Art. 5. Opposizioni 1. Avverso la dichiarazione di esclusione comunicata dal concessionario, il giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione, puo' proporre opposizione, mediante atto in carta semplice spedito, a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allo stesso concessionario entro otto giorni decorrenti dal giorno di affissione del bollettino ufficiale di zona. Ai fini della tempestivita' dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione postale. Sull'opposizione il concessionario decide entro il termine di quindici giorni con decisione comunicata all'opponente con raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Avverso il mancato accoglimento della opposizione l'interessato puo' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria, entro novanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente. 3. Il Foro competente e' quello di Roma.