Art. 2. Adempimenti per coloro che introducono tuberi-seme Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale tuberi-seme di patate di origine olandese, che devono essere scortati dal passaporto per le piante e dal cartellino ufficiale delle sementi, sono tenuti a notificare, entro 48 ore dall'introduzione, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo di primo stoccaggio di dette patate nonche' a comunicare le seguenti informazioni: a) l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonche' l'indirizzo esatto del primo acquirente; b) la varieta' e la quantita' dei tuberi-seme introdotti; c) l'elenco dei successivi destinatari dei tuberi-seme sul territorio nazionale nonche' i documenti relativi alle partite. Coloro i quali sono stati identificati nell'elenco del primo acquirente, dovranno comunicare al servizio fitosanitario regionale i destinatari delle partite commercializzate fino al consumatore finale. Tutti i soggetti che introducono e commercializzano le patate in questione devono: essere iscritti nel registro dei produttori ai sensi dell'art. 19 primo comma del decreto ministeriale 31 gennaio 1996; essere in possesso del registro dei vegetali; essere autorizzati all'uso del passaporto di sostituzione ove necessario; inviare le informazioni sopracitate al servizio fitosanitario regionale competente per territorio mediante il modello di cui all'allegato I. I tuberi-seme di patate dovranno essere tenuti a disposizione dei servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica sopracitata. Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere ai controlli fitosanitari e documentali.