Art. 8.
  1. E' introdotto il seguente:
                            "Art. 9-bis.
             Implementazione del sistema - nuovi giochi
   1. L'amministrazione da' atto che la  concessionaria,  in  data  6
settembre  1993,  ha  presentato  uno  studio  di fattibilita' per la
gestione  delle  lotterie  istantanee,   nonche'   uno   studio   per
l'emissione  di  biglietti  di  lotteria in forma automatizzata e per
l'emissione di biglietteria spettacolo in accordo con la SIAE.
   2. La concessionaria si impegua  a  modificare  i  suddetti  studi
sulla   base   delle   eventuali  indicazioni  che  l'amministrazione
fornira'.
   3. Il Ministero utilizzera', senza alcun onere o spesa, il sistema
automatizzato della concessionaria per le lotterie istantanee.
   4. Lottomatica, su richiesta del Ministero,  effettuera'  a  costi
diretti marginali documentati, le seguenti prestazioni e servizi:
    a)  l'utilizzo  della  rete  di telecomunicazioni fra i centri di
elaborazione, e i magazzini centrali e periferici di Lottomatica e le
ricevitorie del lotto;
    b) l'analisi  e  la  realizzazione  del  software  applicativo  e
sistemistico  per  la gestione delle prenotazioni, per la validazione
delle vincite e per la gestione amministrativa del gioco;
    c) il supporto marketing per l'ideazione  delle  nuove  forme  di
lotterie istantanee;
    d)  l'assistenza  tecnica per l'allestimento logistico della rete
distributiva e per l'addestramento tecnico e commerciale  della  rete
di vendita;
    e)  il servizio di conservazione dei biglietti presso i magazzini
centrali e  periferici  della  Lottomatica  nonche'  il  servizio  di
trasporto  e  di  consegna  dei biglietti stessi alle ricevitorie del
lotto.
   5.  Lottomatica  dovra'  realizzare  analoghe  attivita'  per   le
lotterie  tradizionali  e  per  la  biglietteria spettacolo, sempre a
costi diretti marginali documentati, utilizzando la  rete  telematica
ed il sistema informativo del gioco del lotto.
   6.  La  realizzazione  degli  studi  di  fattibilita'  di  cui  al
precedente comma 1, che non riguardano la  definizione  di  obiettivi
organizzativi  e  funzionali  dell'amministrazione,  ma  la  concreta
utilizzabilita' da parte dell'amministrazione stessa del servizio per
il lotto automatizzato,  non  conferisce  alla  concessionaria  alcun
titolo preferenziale per l'aggiudicazione di ulteriori affidamenti".