Art. 9. 1. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto ministeriale n. 4832/Gab. del 17 marzo 1993, e' sostituito dal seguente: " 3. Per gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle riparazioni vengono fissate le seguenti penalita': per la ritardata riparazione e/o sostituzione di un terminale, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione del guasto, L. 200.000; per la ritardata riparazione e/o sostituzione di apparecchiature intermedie con funzionamento degradato, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 100.000 per il numero di terminali coinvolti; idem, per ogni giorno di mancato funzionamento, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 200.000 per il numero di terminali coinvolti; per la ritardata riparazione o sostituzione di apparecchiature di centri di elaborazione di zona critiche per il funzionamento dei terminali, per ogni giorno di funzionamento degradato dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 100.000 per il numero di terminali supportati; idem per ogni giorno di mancato funzionamento dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 200.000 per il numero di terminali supportati; per ritardata riparazione o sostituzione di apparecchiature del centro di elaborazione di zona o dell'ufficio centrale di elaborazione non critiche nei riguardi di terminali, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 300.000".