Art. 2.
                 Riscossione dei proventi del gioco
                      e pagamento delle vincite
  1. Le modalita' per l'esercizio dei poteri pubblici, relativi  alla
riscossione  dei  proventi  del  gioco ed al pagamento delle vincite,
sono definite con apposito decreto  del  Ministro  delle  finanze  di
concerto con il Ministro del tesoro.