Art. 6. Disciplina comunitaria 1. Il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture o servizi come prescritto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993, modificato dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 8099 dell'8 novembre 1993, e' obbligato al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 358/1992 e comunque all'integrale applicazione della normativa comunitaria, in materia di appalti di forniture e servizi, con le modalita' previste dal detto art. 10, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 26, lettera d), dello stesso decreto sopracitato. 2. A modifica dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 44832/Gab del 17 marzo 1993, ai fini dell'affidamento di opere e forniture di beni e servizi di cui al precedente comma 1, dalla data del presente decreto i soci consorziati della Lottomatica S.c.p.a. si considerano terzi. 3. L'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993, va interpretato nel senso che esso configura, per il concessionario, una facolta' di avvalersi o meno di terzi estranei alla sua organizzazione per porre in essere gli adempimenti necessari per la predisposizione e la gestione delle procedure concorsuali di gare europee. Rimane fermo che ove il valore di dette prestazioni, che configurano servizi, dovesse superare la soglia comunitaria, trovano applicazione le disposizioni contenute nella direttiva 92/50/CEE in materia di appalto di servizi. Roma, 11 gennaio 1995 Il Ministro: TREMONTI Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 129