Art. 6. Conservazione documenti che accompagnano le patate Tutti coloro che, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono e commercializzano le patate di cui all'articolo 1, devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione degli ispettori fitosanitari regionali tutti i documenti previsti per i tuberi-seme, le patate da consumo e da foraggio, che hanno accompagnato le partite in questione, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonche' la quantita' e la varieta' commercializzata.