Art. 4. 1. E' introdotto il seguente: "Art. 9-bis. Rete di telecomunicazioni 1. Lottomatica avviera', in via provvisoria, il servizio per il lotto automatizzato utilizzando il sistema gia' realizzato, basato sull'impiego della rete di telecomunicazione dedicata prevista nel progetto tecnico. 2. Lottomatica dovra' condurre - d'intesa con la Sip e secondo le direttive del Ministero delle finanze - entro novanta giorni dalla data di efficacia della concessione, una sperimentazione di utilizzazione della rete Itapac, come secondaria, su una porzione territoriale significativa. 3. Al termine della sperimentazione, previa valutazione da parte del Ministero delle finanze dell'opportunita' della progressiva utilizzazione della rete Itapac come secondaria, Lottomatica dovra' utilizzare direttamente, come secondaria, la rete Itapac su tutto il territorio nazionale, mediante la migrazione del sistema gia' realizzato. Il compenso sara' conseguentemente ridotto come previsto dal successivo art. 21, comma 4. La sperimentazione e la migrazione del sistema saranno effettuate sotto la sorveglianza tecnica del Ministero delle finanze. 4. Qualora il servizio Itapac venga poi ulteriormente potenziato e sia in grado di assorbire anche la gestione della rete primaria, a tre anni dalla data del presente decreto, nel rispetto degli investimenti effettuati e necessari, saranno definiti d'intesa fra il Ministero delle finanze e la concessionaria, i tempi di migrazione dell'intero sistema (compresa la rete primaria) ad una rete Itapac basata su circuiti numerici anziche' analogici, e le riduzioni del corrispettivo, proporzionate alle economie che si potranno ottenere".