IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali  ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  41  del  19
febbraio   1996,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle
patate e delle altre solanacee nel nostro territorio;
  Considerato  che  le misure fitosanitarie contenute nella direttiva
77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le  colture
anzidette;
  Vista  la  decisione  della  Commissione n. 96/599/CE del 9 ottobre
1996 che modifica la decisione n. 95/506/CE del 24 novembre 1995  che
autorizza  gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure
supplementari contro la propagazione dello  Pseudomonas  solanacearum
(Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Scopo generale
  I  tuberi-seme di patate del raccolto 1996, originarie dell'Olanda,
introdotte e commercializzate nel territorio  nazionale  sino  al  30
giugno  1997, devono essere assoggettate alle condizioni indicate dal
presente decreto.
  Le patate da consumo, da foraggio e destinate  alla  trasformazione
industriale  del  raccolto 1996, originarie dell'Olanda, introdotte e
commercializzate nel territorio nazionale sino al 30 settembre  1997,
devono  essere  assoggettate  alle  condizioni  indicate dal presente
decreto.