Art. 6.
         Conservazione documenti che accompagnano le patate
  Tutti coloro che, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31
gennaio  1996,  introducono  e  commercializzano  le  patate  di  cui
all'articolo  1,  devono  conservare  per  almeno un anno e mettere a
disposizione degli ispettori fitosanitari regionali tutti i documenti
previsti per i tuberi-seme, le patate da consumo e da  foraggio,  che
hanno  accompagnato  le  partite  in  questione,  al  fine  di  poter
identificare l'origine, il  produttore  nonche'  la  quantita'  e  la
varieta' commercializzata.