Art. 4. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione Coloro i quali introducono le patate destinate alla trasformazione diretta nel proprio stabilimento devono comunicare al servizio fitosanitario regionale le partite acquistate nonche' il tipo e l'ubicazione degli impianti ufficialmente riconosciuti dai medesimi servizi per detta trasformazione industriale. Tutte le partite di patate destinate agli impianti di trasformazione industriale, devono essere sottoposte a controllo ufficiale, da parte dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, al fine di garantire la consegna diretta, immediata e completa di dette partite. Dette industrie di lavorazione devono essere dotate di impianti ufficialmente riconosciuti per la trasformazione dei rifiuti, in modo da evitare il rischio di diffusione dello Pseudomonas solanacearum. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Servizio fitosanitario centrale, le informazioni sugli impianti autorizzati.