Art. 8.
                        Misure fitosanitarie
  I  servizi  fitosanitari  regionali  mettono  in  atto,  ai   sensi
dell'art.  9  della  legge  18  giugno  1931,  n.  987  le  misure di
distruzione  dei  tuberi-seme  nonche'  delle  patate  destinate   al
consumo,  al  foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal
batterio Pseudomonas solanacearum.
  I servizi  fitosanitari  regionali  sospendono  dall'iscrizione  al
registro   dei   produttori,   ai  sensi  dell'art.  24  del  decreto
ministeriale 31 gennaio 1996,  coloro  i  quali  non  soddisfano  gli
obblighi  del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni
previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536  del  30
dicembre 1992.
  Il  presente  decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: PINTO