Art. 5.
  1. E' introdotto il seguente:
                            "Art. 9-ter.
                      Prestazioni del personale
   1. Le societa' consorziate della  concessionaria,  nell'esecuzione
delle  prestazioni  oggetto  della  concessione,  devono avvalersi di
personale  avente  qualificazione  tecnica   equivalente   a   quella
descritta nel progetto esecutivo, allegato al decreto ministeriale n.
4832/Gab. del 17 marzo 1993. La concessionaria assume in ogni caso la
piena responsabilita' dell'esecuzione delle prestazioni.
   2.  Tutti  gli  studi, le procedure automatizzate - ivi compresi i
programmi applicativi, intesi come  prodotti  software  appositamente
sviluppati  dalla  concessionaria sulla base di specifiche funzionali
sottoposte all'amministrazione - nonche' la  relativa  documentazione
realizzati  dalla  concessionaria,  per  l'esecuzione  dell'incarico,
anche nell'ambito dei contratti di fornitura, saranno  di  proprieta'
dell'amministrazione ai sensi dell'art. 29".