Art. 6.
                       Disciplina comunitaria
  1. Il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere,  forniture
o  servizi  come  prescritto dall'art. 10 del decreto ministeriale n.
4832  del  17  marzo  1993,  modificato  dall'art.  7   del   decreto
ministeriale  n.  8099 dell'8 novembre 1993, e' obbligato al rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo  n.  358/1992  e  comunque
all'integrale applicazione della normativa comunitaria, in materia di
appalti  di  forniture e servizi, con le modalita' previste dal detto
art. 10, pena la revoca della  concessione  ai  sensi  dell'art.  26,
lettera d), dello stesso decreto sopracitato.
  2.  A  modifica  dell'art.  4, comma 2, del decreto ministeriale n.
44832/Gab del 17 marzo 1993, ai  fini  dell'affidamento  di  opere  e
forniture  di beni e servizi di cui al precedente comma 1, dalla data
del presente decreto i soci consorziati della Lottomatica S.c.p.a. si
considerano terzi.
  3. L'art. 10, comma 1, del decreto  ministeriale  n.  4832  del  17
marzo  1993,  va  interpretato  nel  senso che esso configura, per il
concessionario, una facolta' di avvalersi o meno  di  terzi  estranei
alla sua organizzazione per porre in essere gli adempimenti necessari
per  la  predisposizione e la gestione delle procedure concorsuali di
gare europee. Rimane fermo che ove il valore  di  dette  prestazioni,
che  configurano  servizi,  dovesse  superare  la soglia comunitaria,
trovano  applicazione  le  disposizioni  contenute  nella   direttiva
92/50/CEE in materia di appalto di servizi.
   Roma, 11 gennaio 1995
                                                Il Ministro: TREMONTI
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 129