Art. 3.
                      Operazioni di estrazione
  1. Le estrazioni settimanali, di cui al  primo  comma  dell'art.  3
della  legge  19  aprile 1990, n. 85, sono eseguite pubblicamente dal
concessionario, presso i locali dallo stesso prescelti,  ubicati  nei
capoluoghi di provincia sede di ruota.
  2.  Le  estrazioni  avvengono a cura e sotto la responsabilita' del
concessionario.
  3.   Nell'esercizio   dei   poteri   di   controllo   e   vigilanza
dell'amministrazione,  alle  operazioni  di  estrazione assistono due
funzionari dell'amministrazione medesima che sottoscrivono il verbale
di estrazione.
  4. Le modalita' per l'effettuazione delle estrazioni da  parte  del
concessionario  sono previste negli articoli 27, 29, 30, 31, 32, 33 e
34 del decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni.