Art. 3. Operazioni di estrazione 1. Le estrazioni settimanali, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, sono eseguite pubblicamente dal concessionario, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota. 2. Le estrazioni avvengono a cura e sotto la responsabilita' del concessionario. 3. Nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dell'amministrazione, alle operazioni di estrazione assistono due funzionari dell'amministrazione medesima che sottoscrivono il verbale di estrazione. 4. Le modalita' per l'effettuazione delle estrazioni da parte del concessionario sono previste negli articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni.