Art. 4.
Adempimenti  per  coloro  che  introducono  patate   destinate   alla
trasformazione
  Coloro  i quali introducono le patate destinate alla trasformazione
diretta  nel  proprio  stabilimento  devono  comunicare  al  servizio
fitosanitario  regionale  le  partite  acquistate  nonche'  il tipo e
l'ubicazione degli impianti ufficialmente riconosciuti  dai  medesimi
servizi per detta trasformazione industriale.
  Tutte   le   partite   di   patate   destinate   agli  impianti  di
trasformazione industriale,  devono  essere  sottoposte  a  controllo
ufficiale, da parte dei servizi fitosanitari regionali competenti per
territorio,  al  fine  di  garantire la consegna diretta, immediata e
completa di dette partite.
  Dette industrie di lavorazione devono  essere  dotate  di  impianti
ufficialmente riconosciuti per la trasformazione dei rifiuti, in modo
da evitare il rischio di diffusione dello Pseudomonas solanacearum.
  I  servizi fitosanitari regionali devono inviare al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e  forestali  -  Servizio  fitosanitario
centrale, le informazioni sugli impianti autorizzati.