Art. 3.
            Adempimenti per coloro che introducono patate
                 destinate al consumo ed al foraggio
  Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi  dell'art.  19,
secondo   comma,  del  decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  che
introducono  e  commercializzano  nel  territorio  nazionale   patate
destinate  al  consumo ed al foraggio di origine olandese, che devono
essere identificate con il numero di  iscrizione  al  registro  della
ditta   speditrice,   sono   tenuti   a   notificare,  entro  48  ore
dall'introduzione, ai servizi fitosanitari regionali  competenti  per
territorio,  il  luogo  di primo stoccaggio di dette patate nonche' a
comunicare le seguenti informazioni:
    a) l'indirizzo del luogo di stoccaggio  nonche'  l'indirizzo  del
primo acquirente;
    b)  le  varieta' e le quantita' delle patate destinate al consumo
introdotte.
  Le  patate  da  consumo  in  questione  dovranno  essere  tenute  a
disposizione  dei  servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo
stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di
notifica sopracitata.
  Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari  possono  procedere
ai controlli fitosanitari e documentali.