Art. 6. 1. Il primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993 e' sostituito dal seguente: " 1. Per l'esecuzione delle forniture, lavori e prestazioni oggetto della concessione, la concessionaria - in presenza di esigenze operative che richiedano particolari specializzazioni - assumendo ogni responsabilita' al riguardo e rimanendo, comunque, responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, potra' avvalersi di esperti e professionisti esterni e di imprese, in possesso di esperienze e conoscenze tecniche e metodologiche in grado di garantire la qualita' delle prestazioni a condizioni di economicita'".