Art. 3. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale patate destinate al consumo ed al foraggio di origine olandese, che devono essere identificate con il numero di iscrizione al registro della ditta speditrice, sono tenuti a notificare, entro 48 ore dall'introduzione, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo di primo stoccaggio di dette patate nonche' a comunicare le seguenti informazioni: a) l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonche' l'indirizzo del primo acquirente; b) le varieta' e le quantita' delle patate destinate al consumo introdotte. Le patate da consumo in questione dovranno essere tenute a disposizione dei servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica sopracitata. Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere ai controlli fitosanitari e documentali.