimenti effettuati e necessari, saranno definiti d'intesa fra il
Ministero  delle  finanze  e la concessionaria, i tempi di migrazione
dell'intero sistema (compresa la rete primaria) ad  una  rete  Itapac
basata  su  circuiti  numerici anziche' analogici, e le riduzioni del
corrispettivo, proporzionate alle economie che si potranno ottenere".