Art. 5.
                             Opposizioni
  1.  Avverso  la  dichiarazione   di   esclusione   comunicata   dal
concessionario,  il  giocatore  in  possesso  di  scontrino ammesso a
partecipare all'estrazione, puo' proporre opposizione, mediante  atto
in  carta  semplice  spedito,  a  mezzo  posta  con  raccomandata con
ricevuta di ritorno, allo stesso  concessionario  entro  otto  giorni
decorrenti dal giorno di affissione del bollettino ufficiale di zona.
Ai fini della tempestivita' dell'opposizione si ha riguardo alla data
di  spedizione  postale.  Sull'opposizione  il  concessionario decide
entro  il  termine  di  quindici  giorni  con  decisione   comunicata
all'opponente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2.  Avverso il mancato accoglimento della opposizione l'interessato
puo' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria,  entro  novanta  giorni
dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente.
  3. Il Foro competente e' quello di Roma.