Art. 6.
  1.  Il  primo  comma  dell'art.  10  del  decreto  ministeriale  n.
4832/Gab. del 17 marzo 1993 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Per l'esecuzione delle forniture, lavori e prestazioni oggetto
della  concessione,  la  concessionaria  -  in  presenza  di esigenze
operative che richiedano  particolari  specializzazioni  -  assumendo
ogni  responsabilita' al riguardo e rimanendo, comunque, responsabile
dell'esecuzione delle prestazioni,  potra'  avvalersi  di  esperti  e
professionisti  esterni  e  di  imprese,  in possesso di esperienze e
conoscenze tecniche e metodologiche in grado di garantire la qualita'
delle prestazioni a condizioni di economicita'".