Art. 2.
         Adempimenti per coloro che introducono tuberi-seme
  Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi  dell'art.  19,
primo   comma,   del   decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  che
introducono e commercializzano nel territorio  nazionale  tuberi-seme
di  patate  di  origine  olandese,  che  devono  essere  scortati dal
passaporto per le piante e dal cartellino  ufficiale  delle  sementi,
sono  tenuti a notificare, entro 48 ore dall'introduzione, ai Servizi
fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo  di  primo
stoccaggio   di   dette  patate  nonche'  a  comunicare  le  seguenti
informazioni:
    a) l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonche' l'indirizzo esatto
del primo acquirente;
    b) la varieta' e la quantita' dei tuberi-seme introdotti;
    c)  l'elenco  dei  successivi  destinatari  dei  tuberi-seme  sul
territorio nazionale nonche' i documenti relativi alle partite.
  Coloro  i  quali  sono  stati  identificati  nell'elenco  del primo
acquirente, dovranno comunicare al servizio fitosanitario regionale i
destinatari  delle  partite  commercializzate  fino  al   consumatore
finale.
  Tutti  i  soggetti  che introducono e commercializzano le patate in
questione devono:
   essere iscritti nel registro dei produttori ai sensi dell'art.  19
primo comma del decreto ministeriale 31 gennaio 1996;
   essere in possesso del registro dei vegetali;
   essere  autorizzati  all'uso  del  passaporto  di sostituzione ove
necessario;
   inviare le  informazioni  sopracitate  al  servizio  fitosanitario
regionale  competente  per  territorio  mediante  il  modello  di cui
all'allegato I.
  I tuberi-seme di patate dovranno essere tenuti a  disposizione  dei
servizi   fitosanitari  regionali,  nel  luogo  di  primo  stoccaggio
dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data  di  notifica
sopracitata.
  Durante  tale  periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere
ai controlli fitosanitari e documentali.