Art. 5. 1. E' introdotto il seguente: "Art. 9-ter. Prestazioni del personale 1. Le societa' consorziate della concessionaria, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, devono avvalersi di personale avente qualificazione tecnica equivalente a quella descritta nel progetto esecutivo, allegato al decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993. La concessionaria assume in ogni caso la piena responsabilita' dell'esecuzione delle prestazioni. 2. Tutti gli studi, le procedure automatizzate - ivi compresi i programmi applicativi, intesi come prodotti software appositamente sviluppati dalla concessionaria sulla base di specifiche funzionali sottoposte all'amministrazione - nonche' la relativa documentazione realizzati dalla concessionaria, per l'esecuzione dell'incarico, anche nell'ambito dei contratti di fornitura, saranno di proprieta' dell'amministrazione ai sensi dell'art. 29".