Art. 9.
  1. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto  ministeriale  n.  4832/Gab.
del 17 marzo 1993, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Per  gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle riparazioni
vengono fissate le seguenti penalita':
   per la ritardata riparazione e/o sostituzione di un terminale, per
ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno  dalla  segnalazione  del
guasto, L. 200.000;
   per  la  ritardata riparazione e/o sostituzione di apparecchiature
intermedie con funzionamento degradato, per ogni  giorno  di  ritardo
dopo  il primo giorno dalla segnalazione, L. 100.000 per il numero di
terminali coinvolti;
   idem, per ogni giorno di mancato funzionamento, per ogni giorno di
ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L.  200.000  per  il
numero di terminali coinvolti;
   per  la ritardata riparazione o sostituzione di apparecchiature di
centri di elaborazione di zona  critiche  per  il  funzionamento  dei
terminali,  per  ogni giorno di funzionamento degradato dopo il primo
giorno dalla segnalazione, L. 100.000  per  il  numero  di  terminali
supportati;
   idem per ogni giorno di mancato funzionamento dopo il primo giorno
dalla segnalazione, L. 200.000 per il numero di terminali supportati;
   per  ritardata  riparazione  o sostituzione di apparecchiature del
centro  di  elaborazione  di  zona   o   dell'ufficio   centrale   di
elaborazione  non critiche nei riguardi di terminali, per ogni giorno
di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 300.000".