Art. 8. Misure fitosanitarie I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 le misure di distruzione dei tuberi-seme nonche' delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio Pseudomonas solanacearum. I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1997 Il Ministro: PINTO